Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
Se non ha ricevuto alcuna
Se non ha ricevuto alcuna notifica dopo il 2003, può esperire azione di opposizione all'esecuzione, presso il Giudice di Pace.
Termini notifica multa
Buonasera Avvocato,
ho preso una multa per divieto di sosta con la moto il 13 luglio (multa lasciata sulla sella), la notifica mi è arrivata 78 giorni dopo (8 ottobre) MA RIPORTA LA DATA dell'infrazione SBAGLIATA (2 ottobre anzichè 13 luglio) la posso contestare? (nel verbale ovviamente la data era giusta) Se la contesto al 92 giorno (ho ancora 30 giorni per contestarla) potro' sostenere successivamente che la notifica corretta mi è arrivata dopo 90 giorni?
Grazie mille Andrea
La notifica le è arrivata al
La notifica le è arrivata al 78esimo giorno, a prescindere da quando lei presenta il ricorso. Quindi è tempestiva. L'errore nella data potrebbe essere motivo di nullità, se riesce a dimostrare che il 2 ottobre non ha commesso l'infrazione.
consiglio avvocato
salve avvocato ho un grosso dubbio e non so come fare:nel settembre 2008 ho ricevuto una multa di 70 euro perchè circolavo in moto senza casco,questa multa non l'ho mai pagata.Durante questi 4 anni non mi è mai arrivato niente a casa.Leggendo le varie domande sul forum ho capito che entro i 5 anni potrebbe arrivarmi la multa le volevo chiedere cosa dovrei fare per sapere a quanto ammonta la multa e come comportarmi qualora volessi pagarla ad oggi.Lei cosa mi consiglia?la ringrazio
Dovrebbe controllare presso
Dovrebbe controllare presso l'agente per la riscossione se risultano iscrizioni a ruolo a suo carico.
Mi hanno contestato un
Mi hanno contestato un verbale per mancanza dell'assicurazione obblicatoria e mi hanno fatto un verbale di 798 euro con rfelativo sequestro della vettura. Ho pagato l'assicurazione ma devo pagare anche la sanzione, ma io non ho i soldi abbastanza per tutto. Esiste un modo per pagare anche a rate? grazie Arturo
Se ricordo bene la
Se ricordo bene la possibilità di pagare a rate è stata introdotta nel 2010. E' necessario comunque presentare una apposita istanza.
notifica multa con aggravio spese
Buonasera.
A giugno 2011 mi è stato notificato un verbale per un divieto di sosta avvenuto a maggio 2011. Sul verbale c'è la dicitura: "importo in misura ridotta da versare entro 60 gg euro 49 in caso di consegna del presente verbale a domicilio da parte del postino".
Poi c'è una postilla dove si legge: "aggiugere 3,30 euro se il verbale non è ritirato personalmente dal destinatario".
Il verbale è stato consegnato dal postino al mio domicilio ma è stato ritirato da mio padre il quale, pur non appartenendo al mio nucleo familiare, convive con me nella stessa abitazione.
Io ho pagato nei termini 49 euro e ho trascurato l'aggiunta di 3,30 euro pensando erroneamente che la consegna si intendesse comunque fatta a me personalmente. Oggi, dopo un anno e mezzo, il comune mi ha scritto una lettera non raccomandata avvisandomi che il versamento allora effettuato è insufficiente e quindi la multa mi viene raddoppiata. Ho telefonato ai vigili e mi hanno detto che l'insufficienza del versamento è dovuta al fatto che non ho firmato io personalmente la notifica e quindi avrei dovuto aggiungere 3,30 al versamento originario. Per aver omesso 3,30 euro ne dovrò pagare 44. Può darsi che giuridicamente questa cosa non faccia una grinza ma a me sembra esagerata. Vorrei per cortesia un Suo autorevole parere e, eventualmente, le indicazioni per poter contestare questo addebito.
La ringrazio e La saluto cordialmente.
Antonio
Può provare ad impugnare la
Può provare ad impugnare la probabile futura iscrizione a ruolo, sostenendo di avere incolpevolmente effettuato il pagamento parziale o la poca chiarezza delle istruzioni.
multa per passaggio strada a traffico interdetto
sono passato per un mese su strada a traffico interdetto ,non mi sono accorto ne della segnaletica , ne della telecamera, mi sono arrivate gia' tre multe da 90 euro, poi ne devo ritirare altre, sono disperato,
cosa dovrei fare?
italo
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