Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
Ho letto in un altro post
Ho letto in un altro post della pre-iscrizione on line del ricorso sul sito del ministero della giustizia. compilarla cosa comporta? è equivalente al ricorso da depositare al Giudice di pace competente?
grazie ancora, ce ne fossero di più di siti come il suo ed Avvocati disponibili come Lei :)
La pre-iscrizione NON
La pre-iscrizione NON equivale al deposito presso la cancelleria. Infatti, dopo avere compilato il modulo online è necessario comunque depositare materialmente il ricorso (per le multe, anche con A/R) entro i termini di legge. Il vantaggio consiste nel fatto che al momento del deposito si avrà una corsia preferenziale (cioè farà una fila minore).
Comunque questo servizio non è attivo presso tutti gli uffici.
multe
salve mi sono arrivate due multe x eccesso di velocita a distanza di 6 minuti l'una dall'altra dello stesso comune una al km 30 una al km 31 e' legale? grazie mille
Può tentare di impugnare la
Può tentare di impugnare la seconda multa, sostenendo che si è trattato di un'unica condotta già sanzionata con la prima.
Notifica multa
Il 20/2/2009 trovo un avviso di giacenza di un atto (busta verde), il 21/2/2009 lo ritiro e si tratta di una sanzione del comune di Roma. pago il verbale il 21/4/2009. Oggi 3/7/2012 mi e' arrivata una cartella esattoriale per ritardato pagamento. Ma dalla notifica al pagamento sono passati 59 giorni!!
Verifichi quando è stata
Verifichi quando è stata spedita la raccomandata di avviso di deposito. La notifica si perfeziona quando lei riceve quest'ultima o comunque decorsi 10 giorni dall'invio di essa. In altre parole, anche se lei ha ritirato l'atto il 21/02 non è escluso che la notifica si sia perfezionata prima. Per verificare tutto ciò deve controllare la relata di notifica e la spedizion della raccomandata di avviso di deposito, presso gli uffici dell'organo accertatore.
Se, dopo tale controllo, dovesse ancora risultare che lei ha pagato entro i termini, non le resta che agire in opposizione all'esecuzione contro la cartella di pagamento.
Multa prescritta?
Buongiorno,
il giorno 22/04/2007 ho preso una multa per divieto di sosta 36,00 euro (ho trovato il preavviso accertamento infrazione al codice della strada sul parabrezza). In data 09/08/2007 mi è stato notificato il verbale che ho dimenticato di pagare. Il giorno 6/6/2012 la società che si occupa dei tributi per il comune mi ha inviato un'ingiunzione di pagamento (con data 6/6/2012) di 205,25 euro. La mia domanda è la seguente: la multa è prescritta? I cinque anni partono dal 22/4/07 o dal 9/8/07? La ringrazio anticipatamente.
La multa non è prescritta. I
La multa non è prescritta. I 5 anni iniziano a decorrere dalla notica avvenuta il 09/08/07.
ingiunzione per bollo auto
buongiorno mi e' arrivata a novembre un avviso che poi ho ritirato a maggio 2012 , entro i 6 mesi , è un ingiunzione del bollo auto 2005 e del 2006 , mi intimano a pagare entro 60 giorni se no' passeranno ai fatti , ma possono ancora chiedermi il bollo del 2005e del 2006 ? grazie in anticipo
Nulla vieta loro di
Nulla vieta loro di chiederlo, ma ciò non toglie che lei può eccepire la prescrizione se la stessa non è stata validamente interrotta dal 2005/2006.
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