Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione dei contributi INPS



Per alcuni dettagli sulla gestione separata, leggi qui.

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni.
Così dispone l'art. 3 comma 9 legge 335/95.

Tuttavia, se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, o iniziate procedure di recupero, prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Questo significa che se l'INPS ti ha richiesto il pagamento o comunque tu hai ammesso il debito prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Egualmente di dieci anni è il termine di prescrizione se c'è stata denuncia da parte del lavoratore dipendente ed a questa ha fatto seguito un atto interruttivo da parte dell'INPS.

Per quanto concerne i cotributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi, con il c.d. decreto Bersani del 2006 il termine di prescrizione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007.

Per quanto riguarda le somme aggiuntive dovute per omesso, insufficiente o ritardato versamento, la prescrizione è decennale. Ed infatti, secondo la Cassazione n. 18148/06, tali somme non hanno natura giuridica di contributo, ma di sanzione e pertanto ad esse non si applica il disposto di cui all'art. 3 comma 9 legge 335/95. Tale principio è applicabile anche alle contribuzioni dovute dai professionisti, come statuito da Corte di Cassazione n. 14864/11.

Questo significa che se ricevi una cartella di pagamento con la quale ti si chiede di versare tanto i contributi, quanto delle somme aggiuntive, tieni sempre in considerazione che per i primi la prescrizione è quinquennale, mentre per le seconde è decennale.

NOTA BENE: Su questa materia non è generalmente possibile dare consigli online. Si suggerisce pertanto di rivolgersi ad un avvocato che possa seguire la situazione dal vivo.



Commenti

Buongiorno Avv. Mondovì,

per prima cosa mi complimento per il servizio offerto in questa giungla di cavilli e Le espongo il seguente quesito:

sono artigiano e nel 2009 ho ricevuto avviso di accertamento fiscale induttivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, per l'anno 2005, il contenzioso si è concluso con il condono fiscale del 2011, che per motivi di tempo ed economici ho preferito seguire.

Pochi giorni fa ho ricevuto da parte di Inps l'avviso bonario per quanto riguarda i contributi eccedenti il minimale, sempre per l'anno 2005, con richiesta di una cifra esagerata...

Mi domando se questa richiesta è lecita e non sia già prescritta, inoltre se lo fosse, avendo pagato un condono e non l'intera somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate, posso richiedere il pagamento in percentuale al condono pagato???

Ringraziando anticipatamente per il suo tempo, porgo cordiali saluti.

Carlo

 Salve avvocato,

Ho aperto la mia prima partita IVA nel 2001 e ad oggi non ho mai pagato alcun contributo previdenziale, da una verifica fatta attraverso il portale INPS, la cifra che mi richiedono è spropositata, preciso che non ho mai ritirato alcuna cartella esattoriale sebbene mi siano state inviate.

Come posso procedere per regolarizzarmi? Ci sono possibilità che questi crediti vantati dall'inps siano prescritti?

Grazie anticipate.

Deve verificare come le sono stati notificati gli atti interruttivi. Infatti vuol dire ben poco. Se la procedura di notifica è rispettata, essa si perfeziona anche se non ritira l'atto. Ed in questo caso, se c'è stata una notifica almeno ogni 5 anni, non si è verificata prescrizione.

Buongiorno Dottore,le scrivo per un sollecito di pagamento che ho ricevuto ieri da parte di equitalia tramite lettera spedita con "POSTA MASSIVA" e percio' non recante timbri al suo esterno.

Si tratta di un sollecito di pagamento da parte di Equitalia datato 30/11/2012 e ricevuto da me ieri 09/01/2013 (logicamente non posso dimostrare di averlo ricevuto dopo piu' di un mese dato che come le dicevo non ci sono timbri sulla busta e gia' questo mi mette in ansia!).L'importo richiesto ammonta a 614.09euro e si tratta a loro dire di una multa redatta dai vigili urbani in data 02/02/2005 INFRAZ.ART 41 C11,a me mai recapitata!Nel sollecito c'e inoltre scritto che e' stato notificato il 12/01/2010 e di nuovo anche qui non ho mai ricevuto nessuna comunicazione.

