Nullità dell'avviso di accertamento - delega in bianco
Con la sentenza n. 22803/15 la Cassazione ha recentemente stabilito che è nullo l'atto impositivo emesso dall'amministrazione finanziaria se firmato da soggetto che non era stato espressamente e nominalmente delegato da parte del capo dell'ufficio.
L'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che "Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".
Orbene. avviene talvolta che la suddetta delega non sia attribuita dal capo dell'uffico in maniera espressa all'impiegato, cioè indicandolo con nome e cognome; ma che sia un generica delega in bianco nella quale viene indicata solo la qualifica del personale delegato, senza ulteriori specificazioni.
Bene, secondo la recente sentenza che si commenta, tale delega è nulla, in quanto deve necessariamente essere indicato il nome ed il cognome dell'impiegato delegato. Ne risulta che tutti gli atti sottoscritti, e quindi anche gli avvisi di accertamento, da un impiegato investito da tale invalida delega sono a loro volta da considerarsi nulli.
Si precisa inoltre che nell'atto di delega devono essere indicate anche le ragioni per le quali tali delega è conferita, quali ad esempio la carenza, la assenza o la malattia del personale.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
- 25725 letture