Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Bollo auto regione Lombardia - prescrizione



Come spiegato qui le singole regioni possono prevedere norme particolari circa la disciplina dei tributi di loro competenza e, pertanto, anche circa il bollo auto.

In particolare, le regioni possono prevedere modalità e termini di riscossione differenti da quelli stabiliti dalla legge nazionale.

Vediamo in questo articolo quali norme in particolare sono dettate dalla regione Lombardia con la legge regionale 10/2003.

Tale regione adotta la il termine di prescrizione stabilito dalla legge nazionale (31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato, o nel caso di omissione, a quello in cui essa è stata scoperta) solo ed esclusivamente fino alla notifica dell'avviso di accertamento.

Quando, invece, tale accertamento è stato notificato ed è divenuto definitivo, allora la prescrizione è quinquennale e si compie per la precisione il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Pertanto, nella regione Lombardia esistono due termini di prescrizione differenti che si applicano uno fino al momento in cui avviene l'accertamento e l'altro a partire dal momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Cioè la regione deve inviare l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento; tuttavia, se tale accertamento è stato notificato correttamente ed entro i termini, allora esso diventerà definitivo trascorsi 60 giorni dalla ricezione senza che il contribuente abbia presentato ricorso. Bene a partire da questo momento, la prescrizione scatterà non più al terzo anno, ma al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. E quindi è entro tale più lungo termine che deve essere notificata la cartella di pagamento, o comunque altro atto interruttivo della prescrizione.

Per esempio, se il bollo doveva essere pagato nel 2010, allora la regione Lombardia deve inviare l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del 2013.
Se, per esempio, cioè è avvenuto il 1 dicembre 2013, allora questo accertamento diventa definitivo dopo 60 giorni, cioè nel febbraio del 2014.
A partire da questo momento la prescrizione scatta al 31 dicembre del quinto anno successivo, cioè il 31 dicembre del 2019. Ed è entro tale termine che deve essere notificata la cartella di pagamento o altro atto di interruzione.
Gli atti successivi alla cartella di pagamento dovranno essere notificati, almeno ogni 5 anni a partire dalla data di notifica del precedente.
Quindi, per esempio, se la cartella di pagamento è stata notificata il 30 dicembre 2019, allora l'atto successivo, per esempio un avviso di intimazione o un preavviso di fermo, deve essere notificato entro il 30 dicembre del 2024.

Tuttavia, la regione prevede anche un termine di decadenza entro il quale il ruolo deve essere reso esecutivo. Tale termine è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Come abbiamo spiegato qui nel procedimento di riscossione mediante ruolo termini di decadenza e prescrizione (che sono due cose differenti) convivono e devono essere entrambi rispettati.

Questo significa che, nel caso della regione Lombardia, sebbene – come appena visto – dopo che l'accertamento è divenuto definitivo la prescrizione sia quinquennale, il relativo ruolo deve essere reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo, altrimenti, anche se fosse stata notificata correttamente ed entro i 5 anni la cartella di pagamento, si produrrebbe comunque la decadenza.

Quindi, dopo che l'accertamento è divenuto definitivo, la regione deve rendere esecutivo in ruolo entro 3 anni e la cartella di pagamento o altro atto interruttivo deve essere notificato entro 5 anni Entrambi i termini devono essere rispettati.

Infine, è interessante notare che secondo le norme della regione Lombardia non si da luogo a riscossione quando la somma dovuta dal contribuente è inferiore ad € 15.



Commenti

salve.non ho pagato i bolli del 2010 e del 2011,ma non ho ricevuta nessuna cartella sin ora quindi cosa succede ora?grazie e buona giornata

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60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

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