Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione dei contributi INPS



Per alcuni dettagli sulla gestione separata, leggi qui.

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni.
Così dispone l'art. 3 comma 9 legge 335/95.

Tuttavia, se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, o iniziate procedure di recupero, prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Questo significa che se l'INPS ti ha richiesto il pagamento o comunque tu hai ammesso il debito prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Egualmente di dieci anni è il termine di prescrizione se c'è stata denuncia da parte del lavoratore dipendente ed a questa ha fatto seguito un atto interruttivo da parte dell'INPS.

Per quanto concerne i cotributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi, con il c.d. decreto Bersani del 2006 il termine di prescrizione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007.

Per quanto riguarda le somme aggiuntive dovute per omesso, insufficiente o ritardato versamento, la prescrizione è decennale. Ed infatti, secondo la Cassazione n. 18148/06, tali somme non hanno natura giuridica di contributo, ma di sanzione e pertanto ad esse non si applica il disposto di cui all'art. 3 comma 9 legge 335/95. Tale principio è applicabile anche alle contribuzioni dovute dai professionisti, come statuito da Corte di Cassazione n. 14864/11.

Questo significa che se ricevi una cartella di pagamento con la quale ti si chiede di versare tanto i contributi, quanto delle somme aggiuntive, tieni sempre in considerazione che per i primi la prescrizione è quinquennale, mentre per le seconde è decennale.

NOTA BENE: Su questa materia non è generalmente possibile dare consigli online. Si suggerisce pertanto di rivolgersi ad un avvocato che possa seguire la situazione dal vivo.



Commenti

Salve,

ho due domande.

 

La prima è più una curiosità. Nel 2010 ho pagato una vecchissima cartella INPS che riguardava gli anni 2001, 2002 e 2003. Ignoravo totalmente la legislazione in materia di prescrizione dopo 5 anni. Quindi, sarebbero state prescritte?!

 

L'altra domanda è la seguente. Se ho una serie di cartelle iscritte a ruolo relative agli anni 2006 e 2007, alcune INPS e altre IRPEF, ma c'è un fermo amministrativo stato notificato nel 2010, le cartelle quando vanno in prescrizione? A parte gli interessi che ho compreso saranno prescritti solo dopo 10 anni, il fermo amministrativo "riazzera" il conteggio per la prescrizione?

 

Ringrazio anticipatamente per ogni utile indicazione.

La prescrizione dei crediti INPS è particolare e inps non può accettare pagamenti di somme prescritte. Pertanto nel suo caso probabilmente l'istituto è in possesso di atti di interruzione. In ogni caso ogni richiesta di pagamento regolarmente notificata interrompe la prescrizione (cioè riazzera il conteggio).

salve,Avv. Danilo Mongiovì

 

allora il mio problemma e dovuto ad un locale che ho preso in affitto nel 2009,

e ho lavorato in questo locale ( c0mmerciale) sino al 2011.

poi mi sono trasferito in un'altro locale artigianale..oggi mi scopro che ero inattivo dalle 2009 alle 20011.

evisto con il cambio da commerciale ad artigianale..se cambia il( suap ).

il problemma e che non ho mai ricevuto un cartella dalle inps dove ci scritto che devo pagare contributi,

oggi ho una cartella dove ci sono da versare dalle 2009 ad oggi una media di 21.000 €.

piu del 60% di sanzione.

la domande e secondo lei posso contestare quessta cartella..?

posso contestare la mancanza di essere inattivo dal 2009 ad 2011. percio perche devo pagre..?

poi perche devo pagare cosi tanto se io come autonumo non ho ovviamente una busta paga..in piu il mio reddito i molto basso..?

e se in caso devo pagare e fattibile chiedere una rattezazione fino 120 mese..?

 

 

PS: CHIEDO SCUSA SE MI SONO SPIGATO MALE O IN CASO DI ERRORE.

GRAZIE MILLE

Le consiglio data la situazione di rivolgersi ad un avvocato che la segua dal vivo.

