Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata





Per sapere se la tua multa è stata notificata entro i termini, clicca qui per una consulenza immediata, anonima e gratuita!

Per un articolo più aggiornato clicca qui.

In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.

Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?

L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:

A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.

Torna su ▲

Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.

Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).

Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.

Torna su ▲

Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.

A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.

1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).

2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.

3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).

Torna su ▲

Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.

Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.

Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.

Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.

Torna su ▲

Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.

Torna su ▲

Per sapere se la tua multa è stata notificata entro i termini, clicca qui per una consulenza immediata, anonima e gratuita!



Commenti

Il pignoramento immobiliare avviene presso la residenza dichiarata del debitore. Quasi certamente, comunque, nel suo caso un pignoramento mobiliare avrebbe esito infruttuoso.

La prescrizione inizia a decorrere dall'ultimo atto interruttivo valido. Cioè dall'ultima notifica valida.

Per sapere se la notifica del verbale è avvenuta correttamente e quando è avvenuta, deve recarsi presso l'organo accertatore e chiedere di visionare la relata di notifica.

Molto probabilmente, comunque, se le multe sono del 2006 esse si sono prescritte.

Per far valere la prescrizione può chiedere lo sgravio all'ente accertatore e, se non è concesso o non ha riscontro in tempi brevi, può proporre opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice di pace. Se il valore non supera i 1100 €, può difendersi senza avvocato.

 La ringrazio.

Provvederò a informarmi presso Equitalia.

Mi dice "quasi sicuramente il pignoramento sarà infruttuoso", quindi non è certo?

Ritenevo che prima di procedere al pignoramento dovessero verificare l'esistenza in capo al debitore di diritti reali (propietà, usufrutto...), in realtà sono io a dover dimostrare che è tutto mio?

ho il contratto di acquisto e il mutuo, ma se quando arrivano sono al lavoro, potrebbero procedere col pignoramento?

Le volevo chiedere anche se vi fosse qualche possibilità che il debito di mia madre si prescriva in quanto nullatenente e non percettrice di reddito, o se fino a quando inoltreranno le richieste di pagamento, seguirà la strada degli altri debiti.

La ringrazio veramente per porre luce in questo campo, per me oscuro.

 

Non posso essere sicuro che il pignoramento sarà infruttuoso. C'è una buona probabilità in quanto essendo sua madre solo ospite presso di lei non opera la presunzione di proprietà dei beni trovati nell'appartamento. In altre parole, sarà il creditore a dovere dimostrare che un oggetto trovato in casa sua appartenga, in realtà, a sua madre. (e con questo si risponde anche alla domanda: io dovrò dimostrare che è tutto mio?).

Questa prova è difficile, ma non del tutto impossibile.

Se il giorno del pignoramento lei sarà a lavoro potrà essere sua madre a comunicare all'ufficiale giudiziario che si trova li in qualità di ospite e nell'abitazione non c'è nulla di suo.

Infine, la prescrizione non ha nulla a che vedere con la solvibilità del debitore. Se questi ha qualcosa da aggredire, allora il creditore la aggredisce, altrimenti semplicemente aspetterà il momento in cui il debitore avrà qualcosa.

Gentile avvocato,

ricevo, con nota del 05.10.2012, sollecito di pagamento di EQUITALIA per una multa elevatami in data 24.04.2005. La notifica di tale multa mi è stata formalizzata in data 21.10.2005 e pertanto esattamente 180 giorni dopo la contestata infrazione. All'epoca, ritenendo che andasse automaticamente in prescrizione, non ho effettuato alcun atto.

che posso fare oggi con riferimento alla cartella Equitalia? si può proporre ancora ricorso? E a chi? Basta inviare la notifica dell'epoca a Equitalia?

La ringrazio per l'attenzione

Giovanni

Se non ha impugnato il verbale entro i termini non può più far valere la decadenza relativa al mancato rispetto del termine di 150gg.
Per quanto riguarda il diverso istituto della prescrizione, può provare a controllare quando e come sono stati notificati la cartella di pagamento ed eventuali atti successivi. Se tra una notifica e l'altra sono passati più di 5 anni, può considerare prescritta la multa ed agire in opposizione all'esecuzione presso il Giudice di Pace.

Buonasera avvocato,

 

volevo un consiglio da Lei se possibile,

mi sono state notificate a mano da dipendente di Equitalia 5 cartelle esattoriali.

Tre delle quali notificate tra il 2002 ed il 2003 quindi se ho ben capito oltre i termini massimi concessi dalla legge.

La prima domanda è questa: una di queste 3 riguarda l'ufficio delle entrate..rimane valido il termine massimo di 5 anni?

La seconda domanda è: nelle altre due rimanenti cartelle leggo che il ruolo è del 2009 ma la cartella mi è stata notificata soltanto in questo novembre 2012..posso ricorrere anche per queste due in base alla finanziaria del 2008?

Ultima domanda: posso fare un ricorso unico al giudice di pace per tutte e cinque le cartelle oppure devo fare cinque ricorsi?

Grazie infinite per la disponibilità.

Il termine di 5 anni si applica ai debiti per violazioni del codice della strada. La decadenza del 2008 si applica ai debiti per violazioni del codice della strada che siano di spettanza comunale.

Per gli altri tipi di credito (tarsu, bollo, iva, irpef ecc. ecc.) valgono regole differenti.

Comunque per la tarsu la prescrizione è pure di 5 anni, ma non si applica la finanziaria 2008 ed il ricorso si propone alla commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.

 ...grazie per la risposta, adesso è tutto chiaro, cortesemente può dirmi se posso fare un unico ricorso a tutte le cartelle riguardanti mancati pagamenti per infrazioni al codce della strada oppure devo fare un ricorso per ogni cartella?

Le cartelle mi sono state notificate contemporaneamente.

Grazie

 

Può opporsi a tutte le cartella di pagamento con unica azione se utilizza lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, che non è un ricorso, ma si introduce con citazione.

ho ricevuto da equitalia una cartella di sollecito pagamento in busta semplice in data 30 agosto 2012 ,tra le altre vi sono dei bolli non pagati per gli anni  2001 ,2003 ,2004,2005,

per l'anno 2001 mi e' stata notificata da agenzia entrate il 08/11/2005 da equitalia il  28/11/2008;

per l'anno 2003 mi e' stata notificata da agenzia entrate il 16/08/2006 da equitalia il  20/02/2010;

per l'anno 2004 mi e' stata notificata da agenzia entrate il 04/12/2007 da equitalia il 20/07/2011;

per l'anno 2005 mi e' stata notificata da agenzia entrate il 30/10/2008 da equitalia il 30/12/2011.

   Vi sono gli  elementi per la prescrizione ,e a chi si deve rivolgere.

 

       grazie

 

 

Pagine

Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.