Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

Cassazione Civile, sez. II, 18-06-2007, n. 14176



Cassazione Civile, sez. II, 18-06-2007, n. 14176

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Terni impugna per cassazione la sentenza 12.5.04 con la quale il G.d.P. del luogo, accogliendo l'opposizione proposta da S.L., ne ha annullato il verbale di contestazione per infrazione all'art. 158 C.d.S..

L'intimato non svolge attività difensiva.

Si duole il ricorrente - denunziando plurime specificate violazioni di legge e vizi di motivazione - che il giudice a quo abbia adottato l'impugnata decisione riconoscendo all'opponente uno stato di necessità del quale difettavano i presupposti e neppure allegato dallo stesso.

La censura è palesemente fondata.

Lo stesso G.d.P. afferma, in parte espositiva, che l'opponente aveva dedotto, a motivo della proposta impugnazione, "di essere incorso nella violazione per motivi di salute" allegando all'uopo certificato d'invalidità civile.

E', dunque, del tutto evidente che l'opponente nè aveva specificamente invocato la causa di giustificazione dello stato di necessità, nè aveva allegato circostanze specifiche che consentissero al giudice, comunque a ciò non autorizzato da alcuna disposizione di legge, di rilevarla d'ufficio.

Sotto il primo profilo, devesi ricordare che, in tema di sanzioni amministrative, vige il principio secondo il quale la "causa petendi" del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento (od al verbale d'accertamento, nei casi consentiti) è costituita dai motivi posti a fondamento della stessa opposizione, e, pertanto, il giudice non può rilevare d'ufficio i vizi dell'atto o del procedimento diversi dall'inesistenza del provvedimento sanzionatorio.

Quanto al secondo, questa Corte ha affermato, al riguardo, che, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause d'esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 4, in mancanza d'ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all'art. 54 c.p..

Il giudice a quo non si è attenuto a tali principi, in quanto ha affermato che l'autore dell'illecito avesse agito in istato di necessità sebbene non ricorresse affatto, nella specie, un'allegata e dimostrata imprescindibile esigenza di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, omettendo di considerare come lo stato di necessità postuli che il pericolo sia presente quando il soggetto agisce ed, inoltre, sia imminente il grave danno che ne possa derivare, non potendosi configurare l'esimente in questione in relazione ad una semplice difficoltà o ad un disagio od ancora ad un danno futuro che la parte interessata, tra l'altro, non aveva non solo provato ma neppure dedotto.

Non necessitando ulteriore istruttoria, poichè l'infondatezza dell'originaria opposizione emerge dalle considerazioni che precedono, la causa può essere, quindi, decisa allo stato degli atti, ex art. 384 c.p.c., con la reiezione dell'opposizione stessa, onde l'impugnata sentenza va, dunque, annullata senza rinvio.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per entrambe le fasi del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna S.L. alle spese che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 600,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito e in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 400,00 per onorari quanto alla fase di legittimità.



Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.