Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata





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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.

Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?

L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:

A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.

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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.

Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).

Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.

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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.

A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.

1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).

2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.

3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).

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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.

Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.

Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.

Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.

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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.

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Commenti

Purtroppo ha ben poco da fare. Al massimo può provare a chiedere una rateizzazione.

Buongiorno, alcuni giorni fa (12 ottobre 2012) è arrivata una raccomandata a casa di mia madre.
Il postino ha fatto firmare la ricevuta di ritorno e l'avvenuta consegna con il mio nome come se l'avesse consegnata a me personalmente.
Premetto che fino a settembre era anche la mia residenza, ma l'ho cambiata in quanto mi sono sposato il 14 luglio 2012 ed ora non abito più lì.
Mia madre anziana (78 anni) mi ha poi avvertito che era arrivata una lettera per me che ho ritirato ieri (20 ottobre 2012) ed ho scoperto che era la notifica di una multa del 21 luglio 2012.
In considerazione del fatto che :
- la multa non è stata consegnata alla mia residenza
- la notifica è stata fatta firmare a mia madre. facendola fatta firmare con il mio nome.
- che certamente, per questo motivo, non mi verrà spedita la raccomandata semplice per avvisarmi della consegna fatta a mia madre.
La notifica e di conseguenza la multa, sono da considerarsi valide?
Nel caso non lo siano, cosa devo fare?
La ringrazio per la sua cortese risposta.
Cordiali saluti...Fabio.

Non è la prima volta che si sente questa storia; alcuni postini, infatti, hanno il vizio di suggerire al familiare che apre la porta, di firmare a nome del destinatario. Lo fanno, ovviamente, per evitare di dovere poi inviare la raccomandata.

Il notificatore, in questo modo, commette un vero e proprio reato. Tuttavia, non c'è un modo valido per difendersi.

Ed infatti deve considerare che, nel momento in cui il familiare (in questo caso sua madre) accetta il suggerimento e firma a nome del destinatario, egli si rende complice ed esecutore materiale del reato ispirato dal notificatore.

Pertanto, anche qualora lei riuscisse a dimostrare che il postino ha suggerito a sua madre di firmare a suo nome (e questo è già di per sè sostanzialmente impossibile... non si può dimostrare), comunque sua madre verrebbe condannata come complice, a nulla rilevando l'ingenuità o l'età.

Del resto, al di là del reato del postino, la notifica NON e' nulla, perchè ha comunque raggiunto il suo scopo (lei l'ha in ogni caso ricevuta), a norma dell'art. 156 ultimo comma cpc.

Va bene che ne sono venuto in possesso, ma non essendo stata consegnata alla mia attuale residenza, come fanno a conteggiare i 90 giorni? non spedendomi la raccomandata per informarmi come previsto il conteggio non siferma al fatto che loro l'hanno consegnata a mia madre, il fatto che le hanno fatto firmare a mio nome, comunque non significa che l'hanno consegnata a me, è dimostrabile confrontando le firme (la mia, di mia madre e quella sulla ricevuta)...o sbaglio? Inoltre non possono dire che io l'ho ricevuta entro i 90 giorni, per caso l'ho presa l'altro giorno ma potevo prenderla anche a Natale, visto che ora non abito più lì.
Ieri poi mi sono dimenticato di dire una cosa...nel verbale non ho capito nemmeno dove hanno fatto la multa, parla di una strada vicinale ed ho provato a cercarla sulle mappe ma non sono riuscito a trovarla, inoltre gli agenti hanno sbagliato trascrivendo per errore la targa e quindi scrivendo la mia...mi sono sposato la settimana prima e di certo non ero qui nel grossetano il giorno in questione (una settimana dopo) e per provarlo ho la testimonianza di mia moglie
e di chi ci ha incontrato quel giorno.
Comunque a parte questo il verbale è di 50 euro, quindi un consiglio da parte sua sarebbe molto gradito.
La ringrazio nuovamente per la sua gentilezza e celerità nella risposta datami.
Cordialmente...Fabio

Una volta raggiunto lo scopo, la notifica si considera perfezionata quando è stata consegnata a sua madre e da quel momento decorre il termine. Se riesce a dimostrarlo può tentare di sostenere l'errore materiale da parte dei verbalizzanti nel trascrivere il numero di targa, così evitando la necessità della querela di falso.

Mi è arrivata una cartella Equitalia datata 21/9/2012 di una multa commessa il 28/3/2007, sulla quale c'è scritto che è stata notificata il 9/3/2011. Sono tenuta a pagarla o è prescritta?
Grazie

Non ci sono informazioni sufficienti per rispondere. Verifichi cosa e come le hanno notificato nel 2011 presso l'organo che ha emesso l'atto e poi torni a chiedere qui con un nuovo commento.

Buon giorno Avvocato,
in data 30 ottobre 2012 mi è stata notificata a mezzo raccomandata una cartella esattoriale emessa dalla Equitalia di Roma per la riscossione di una multa rilevata in data 20/07/2007 dai vigili urbani del Comune di Crucoli (KR). In tale cartella viene asserito che tale infrazione mi è stata notificata in data 30/11/2007 senza però fornire alcuna dimostrazione di ciò. Sono infatti sicurissimo che tale infrazione non mi è stata mai notificata personalmente. In quell'anno infatti ho cambiato indirizzo e probabilmente la notifica sarà stata inviata all'indirizzo precedente.
Volevo comunque chiederle se - essendo trascorsi oltre 5 anni dal 20/07/2007 (data in cui è stata rilevata l'infrazione) e la notifica della cartella equitalia - sono tenuto a pagare la contravvenzione e, nel caso in cui non lo fossi, quali sono le azioni che devo intraprendere (fare ricorso, chiederne l'annullamento, etc.).
La ringrazio anticipatamente per tutte le informazioni che mi fornirà.

Se la notifica della multa del 30/11/07 è regolare, allora non si è verificata alcuna prescrizione. Nel caso contrario, la prescrizione si è verificata e può proporre opposizione all'esecuzione presso il Giudice di Pace.

Per sapere se la notifica della multa è regolare deve chiedere di visionare la relata di notifica ai Vigili Urbani di Crucoli.

La notifica, infatti, può perfezionarsi anche senza che l'atto sia consegnato personalmente al destinatario. Verifichi, inoltre, se al momento della notifica aveva già comunicato il cambio di residenza.

Infine, verifichi quando è stato reso esecutivo il ruolo (è scritto nella cartella di pagamento, legga qui. Se sono passati più di due anni tra quel momento e la notifica della cartella, può proporre opposizione anche se la multa è stata notificata correttamente, perchè si sarebbe verificata la decadenza prevista dalla finanziaria 2008 di cui si parla proprio nell'articolo qui sopra.

buongiorno, ho ritirato oggi (30/10/2012) una cartella della equitalia riguardante due infrazioni commesse il giorno 23/06/2004. sinceramente non ricordo se e quando mi sono state notificate però leggo che nella cartella cè scritto che sono state rese esecutive il giorno 08/08/2008.
in questo caso valgono i 2 anni di tempo massimo per la notifica della cartella?
E comunque come devo comportarmi per sapere se le multe in questione sono da pagare o meno?
Grazie per la Vostra collaborazione, Giuliano.

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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

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Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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