Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
pescrizione
Buonasera
mia moglie ha ricevuto nel corrente mese da parte di Equitalia delle cartelle di pagamento per delle sanzioni del codice della strada avvenute nel 2006 e rese esecutive in data 24-11-2008.
Le multe sono passate in pescrizione o sono ancora valide?
cordiali saluti
Se quando dice "rese
Se quando dice "rese esecutive in data 24-11-2008" intende dire che il ruolo è stato reso esecutivo in quella data, allora, sempre che le sanzioni siano di spettanza comunale, si è verificata la decandenza di cui alla finanziaria 2008.
Inoltre, se sono passati più di 5 anni dall'ultimo atto interruttivo, le multe potrebbero essere prescritte. Quindi deve verificare quando sono stati notificati i verbali... se fra la notifica di essi e quella della cartella ci sono più di 5 anni le multe sono prescritte, in aggiunta alla decandenza di cui parlavo prima.
Verbale
Buon giorno, qualche giorno fa ho ricevuto una notifica da equitalia
Dove mi viene chiesto un pagamento di circa 130 € per infrazioni al codice della strada.
Io non conosco l esistenza di queste multe, volevo chiedervi se non avrebbero dovuto spedirmi a casa entro i primi 3 Mesi succesi All infrazione una lettera o un qualcosa da mettermi a conoscenza di queste multe.
E' normale che a distanza di 3 anni escano fuori così?
Vi ringrazio
E' l'organo che ha elevato la
E' l'organo che ha elevato la contravvenzione (Vigili Urbani, Carabinieri ecc.) a dover notificare la multa entro 90 giorni dall'infrazione (prima erano 150) e non Equitalia.
Comunque, se questa notifica non è avvenuta, può impugnare la cartella. Inoltre verifichi quando è stato trasmesso il ruolo, per stabilire se si sia verificata la decadenza descritta nell'articolo qui sopra.
urgente
salve vorrei esporre un dubbio riguardo un problema con una multa equitalia spiego:
con una estrazionedi ruolo fatta presso di loro noto che due fogli contengono due multe di diverso importo appartenenti aun numero di targa di un auto di cui io non sono mai stato proprietario ma conosco la padrona dell'auto chiedo:
come e' possibile che la multa venga recapitata a me da pagare?
ribadisco l'auto non e' mai stata mia intestata!
coobbligati nella cartella non ci sono!
come si spiega questa cosa?la multa risale all'anno 2006
cosa posso fare?come mandare il pagamento all'intestatario dell'auto?
ce' qualche soluzione?
grazie e saluti
Quello che racconta è molto
Quello che racconta è molto strano.
L'unica spiegazione possibile è che lei risulti come trasgressore. Questa persona le ha mai prestato l'auto? E' possibile che alla signora sia arrivata una multa ed abbia comunicato che lei era il conducente.
In ogni caso, verifichi le relate di notifica del verbale e di tutti gli atti successivi all'iscrizione a ruolo. Trova maggiori informazioni qui.
Equitalia (che strano...)
Salve, il 13-07-2012 ho ricevuto una notifica di Equitalia per un verbale, notificato lo stesso giorno, risalente al 04-08-2009. Nella suddetta notifica ci sono 2 voci:
1)
Contrav.cod.strada l.689/81
VER. 81941/l/2009 del 04-08-2009 NOTIF. il 04-08-2009 TARGA ******
2)
Contrav.cod.strada mag.l.689/81
VER. 81941/l/2009 del 04-08-2009 NOTIF. il 04-08-2009 TARGA ******
Chiedo cortesemente:
La seconda voce sarebbe la maggiorazione poiche la multa non e' stata pagata?
Sapete dirmi se esiste una strada per non pagare poiche si tratta di lavoro, faccio il camionista e avrebbe dovuto pagare (in teoria ma non in pratica) il mio ex datore di lavoro.
Grazie tante.
Il trasgressore è obbligato
Il trasgressore è obbligato principale al pagamento, mentre il proprietario è obbligato in solido. Questo significa che se lei è il trasgressore, lei comunque pagare.
Per quanto concerne le due voci che sembrano identiche, controlli il codice tributo.
Quindi unica cosa che posso
Quindi unica cosa che posso fare e' controllare il tempo passato da quando il mio comune ha girato il credito ad equitalia a quando mi hanno notificato la cartella e se sono passati piu di 2 anni equitalia ha perso il diritto di riscossione?
Se le somme sono di spettanza
Se le somme sono di spettanza comunale, si.
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