Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
La prescrizione si eccepisce
La prescrizione si eccepisce proponendo azione di opposizione all'esecuzione presso il giudice di pace territorialmente competente.
L'azione di opposizione all'esecuzione non soggiace ad alcun termine.
Richiesta parere
Il 12/11/2012 ho ricevuto una raccomandata con la quale mi si richiedeva il pagamento di una multa di € 354.00 per violazione al codice della strada (senza altra specificazione) elevata in data 5/7/207.
Essendo trascorsi 5 anni senza che io abbia avuto alcuna notifica precedente (come affermano invece i vigili del comune in cui sarebbe avvenuta la violazione) Vi chiedo cosa debbo fare.
In attesa di una Vs. sollecita risposta porgo distinti saluti.
Deve andare dai vigili urbani
Deve andare dai vigili urbani e chiedere di visionare la relata di notifica del verbale. Se e solo se, da tale relata risulterà che la notifica è nulla, allora potrà proporre opposizone all'esecuzione.
cartella di pagamento di Equitalia per contravvenzione al C.d.S.
Buongiorno e complimenti per il Vs.lavoro molto utile nei confronti di tutti gli utenti.
Ieri, 17 novembre, ho firmato per ricevuta dal postino una cartella esattoriale per un presunto mancato pagamento di una contravvenzione al C.d.S. commessa il 12 marzo 2006 e, loro dicono, di averla norificata l'11 luglio successivo.
Tenuto conto che l'iscrizione a ruolo risale al 2011 e reso esecutivo il 14 ottobre 2010, vorrei conoscere, gentilmente, se l'atto è da considerarsi prescritto. Aggiungo, inoltre, che tutte le ricevute di pagamento di multe al C.d.S. (ho totalizzato sinora 4 contravvenzioni) le ho custodite sin dal 1993 e, tra le quali, manco a farlo apposta, mi manca proprio questa oggetto di discussione.
Grazie!
Probabilmente sta facendo un
Probabilmente sta facendo un po' di confusione con le date, perchè non può essere che la somma sia iscritta a ruolo DOPO che il ruolo è stato reso esecutivo...
In ogni caso, se non le è stato notificato nulla entro il giorno 11 luglio 2011, la multa può considerarla prescritta.
Se la notifica del 11 luglio 2006 è irregolare (per saperlo deve necessariamente controllare la relata di notifica, in possesso dell'organo accertatore) allora può considerare prescritta la multa se non le è stato notificato nulla entro il 12 marzo 2011.
Prescrizione multe
Gentile Avvocato,
la contatto per avere una consulenza in merito al seguente caso:
In data 29/09/2012 mi è stata recapitata una cartella esattoriale da parte di equitalia per una multa in qualità di obbligato in solido e che faceva rif. ad un verbale del 14/09/2007 e notificato il 14/09/2007. Dalla cartella di equitalia si evince Ruolo reso esecutivo in data 18/06/2012
Facendo i calcoli...è emerso che la cartella sopra citata era andata in prescrizione in base all'art.28 Legge 689/81 motivo per cui ho inviato missiva in autotutela all'ente creditore per richiesta annullamento/sgravio della stessa per decorrenza dei termini (5 anni dalla violazione).
Qualche giorno fa, ricevo risposta di non accoglimento da parte dell'ente inquanto la cartella sopra menzionata è scaturita dal mancato pagamento dello stesso verbale ma notificato in data 01/12/2007.
Premesso che in merito a quest'ultima notifica non ho nessun elemento inquanto io in quella data vivevo in altra regione (ma ancora non avevo variato la residenza) e dunque premuso che questa ultima notifica l'abbiamo ricevuta i miei genitori ma non ho gli elementi per poter effettuare controllo sulla corretta della notifica...le chiedo se in base alle date esposte di violazione, notifiche ed iscrizione a ruolo sia tutto regolare oppure se vi sono vizi per poter impugnare la cartella.
Certa di cortese riscontro ringrazio e porgo
cordiali saluti
E' necessario che chieda
E' necessario che chieda all'ente creditore di visionare la relata di notifica del verbale.
Solo così potrà stabilire con esattezza in quale giorno la notifica del verbale debba considerarsi perfezionata nei suoi confronti.
Infatti, che la stessa si sia perfezionata a dicembre del 2007 è un'affermazione di parte, tutta da verificare.
Quando avrà una copia della relata, potrà analizzarla alla luce delle informazioni che trova qui.
Tempi Equitalia scaduti ?
Gentilissimo Avvocato, seppur già da Lei delucidato le vorrei sottoporre il mio caso solo perchè ne trovo simili ma non uguali, pertanto la ringrazio sin da ora per la sua pazienza. Sarò brevissimo :
Ho ricevuto una multa dal Comune di MIlano per infrazione ecopass i cui 60gg scadevano il 20 luglio del 2010; per varie cause l'ho pagata con 5gg di ritardo ( 25 Luglio ). Mi son visto recapitare il 15/11/2012 una cartella esattoriale di EQUITALIA che m'impone di pagare nuovamente la multa ( circa 90 euro ) + more ( circa 25 ) e costi di notifica ( circa 11 ) per un totale di 110 euro circa. Mi chiedevo se non fosse corretta questa loro richiesta di pagamento, infondo due anni dal pagamento sarebbero scaduti nel 2012 ma a Luglio no ?
La ringrazio in ogni caso per il suo aiuto.
Cordiali saluti
Da quello che racconta, la
Da quello che racconta, la legge è stata rispettata. Infatti, i due anni iniziano a decorrere dalla data di esecutività del ruolo e non da quella di scadenza del termine per il pagamento.
cartella per tasse automobilistiche
Buonasera, anche se l'oggetto riguarda il bollo auto e non le multe, pongo ugualmente la domanda sperando in una delucidazione.
dall'estratto di ruolo risulta il mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2001, con iscrizione a ruolo nell'anno 2006 e notifica il 2007. Vorrei sapere se in questo caso vale il termine di 5 anni, decorrente dall'anno in cui non è stato pagato il bollo alla notifica( cioè 5 anni) grazie mille.
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