Egr. Avvocato, le faccio intanto i miei complimenti per il sito e le pongo subito la la mia situazione e' precisa a quella di Francesco, ho ritirato la notifica INPS con raccomandata il giorno 26.06.2013. Pertanto da quello che emerge in tutte le discussioni mi pare di capire che i miei contributi, da versare il 16.06.2008 e notificati il 26.06.2013, dovrebbero essere prescritti a parte le sanzioni da pagare. Ieri pero', mi sono recata agli uffici INPS dove un funzionario spiegandomi la cosa mi ha mostrato un documento che recita: "Sentita l'avvocatura centrale, si comunica che le eccezioni poste dai contribuenti sull'avvenuta prescrizione del contributo dovuto alla G.S. per il periodo d'imposta 2004 non possono trovare fondamento in quanto i contribuenti interessati non solo non hanno adempiuto all'obbligo previdenziale previsto, ma hanno anche omesso la presentazione del modello di dichiarazione necessario per la determinazione dei contributi da parte dell'Amm.ne fianziaria, come disposto dall'art.1 del decreto lgs n.462/97". Mi scuso se mi sono prolungata ma, e' importante capire cosa ne pensa di quanto sopra. La ringrazio per l'attenzione.

Le consiglio di consultare un legale che possa seguirla dal vivo. Non è possibile dare consigli online su questa materia, in quanto è necessario vedere le carte.

buongiorno, trovo interesantissimo il suo sito e vorrei un consiglio su un contribuo inps del 2003 di € 55.73 che mi è stato contestato dall'INPS (e dopo le verifiche ho appurato che il commercialista che mi seguiva ha effettivamente sbagliato i conteggi). A distanza di 10 anni mi richiedono il pagamento di tale somma e mi informano che eventuali sanzioni se dovute mi saranno richieste in seguito- Possono dopo 10 anni chiedermi tutto questo? Io pagherò i € 55,73 di differenza dovuta per poter sistemare la mia posizione contributiva ma a quanto potranno essere quantificate le sanzioni ??

grazie mille per la cortesia e compimenti per il vs. sito. 

Non posso fare altro che consigliarle di rivolgersi ad un avvocato che studi le carte dal vivo.

Gent.mo Avvocato buongiorno,


sono un  ingegnere libero professionista con P. IVA  che nel 2007 ho avuto la “sfortuna” di insegnare per pochi mesi  come docente per  pochissime ore a settimana per un reddito irrisorio (pensavo che mi servisse per fare punteggio)  . Dunque per detti  mesi sono stato cancellato da Inarcassa (passando a Inpdap) e a partire da Luglio mi sono reinscritto a Inarcassa continuativamente fino ad oggi. Ho pagato evidentemente per intero (come da statuto)  il contributo soggettivo , integrativo e maternità calcolato sull’importo dell’intero anno 2007 per i redditi da professione di Ingegnere.   Ora mi arriva la famosa lettera dove mi inscrivono d’ufficio alla gestione separata (di cui ignoravo ad oggi l’esistenza)  e mi intimano di pagare un importo  di ca. 9500 € fra contributi e sanzioni relativi all’intero reddito da ingegnere prodotto nell’anno 2007 alla stregua di incallito  “evasore”. La lettera mi è pervenuta il 27-6-2013 e la data di scadenza versamento indicata negli importi è del 16-6-2008 e la data calcolo sanzioni 08-07-2013.  Nella lettera pervenuta è riportato che sono stato inscritto d’ufficio alla gestione separata a partire dal 1-1-2007 e che non risulta che ho versato i contributi alla mia cassa di previdenza (Inarcassa). Quindi mi si propone di inviare le copie dei bollettini (cosa che ho fatto ) , oppure impugnare il provvedimento tramite ricorso on line.

 Volevo cortesemente chiederLe :

1)  mi consiglia di procedere adesso con ricorso on line  (i termini dello stesso,  dalla data della ricezione della Racc,  sono 90 gg?)  o aspettare ulteriori notifiche? .

2) Secondo quanto ho potuto verificare (ma chiedo lumi alla sua gentile persona ) i termini sono prescritti? (Data scadenza versamento 16-16-2008)

3)Ma si possono versare 2 contributi soggettivi per lo stesso reddito?

La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità e cortesia.

Cordiali saluti

Non posso fare altro che consigliarle di rivolgersi ad un avvocato che studi le carte dal vivo. Verifichi comunque, magari con il suo commercialista, la possibilità di versare i contributi alla sua cassa. Ricordo, infatti, che questa possibilità è contemplata.

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Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

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Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
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