Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
Il bollo auto si prescrive in
Il bollo auto si prescrive in 3 anni. Peranto nel suo caso, si il tributo può considerarsi prescritto.
sollecito di pagamento da equitalia
Buongiorno, le scrivo per avere una delucidazione. Il 18 Novembre ho ricevuto tramite posta ordinaria (no A/R), un sollecito di pagamento da parte di equitalia mi viene richiesto il pagamento di una contravvenzione al codice della strada avvenuta nel 2003 ( ente creditore Prefettura), iscritta al ruolo nel 2005 e a dir loro notificata il 29/11/2006. premesso che io di questa contravvenzione non ricordo nulla dato che risale a 9 anni fà poi penso sia caduta in prescrizione dato che a dir loro è stata notificata nel 2006 e da allora non ho più avuto solleciti, se cosi' fosse cosa devo fare , se devo fare ricorso al Giudice di Pace posso farlo in qualunque regione visto che da allora ho cambiato residenza (il sollecito è arrivato alla residenza dei miei genitori, per essere precisi. Io ho cambiato residenza da più di due anni).
La ringrazio anticipatamente e la cordialmente la saluto.
Può esperire l'azione di
Può esperire l'azione di opposizione all'esecuzione (nella forma di cui al 615 cpc), dinanzi al giudice di pace del luogo ove è avvenuta (o è stata tentata) la notifica della cartella di pagamento.
prescrizione
La ringrazio per la sua risposta, ma non mi è chiaro se come pensavo la contavvenzione è caduta in prescrizione. L' azione di opposizione all' esecuzione la posso inviare per raccomandata o posso delegare qualcuno a mio nome visto che attualmente risiedo a 900 Km dal luogo dove è avvenuta? Oppure posso inoltrare una richiesta di annullamento o sgravio per prescrizione presso l' ente creditore? Mi scusi se le faccio tutte queste domande ma non so proprio come comportarmi . Le chiedo cortesemente di indicarmi di fare ciò che per sua esperienza permettenel modo più rapido ed efficace la soluzione del problema.
Grazie ancora, aspetto una sua risposta con ansia.
Se l'ultima notifica l'ha
Se l'ultima notifica l'ha ricevuta nel 2006 la multa è sicuramente prescritta.
Può chiedere lo sgravio all'ente creditore, anche se non è detto che lo concedano.
L'opposizione all'esecuzione è un processo civile, che si introduce con citazione. Non è necessaria la rappresentanza di un avvocato, ma è fortemente consigliata.
Sollecito di pagamento dopo 11 anni
Gentile Avvocato, le chiedo scusa del fastidio che posso recargli, ma ho bisogno di un consiglio su come comportarmi rigurado un sollecito di pagamento pervenutomi da equitalia, per una contravvenzione del 1998, vado a spiegarle meglio :
Nel 1998 raggiungevo la maggiore età, per quanto riguarda la patente ho deciso di prenderla molti anni dopo. Nel 2001 mi vengono notificate due contravvenzioni di cui l'ente creditore è la prefettura della mia provincia. Dato che non ero patentata, e solo saltuariamente prendevo il motirno di mio fratello, intestato però a mio padre, posso asserrire che non ho mai preso multe nel 1998. Tornando alla cartella, mi fu notificata nel settembre del 2001, cercai di risalire alla contravvenzione recandomi agli sportelli dell'equitalia della mia città, mi fu consegnato l'estratto di ruolo e mi fu chiesto di recarmi alla prefettura di provincia per avere più dettagli. Così feci e nulla mi fu detto di più. Alchè lasciai perdere e non la pagai. Caso vuole che ho acquistato un'auto 2 anni fà, e oggi (novembre 2012), dopo più di 11 anni dalla prima notifica, mi è stato notificato il sollecito di pagamento. Vorrei un consiglio su come comportarmi, sono sicura che recandomi all'equitalia, saranno vaghi e mi rimanderanno chissà dove, costringendomi, per la paura di riavvalersi sull'auto(unica mia proprietà) al pagamento di una multa che non mi spetta.
In attesa di un consiglio la saluto e la ringrazio per l'attenzione dedicatami.
Distinti saluti.
L'unico soggetto che può
L'unico soggetto che può darle informazioni sulla multa è la Polizia Municipale. Equitalia, invece, può fornirle la relata di notifica della cartella di pagamento. Se non ha ricevuto alcuna valida notifica dopo il 2001 può proporre opposizione all'esecuzione, presso il Giudice di Pace, essendo intervenuta la prescrizione.
Grazie avvocato per la sua
Grazie avvocato per la sua risposta.
Al più presto cercherò di recarmi sia all'equitalia che agli uffici della polizia municipale, posso confermarle che l'unica notifica pervenutami è quella di settembre 2001, infatti è indicata anche in quella che ho ricevuto ad ottobre di quest'anno. Pensavo che magari mi potevo astenere nuovamente al pagamento senza conseguenze o negative sorprese, dato che è entrata in prescrizione; posso asstenermi? Cosa succederebbe se non la pagassi? E'proprio necessario rivolgersi ad un legale o magari l'opposizione potrei deporla io personalmente? Detto molto francamente, volevo evitare inutil spese, e data la somma chiesta dal sollecito non so se mi conviene affrontare cifre più alte, richieste per l'intervento di un professionista, o di pagare proprio il sollecito e finirla qui.
La ringrazio per la pazienza mostratami, sono sinceramente colpita dall'attenzione che ci dedica.
Cordiali saluti.
Se non fa valere la
Se non fa valere la prescrizione, la riscossione va avanti. Se il valore della causa è inferiore ad € 1100 può difendersi senza avvocato.
multa a nullatenente del 2006, ora cartella
Buona sera.
vorrei un suo consiglio in merito alla mia situazione.
Mia mamma ha ricevuto una cartella esattoriale per multe del 2006 emesse dal comune.
la macchina di mia madre, nel frattempo, è stata venduta e ora é nullatenente, non ha nessun reddito e vive nel mio appartamento
Se non pago la cartella so che generalmente procedono col pignoramento presso la residenza. L'appartamento però è intestato a me con relativo mutuo e contratti di erogazione di acqua -luce-gas...
che cosa può succedere? il debito si prescrive? devo dimostrare in qualche modo la mia proprietà o il suo non pagarmi un affitto? devo ricorrere a un avvocato?
Il debito non si dovrebbe essere prescritto? come faccio a sapere che nei 5 anni non vi siano state richieste di pagamento che abbiano interrotto il periodo di prescrizione? e come posso opporre la prescrizione? ricorrere all'avvocato mi costerebbe forse più che pagare la cartella
nel caso vi fosse stato un sollecito il termine di prescrizione di 5 anni parte del sollecito? e il ruolo? resta comunque il fatto che si rivolgono a una nullatenente
Come mi consiglia di procedere?
la ringrazio
anna
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