Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione dei contributi INPS



Per alcuni dettagli sulla gestione separata, leggi qui.

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni.
Così dispone l'art. 3 comma 9 legge 335/95.

Tuttavia, se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, o iniziate procedure di recupero, prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Questo significa che se l'INPS ti ha richiesto il pagamento o comunque tu hai ammesso il debito prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Egualmente di dieci anni è il termine di prescrizione se c'è stata denuncia da parte del lavoratore dipendente ed a questa ha fatto seguito un atto interruttivo da parte dell'INPS.

Per quanto concerne i cotributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi, con il c.d. decreto Bersani del 2006 il termine di prescrizione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007.

Per quanto riguarda le somme aggiuntive dovute per omesso, insufficiente o ritardato versamento, la prescrizione è decennale. Ed infatti, secondo la Cassazione n. 18148/06, tali somme non hanno natura giuridica di contributo, ma di sanzione e pertanto ad esse non si applica il disposto di cui all'art. 3 comma 9 legge 335/95. Tale principio è applicabile anche alle contribuzioni dovute dai professionisti, come statuito da Corte di Cassazione n. 14864/11.

Questo significa che se ricevi una cartella di pagamento con la quale ti si chiede di versare tanto i contributi, quanto delle somme aggiuntive, tieni sempre in considerazione che per i primi la prescrizione è quinquennale, mentre per le seconde è decennale.

NOTA BENE: Su questa materia non è generalmente possibile dare consigli online. Si suggerisce pertanto di rivolgersi ad un avvocato che possa seguire la situazione dal vivo.



Commenti

Buongiorno avvocato,ho dei contributi inps per commercianti non pagati,ho una casa cointestata con il coniuge,il mio debito supera i 20mila euro ed ho paura che all'improvviso mi venga messa l'ipoteca sull'immobile.Mi puo' dire gentilmente i tempi che inteintercorrono tra ipoteca e venduta all'asta?mi hanno detto che possono passare molti anni,e' vero tutto cio'?un altra gentilezza,mi puo' spiegare la differenza tra ipoteca e pignoramento?grazie mille

L'ipoteca non viene iscritta "all'improvviso" ma comunicata. Può passare molto tempo in effetti dall'iscrizione dell'ipoteca e l'effettiva vendita all'asta.

Ipoteca è una garanzia, cioè chi la iscrive sarà preferito agli altri creditori nel soddisfarsi sull'immobile.
Il pignoramento è l'atto vero e proprio con il quale si inizia l'esecuzione.

Buona sera,

ho ricevuto un avviso di addebito dall'INPS per contributi " professionisti " non pagati relativi all'anno 2006 . Addebito ricevuto il 12/02/2013 senza nessuna lettera o avviso precedente che interrompesse i termini .L'INPS può ancora chiedemeli?

Questi avvisi di addebito che stanno arrivando nel 2013 possono riguardare che anni di contributi? Grazie

I contributi si prescrivono in 5 anni (in generale, per le eccezioni la rimando all'articolo qui sopra). Le sanzioni in 10 anni. I conti quindi sono presto fatti.

 Gentile Avv.

 

in data 13/3/2013 ho ricevuto una lettere dell'inps riguerdante il pagameno di contributi IVS eccedenti il minimale per l'anno 2006 

In particolare la comunicazione riguardava i seguenti tributi:

8728 ... accertamento unificato contributi IVS  sul reddito eccedente il minimale           533,66

8280 ... somme aggiuntive omesso versamento IVS   321,39

8294 .... Interessi di mora     90,08

8340 Inps spese di notifica    4,11

visto che non sono intervenuti atti interruttivi della precsrizione gli stessi dovrebbero essere prescritti.

Come scrive in altri post le somme aggiuntive si prescrivono in 10 anni; dovrei pagare quindi solo 321,39 o anche gli interessi di mora?

per risolvere la questione mi devo rivolgere all'inps chiedendo lo sgravio dei contirbuti e contestualmente solo il pagamento delle somme aggiuntive oppure comunque devo contattare un avvocato?

Grazie per la risposta

Salve, in data 9-01-2013 ho ricevuto dall'INPS una lettera che mi chiedeva la restituzione di PRESTAZIONE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA non dovuta per il perido che va dall'1/01/1999 al 31/12/1999, per un importo di Euro 3.123,02, in quanto secondo l'imps sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti.

Volevo sapere se la suddetta somma, di cui oggi l'INPS mi chiede la restituzione, è soggetta alla prescrizione dei 10 anni.

Quindi è dovuta la restituzione della somma di Euro 3.123,02 oppure no?.

Inoltre, la lettera parla di un ricorso amministrativo on line da fare entro 90 giorni sul sito dell'INPS, volevo sapere se è obbligatorio o posso ricorrere direttamente al Tribunale? 

Rimango in attesa di una vostra risposta.

Saluti

Antonietta. 

In data 25 Gennaio 2013, l'inps invia un lettere del genere a mio nonno:

La informiamo che nel periodo che va dal 01/01/1992 al 30/11/2002, sono stati pagati 951.99 euro in piu' sulla sua pensione cat. IO n. 60023048.

per i seguenti motivi:

 

E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

 

La lettera poi continua spiegando come pagare o eventualmente dove presentare ricorso (da farsi esclusivamente online).

 

A me la cosa sembra assurda. Voi che ne pensate?

 

Grazie

 

Anonimo.

Non esistono diritti nel nostro sistema che abbiano prescrizione più lunga di 10 anni. Pertanto, con ogni probabilità, le stanno chiedendo di pagare un credito prescritto.

  Buona sera,

ho ricevuto un avviso di addebito dall'INPS per contributi non pagati negli anni  2007/08/09 . Addebito ricevuto il 26/02/2013 senza nessuna lettera o avviso precedente che interrompesse i termini .L'INPS può ancora chiedermi quelli del 2007?

Il termine di prescrizione non è di 5 anni? Grazie

Si il termine è di 5 anni per i contributi (10 per le sanzioni). Pertanto quelli del 2007 sono probabilmente prescritti.

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

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Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

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Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

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