Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
"multe" da codice stradale
la Sua spiegazione è molto chiara, ma perchè anche gli esperti si ostinano a chiamare "multa" ciò che in realtà è una "sanzione amministrativa pecuniaria" (quindi ben diversa dalla "multa", prevista dal codice penale per i reati. Senza contare alcune assurdità che si leggono sui vari Siti dedicati all'argomento, quali "contravvenzione di eccesso di velocità" in luogo di "violazione amministrativa" o addirittura "pagare una contravvenzione per divieto di sosta", e via dicendo.
Saluti
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Per ottenere una migliore indicizzazione con i motori di ricerca.
bollo auto
Gentillissimo avvocato ho ricevuto in data 20/07/2012 ill primo accertamento bollo auto anno 2007/2008 attualmente sto proponendo ricorso alla ctp Di cuneo. Ho menzionato la sent.296/297/311 corte cost. E la sent.137 del lazio 2007 e la 44 Di taranto 2005 e la 25 del 23/03/2011Di alessandria i bolli in quest ultima sono del 2000/2001/2003 pero' i giudici piemontesi parlano sempre Di tre Anni.Se puo darmi un consiglio nell' avviso la gec fa riferimento alla legge 350 art.2 comma 22 dal 01/01/2003 i termini Di accertamento sono di cinque(5) anni. Distinti saluti wlf
La prescrizione è comunque di
La prescrizione è comunque di 3 anni.
relata in un Comune diverso?
Buonasera
Se io vivo a Roma ma sono stato multato a Milano, le relate di notifica delle sanzioni sono in possesso del Comune di Milano? come faccio a visionarle se ho bisogno per ricorrere al giudice di pace?
grazie in anticipo
Marco
Le relate sono in possesso
Le relate sono in possesso dell'organo accertatore (quindi se la contravvenzione è stata elevata dai vigili di Milano, le relate le hanno loro). Per visionarle può provare a contattare il comando per email, se non dovesse funzionare deve necessariamente recarsi a Milano. Comunque il ricorso al giudice di pace anderebbe fatto a Milano.
gent. avvocato una multa mi è
gent. avvocato
una multa mi è stata notificata il 09/08/2007 ed è stata pagata il 09/10/2007 quindi se il calcolo è corrento il 61 giorno per cui scatta il raddoppio.
ora nel mese di settembre 2012 (non ricordo bene il giorno) mi arriva una cartella da parte di equitalia in cui mi si chiede il pagamento del radoppio della somma dovuto per ritardato pagamento
i termini di prescrizione sono rispettati o posso impugnare il pagamento?
la ringrazio distinti saluti
gent. avvocato cerco di
gent. avvocato cerco di chiarire meglio il mio quesito
il ritardato pagamento di una multa comporta il raddoppio della sanzione
equitalia richiede successivamente il pagamento del la somma eccedente
il termine di prescrizione della cartella equitalia di quanti anni è?
e il conteggio deve essere fatta a partire dal giorno della notifica della multa o dal giorno del pagamento della stessa
grazie
Il termine di prescrizione è
Il termine di prescrizione è di 5 anni e comincia a decorrere dall'ultimo atto interruttivo. Nel suo caso, l'ultimo atto interruttivo precedente la cartella è il pagamento, che costituisce ricognizione di debito.
Verifichi comunque che sia stato rispettato il termine di 2 anni dall'iscrizione a ruolo, come chiarito nell'articolo di questa pagina.
cartella esattoriale per multa non pagata
Gentil.mo avvocato
In data 14.07.2006, ruolo 2006, mi è stata notificata una cartella equitalia per una violazione del c.d.s ( ente creditore: prefettura) che ho commesso il 2.7.2001. da ciò che ho capito la multa dovrebbe essere prescritta perchè notificata oltre i termini. Ma non facendo ricorso entro i 60 giorni, decorre ex novo il termine di prescrizione di altri 5 anni? se così fosse io posso ancora fare ricorso considerato che dal 2006 al 2012 io non ho ricevuto altro se non un sollecito di pagamento datato agosto 2008 che essendo spedito in busta semplice, mi è stato detto, non essere un atto interruttivo. Mi aiuti a fare chiarezza, grazie
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