Cassazione Civile, sez. II, 18-06-2007, n. 14176
Cassazione Civile, sez. II, 18-06-2007, n. 14176
FATTO E DIRITTO
Il Comune di Terni impugna per cassazione la sentenza 12.5.04 con la quale il G.d.P. del luogo, accogliendo l'opposizione proposta da S.L., ne ha annullato il verbale di contestazione per infrazione all'art. 158 C.d.S..
L'intimato non svolge attività difensiva.
Si duole il ricorrente - denunziando plurime specificate violazioni di legge e vizi di motivazione - che il giudice a quo abbia adottato l'impugnata decisione riconoscendo all'opponente uno stato di necessità del quale difettavano i presupposti e neppure allegato dallo stesso.
La censura è palesemente fondata.
Lo stesso G.d.P. afferma, in parte espositiva, che l'opponente aveva dedotto, a motivo della proposta impugnazione, "di essere incorso nella violazione per motivi di salute" allegando all'uopo certificato d'invalidità civile.
E', dunque, del tutto evidente che l'opponente nè aveva specificamente invocato la causa di giustificazione dello stato di necessità, nè aveva allegato circostanze specifiche che consentissero al giudice, comunque a ciò non autorizzato da alcuna disposizione di legge, di rilevarla d'ufficio.
Sotto il primo profilo, devesi ricordare che, in tema di sanzioni amministrative, vige il principio secondo il quale la "causa petendi" del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento (od al verbale d'accertamento, nei casi consentiti) è costituita dai motivi posti a fondamento della stessa opposizione, e, pertanto, il giudice non può rilevare d'ufficio i vizi dell'atto o del procedimento diversi dall'inesistenza del provvedimento sanzionatorio.
Quanto al secondo, questa Corte ha affermato, al riguardo, che, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause d'esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 4, in mancanza d'ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all'art. 54 c.p..
Il giudice a quo non si è attenuto a tali principi, in quanto ha affermato che l'autore dell'illecito avesse agito in istato di necessità sebbene non ricorresse affatto, nella specie, un'allegata e dimostrata imprescindibile esigenza di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, omettendo di considerare come lo stato di necessità postuli che il pericolo sia presente quando il soggetto agisce ed, inoltre, sia imminente il grave danno che ne possa derivare, non potendosi configurare l'esimente in questione in relazione ad una semplice difficoltà o ad un disagio od ancora ad un danno futuro che la parte interessata, tra l'altro, non aveva non solo provato ma neppure dedotto.
Non necessitando ulteriore istruttoria, poichè l'infondatezza dell'originaria opposizione emerge dalle considerazioni che precedono, la causa può essere, quindi, decisa allo stato degli atti, ex art. 384 c.p.c., con la reiezione dell'opposizione stessa, onde l'impugnata sentenza va, dunque, annullata senza rinvio.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna S.L. alle spese che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 600,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito e in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 400,00 per onorari quanto alla fase di legittimità.
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