Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
Le assicuro che anche in
Le assicuro che anche in Sicilia, come nel resto del Paese, le multe si prescrivono in 5 anni.
Curo giornalmente ricorsi di questo tipo in Sicilia.
Pertanto, è evidente che nel suo caso sarà intervenuta qualche atto interruttivo della prescrizione.
Salve, ho ricevuto 2 multe in
Salve, ho ricevuto 2 multe in autobus per biglieto non timbratoin 2 settimane,per il momento non sono in grado di pagare se la mia situazione economica persiste dovrei aspettare qualcosa da equitalia?
Si, se non paga le multe
Si, se non paga le multe entro i termini, si attiverà molto probabilmente il procedimento di riscossione.
gli avvisi di giacenza sono notifiche vere e proprie?
Buongiorno,
mi è arrivato un sollecito di pagamento riguardante una multa per divieto di sosta, datata maggio 2007.
Non solo all'epoca non trovai nulla sul parabrezza, non ricevetti mai nulla nè allora nè durante questi anni.
Considerando che ho cambiato due volte residenza e che in generale sono sempre in giro per lavoro a volte per lunghi periodi senza aver mai disposto della portineria o delegati di sorta per la ricezione della posta, non posso essere sicuro di non aver mai ricevuto avvisi di giacenza.
La domanda è: se ho ricevuto avvisi di giacenza andati perduti per raccomandate mai ritirate, è possibile che ci siano state notifiche e che la multa, vecchia più di 5 anni, non sia quindi prescritta?
grazie, saluti
Certamente è possibile che le
Certamente è possibile che le notifiche si siano perfezionate a sua insaputa.
Le consiglio di utilizzare questo strumento:
http://www.studiolegalemongiovi.it/node/87
per essere sicuro al 100%
Bungiorno avvocato, grazie
Bungiorno avvocato, grazie mille per il suo sistema di responso automatico che ho scoperto sul suo sito qui: http://www.studiolegalemongiovi.it/node/87
L'ho trovato geniale e molto utile.
Continuate così!!
Alberto
termine per la definizione del ricorso
salve,
ho presentato al Prefetto il ricorso per una multa il 16 gennaio di quest'anno.
oggi 1 settembre mi arriva l'avviso che mi accorda la comparizione per essere ascoltato.
ora quest'avviso porta la data del 10 Agosto, ma il timbro postale porta la data del 28 Agosto.
per il computo del termine del silenzio-assenso (210 giorni) se faccio riferimento alla data indicata sul documento fanno 207 giorni (strano.... molto strano), se si fa invece riferimento alla data del timbro postale (come si fa per il computo dei 60 giorni per proporre ricorso) il termine sembra essere già scaduto.
a che data devo far riferimanto per il calcolo dei 210 giorni?
una volta presentato per l'audizione ricomincia a decorrere il tempo per la prescrizione, quindi entro 3 giorni il prefetto dovrebbe rispondere. ma se non ci si riferisse alla data del timbro postale questi possono mettere la data che par a loro e non avremmo mai armi per difenderci.
grazie anticipatamente
Deve farsi riferimento alla
Deve farsi riferimento alla data di notifica della convocazione, cioè il 28 agosto.
verbale di contestazione 3/11/2011 relativo a infrazione B
Buongiorno, mi è arrivato oggi via raccomandata un verbale relativo ad una infrazione del 20/10/2011 Nello stesso c'e' scritto che la prima notifica, effettuata nei termini di Legge, è stata inviata all'indirizzo a loro (Comando di Polizia Locale Comune Vimodrone)risultante all'archivio nazionale veicoli presso il PRA. Io risiedo a Vimodrone dal 2005. Quando ho cambiato residenza ho aggiornato la mia patente. Mi viene chiesto di pagare una multa di 91 euro (39,00 di multa piu' 52 euro di spese di posta e amministrative).
Le chiedo: La multa puo' essere considerata nulla in quanto sono passati i 150 giorni dalla data in cui doveva essermi notificata l'infrazione?. Potrei, ovviamente per una questione di principio, chiedere di pagare la multa di 39,00 ma che mi venga annullato il pagamento delle spese postali e amministrative, visto che da quanto indicato nel verbale, la prima notifica dovrebbe essere stata inviata alla mia vecchia residenza!Non e' un errore da poco e di sicuro un avviso di giacenza che arriva in una vecchia residenza non puo' passare inosservato.....Mi scuso per essermi dilungata per chiarire meglio la situazione Grazie in anticipo
Le consiglio di usare
Le consiglio di usare questo:
http://www.studiolegalemongiovi.it/node/87
Se inserisce le informazioni corrette, il responso è sicuro al 100%
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