Voglio specificare che all'epoca dell infrazione sebbene sul mio libretto di circolazione fosse riportato un indirizzo,gia' da 3 anni risiedevo presso un altro indirizzo,sempre presso il  comune di roma,ma ne' multe ne' notifiche e/o verbali mi sono mai stati recapitati a nessuno dei miei recapiti.Cortesemente le chiedo:puo' questa mia incuria di non aver aggiornato il mio indirizzo sul libretto di circolazione inficiare la mia richiesta di annullamento della sanzione?ed inoltre dal 2008 non vivevo piu' fisicamente presso l'indirizzo indicato sul libretto e dato che l'appartamento e' stato venduto,neanche risultava piu' il mio nome su citofono e/o cassetta postale.Lo stabile non aveva portiere,dunque come puo' essere possibile che l'atto sia stato notificato nel 2010?a chi?

La ringrazio per la sua cortese collaborazione e rimango a sua disposizione per qualsiasi ulteriore informazione si rendesse necessaria.Distinti saluti Ilaria 

 

Il non avere comunicato il cambio di residenza certamente può negativamente incidere sulla sua possibilità di ricorso. Tuttavia, se non le hanno notificato nulla nemmeno al suo indirizzo formale, il ricorso può farlo. Verifichi presso l'organo accertatore e presso equitalia come le sono stati notificati gli atti. Una notifica si può perfezionare anche se il destinatario è irreperibile.

Buonasera e grazie per la sua pronta risposta.Stamane ho accertato con i vigili urbani che la multa e' stata recapitata al mio indirizzo corretto di residenza e a quanto pare "lasciato avviso per destinatario assente";purtroppo non so cosa pensare dato che lo stabile non ha servizio di portineria...forse puo' non essere stato messo in cassetta l'avviso e/o essere andato perso o magari gettato via da qualcuno per errore, ma a me non e' mai giunto!

A loro dire non posso fare altro che rivolgermi ora all'ente creditore (Equitalia) per saldare la somma dovuta;cosa che credo dovro' fare al piu' presto perche' il call center di Equitalia,pur non essendo in grado di dare ulteriori informazioni dettagliate (sia per la legge sulla privacy che a loro dire "impossibilita' di accesso dati"...ma che senso ha allora il call center?) mi ha detto che il tasso di interesse del 5,24% sulla somma dovuta viene calcolato annualmente,dunque un ulteriore scatto di maggiorazione si e' gia' avuto dal passaggio col nuovo anno.

Verifichero' comunque di persona con Equitalia per saperne qualcosa di piu'.

Nel frattempo la ringrazio nuovamente per la sua cortesissima collaborazione e faro' passaparola tra i miei amici e colleghi di questo suo prezioso servizio che ci mette a disposizione on line.

Distinti saluti.Ilaria 

Salve avvocato, volevo porle un quesito..un mio parente ha ricevuto un avviso di addebito dall'inps in data 7 dicembre 2012, con il quale gli intimava il pagamento di una ingente somma a titolo di contributi ivs per i mesi gennaio e marzo 2007, gennaio e marzo 2008, 2009, 2010,2011 e 2012. Il problema che il soggetto non è mai stato iscritto nell'albo degli artigiani nè alla camera di commercio, essendo titolare solo di una partita iva peraltro chiusa in ritardo, per problemi personali, il 23 gennaio 2012. Secondo lei ci sono i presupposti per un ricorso al giudice del lavoro, considerando che il termine di 40 giorni scade il 15 di questo mese? deve o meno pagare queste somme richieste?

 

Da quello che dice non sembrano esserci presupposti per un ricorso. Le consiglio, comunque, di rivolgersi ad un avvocato che possa seguirla dal vivo e che possa studiare le carte direttamente.

 Buongiorno avvocato ho aperto nel novembre 2006 una società. L'ho chiusa il 1 febbraio 2012. L'anno contributivo considerato è quello dal 1.1.2007. Sono decaduti i termini per recuperare la somma richiesta dall'Agenzia delle entrate?

Grazie 

Non è possibile dare una risposta. Controlli che non le siano stati notificati atti interruttivi.

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

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Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

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Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

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