Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
Per sapere se le multe sono
Per sapere se le multe sono state notificate deve rivolgersi all'organo che ha elevato le contravvenzioni.
Se 8-8-08 è la data di esecutività del ruolo, allora si è verificata la decandenza per violazione del termine di 2 anni previsto dalla finanziaria 2008. Ovviamente sempre che si tratti di multe per violazioni al codice della strada di spettanza comunale, altrimenti non c'è alcuna decadenza.
Ho ritirato le copie delle
Ho ritirato le copie delle multe dalla polizia municipale, sono multe relative a violazioni del codice della strada, sono state entrambe notificate nello stesso anno in cui sono state rilevate, nel novembre del 2004, e la notifica è stata ritirata da non so chi.... nel senso che non si capisce chi le ha firmate (non io).
da quella notifica (2004) sono passate alla equitalia nel 2008 con ruolo esecutivo 08/08/2008. la Roma Capitale dice che nel 2009 cè stato un condono relativo a tutte le contravvenzioni prima del 2004 condono che a me non è mai stato recapitato e che risulta anche a loro non essere mai stato consegnato. mi sono recato anche all'equitalia e secondo loro le multe sono sospese con esecutivo 4/8/2009 perche non rinetravo nel condono e mi hanno detto che la mia situazione è da considerarsi come uno sgravio e che non devo pagare nulla, che il problema è di roma capitale che non aggiorna i dati, e che mi dovrei nuovamente recare al comune per procedere al discarico. io lunedi vado nuovamente al comune ma non so proprio come comportarmi visto che loro per primi dicono che ci deve pensare equitalia.
Secondo lei cosa dovrei fare??
Lo sgravio è da effettuarsi
Lo sgravio è da effettuarsi da parte dell'ente creditore, non da parte di Equitalia.
multa
buongiorno
Ho preso una multa per eccesso di velocita ( 5 km ) nell’anno 2005 rilevata dai vigili urbani di milano che m,i hanno fermato poco più avanti, ho fatto ricorso presso un giudice di pace il quale mi ha confermato la multa in pagamento dilazionato, io ho pagato il primo bollettino forse 2 ma poi non mi è stato più notificato nulla, non ho cambiato ne residenza ne i miei contatti personali
Oggi 31 ottobre 2012 ho ricevuto una raccomandata con una ingiunzione di mancato pagamento per la multa in questione, io credo che sia caduta in prescrizione cheido cmq a lei un gentile riscontro
grazie
Una volta che interviente
Una volta che interviente sentenza definitiva la prescrizione diventa di 10 anni. Quindi il debito non si è ancora prescritto.
Cartella esattoriale equitalia presso vecchia residenza
Buongiorno, il giorno 01.11.2012 mi sono trovato a passare per caso presso casa di proprietà di mio padre. Controllando la cassetta delle poste ho trovato un cartella esattoriale equitalia per un importo di 740 euro relativo ad una contravvenzione nn pagata del 2006 (350 +280 x maggiorazione multa nn pagata+interessi)
Il fatto è che nn mi è stato mai notificato il provvedimento originale, in quanto nn sn residente in quella casa dal 2000( regolarmente effettuato cambio di residenza come da storico anagrafico) e nessuno ( abitando i miei genitori in altra abitazione) ha provveduto all eventuale ritiro
L autovettura in questione tra l altro è stata vendita proprio nel 2006(ma nn vi è la data del verbale)
Infine l autovettura risultava peraltro legittimata alla circolazione in zona vietata in quanto regolarmente munita di pass per disabili
Consideri che il mutamento di
Consideri che il mutamento di residenza è valido nei confronti di equitalia dopo 30 giorni dalla comunicazione. Pertanto, nel suo caso, le notifiche effettuate sono da considerarsi nulle. Può esperire l'azione di opposizione all'esecuzione presso il giudice di pace o, se effettivamente non le è stato notificato nemmeno il verbale, può impugnare la cartella esattoriale "come fosse" il verbale (in quanto primo atto con il quale è venuto a conoscenza dell'esistenza dello stesso) a norma degli artt. 22 e ss L 689/81 ed in quella sede far valere anche questioni di merito (come appunto la sua legittimazione alla circolazione).
iscritta a ruolo
Buonasera, ho ricevuto da equitalia una cartella riguardante un multa auovelox del 2003, mi e sta notificata per avvenuta giacenza Sempre nel 2003, nel 2008 e' stata iscritta a ruolo.volevo chiederle se e' andata in prescrizione oppure no. Grazie
L'iscrizione a ruolo non
L'iscrizione a ruolo non interrompe la prescrizione. Pertanto, se non le è stato notificato nulla entro 5 anni dal 2003, può considerare prescritta la multa.
Cartella esattoriale Equitalia
Salve, in data 09.10.2012 ho ricevuto per posta una unica cartella esattoriale per presunte 5 multe cds non pagate.
La 1a: Anno rif.debito 1998, data notifica 20.09.2004.
La 2a: Anno rif.debito 2001, notifica 03.06.2002.
La 3a: Anno rif.debito 2002, notifica 16.07.2003.
La 4a: Anno rif.debito 2007, notifica 23.11.2009.
La 5a: Anno rif.debito 2008, notifica 23.11.2009.
Secondo quanto ho letto nel Suo interessantissimo sito credo che potrò contestare soltanto le prime tre giusto? Anche se la quarta, probabilmente l'Ente non ha rispettato i famosi due anni tra il ruolo e la notifica giusto?
Ma in questo caso devo ricorrere alla cartella esattoriale nella sua totalità oppure si può ricorrere solo ad una parte di essa?
Un'ultima cosa cortesemente, è mai possibile che nella cartella non vi sia chiara indicazione dell'organo al quale fare ricorso????...l'unica cosa che c'è scritta è: "la informiamo che contro il presente preavviso di fermo amministrativo è possible proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica dello stesso etc etc .....poi prosegue: mentre con riferimento agli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE..""...può essere sufficiente questa dicitura?...e questa Autorità chi è il Giudice di Pace forse?..se si di quale luogo?
Saluti e grazie
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