Cassazione Civile, sez. II, 18-06-2007, n. 14168
Cassazione Civile, sez. II, 18-06-2007, n. 14168
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato il 23.9.2005, il Comune di Terni ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Terni, che, in accoglimento del ricorso avanzato da T.S., aveva annullato la sanzione amministrativa a questi irrogata per violazione degli artt. 7 e 158 C.d.S., ritenendo che essa era stata commessa in presenza di una causa di giustificazione.
L'intimata non si è costituita.
Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il suo accoglimento per manifesta fondatezza.
Con l'unico motivo, il ricorso denunzia violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 200 C.d.S., dell'art. 384 reg. esec. C.d.S., degli artt. 2699 e 2700 c.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 196 C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 6, degli artt. 99 e 112 c.p.c., L. n. 689 del 1981, art. 4, degli artt. 7 e 158 C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 3;
omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. In particolare, il ricorso censura la sentenza impugnata per avere ritenuto l'infrazione commessa in presenza di una causa di giustificazione senza che la stessa fosse stata debitamente provata dalla ricorrente ed esplicitata nella stessa sentenza.
Il ricorso è manifestamente fondato.
La sentenza impugnata, infatti, si limita a dare atto che la opponente ha dedotto di avere commesso la violazione per gravi motivi familiari, affermando che essi sono degni di pregio. Manca, per contro, anche la mera indicazione dei motivi addotti, oltre che la necessaria indagine circa la loro fondatezza ed idoneità a costituire causa di giustificazione dell'illecito. Non solo, pertanto, la motivazione della decisione è completamente assente, mancando qualsiasi indicazione atta a ricostruirne il percorso logico, ma ricorre altresì il vizio di violazione della L. n. 689 del 1981, art. 4, atteso che l'assunto di avere commesso il fatto "per gravi motivi familiari" non integra palesemente, per la sua stessa genericità, alcuna causa di esclusione della responsabilità prevista da detta norma e, in particolare, lo stato di necessità, il quale postula resistenza di una effettiva e grave situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile (Cass. n. 17479 del 2005; Cass. n. 4710 de 1999).
La sentenza va pertanto cassata e, sussistendone le condizioni, la causa è decisa nel merito rigettando l'opposizione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da T.S., che condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari, per il primo grado, e in Euro 500,00, di cui Euro 400,00 per onorari, per il giudizio di legittimità, oltre accessori.
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