Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione dei contributi INPS



Per alcuni dettagli sulla gestione separata, leggi qui.

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni.
Così dispone l'art. 3 comma 9 legge 335/95.

Tuttavia, se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, o iniziate procedure di recupero, prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Questo significa che se l'INPS ti ha richiesto il pagamento o comunque tu hai ammesso il debito prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Egualmente di dieci anni è il termine di prescrizione se c'è stata denuncia da parte del lavoratore dipendente ed a questa ha fatto seguito un atto interruttivo da parte dell'INPS.

Per quanto concerne i cotributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi, con il c.d. decreto Bersani del 2006 il termine di prescrizione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007.

Per quanto riguarda le somme aggiuntive dovute per omesso, insufficiente o ritardato versamento, la prescrizione è decennale. Ed infatti, secondo la Cassazione n. 18148/06, tali somme non hanno natura giuridica di contributo, ma di sanzione e pertanto ad esse non si applica il disposto di cui all'art. 3 comma 9 legge 335/95. Tale principio è applicabile anche alle contribuzioni dovute dai professionisti, come statuito da Corte di Cassazione n. 14864/11.

Questo significa che se ricevi una cartella di pagamento con la quale ti si chiede di versare tanto i contributi, quanto delle somme aggiuntive, tieni sempre in considerazione che per i primi la prescrizione è quinquennale, mentre per le seconde è decennale.

NOTA BENE: Su questa materia non è generalmente possibile dare consigli online. Si suggerisce pertanto di rivolgersi ad un avvocato che possa seguire la situazione dal vivo.



Commenti

Buongiorno,

un mese fa ho ricevuto lettera dall'INPS per la riscossione dei contributi dall'anno 1991 al 1996, anni in cui ero commerciante presso un esercizio di ristorazione.

Insieme ai contributi non versati l'INPS applica gli interessi pari al 100% in più dei contributi.

Infine l'attivtà di ristoranzione che ai tempi gestivo è fallita, pertanto tutto è rientrato in un'azione fallimentare che si è chiusa nell'anno 2010/2011.

Vorrei capire come fare, nel senso che è mia intenzione pagari i contributi (se non caduti in prescrizione) ma non voglio assolutamente pagare anche i relativi interessi, a meno che non sia possibile una riduzione degli stessi.

Mi può aiutare?

 

Grazie

Purtroppo non posso aiutarla qui con un commento. Le consiglio di rivolgersi ad un legale che possa seguirla dal vivo.

Egr. avv.
Mi permetta di approffittare chiedendole gentilmente un consiglio:
- Su suggerimento di due impegati INPS di due sedi diverse, il 28-01-2013 ho versato ad equitalia i contributi come coaudiovante per gli anni 1992-1996.
Tale operazione, a detta degli impiegati INPS, mi avrebbe consentito di andare in pensione il 1-04-2013 avendo 40 anni di contributi al 31-12-2011.
Purtroppo ad oggi non ho ancora ricevuto alcuna risposta positiva da parte dell'inps.
Non è che per caso essendo passati 20 anni, l'inps non può accettare il pagamento che ho effettuato?
Ringrazio di cuore per una Sua cortese risposta.
Cordialmente.
G. Biagi

Buongiorno

in data 5/8/2005 l'inps mi ha inviato  una lettera interrompendo i termini di prescrizione per contributi risalenti dal 1988 al 95.da allora non è più arrivata alcuna comunicazione.Oggi controllando dal sito inps la mia posizione su equitalia scopro che a luglio 2010  è stata emessa una ipoteca ( su che cosa non si sa perche non ho auto intestate ma solo una percenrtuale dell'11" su un immobile di famiglia). La mia domanda è questa?fermo restando che i termini per le sanzioni sono decennali, con eventuale scadenza quindi nel 2015,   l'ipoteca interrompe i termini di prescrizione? ribadisco che negli ultimi 7 anni non ho più ricevuto comunicazioni..I contributi sono ancora esigibili?

grazie per l'eventuale risposta

Giuseppe

 

L'ipoteca non va iscritta sull'auto (bene mobile) ma appunto su case, terreni ecc. ecc. (beni immobili), anche se pro quota.

L'iscrizione di ipoteca non interrompe la prescrizione se non è correttamente comunicata. Pertanto, verifichi presso Equitalia che effettivamente non le sia stata notificata la comunicazione di ipoteca.

L'iscrizione di ipoteca non interrompe la prescrizione se non è correttamente comunicata, anche se l'ipoteca è stata iscritta nel 2020, cioè quando EQUITALIA non era tenuta alla preventiva comunicazione?
cordiali saluti

Egr. Collega,
In un verbale di accertamento redatto d'ufficio si richiede di provvedere a corrispondere una somma di denaro per omessi contributi.
Al di lá dell'aspetto sostanziale, mi vengono alcune perplessità che spero Lei possa dissipare:
- solo ora nel 2013 vengono richiesti oneri relativi al 2007 per cui sarebbe maturata la prescrizione da eccepire;
- il verbale non indica espressamente i termini entro cui ricorrere in via amministrativa per cui mi chiedo se tale mancanza sia vizio che importi la nullità del verbale;
- nel verbale vengono indicate le somme solo a titolo di contributi omessi mentre per quanto concerne gli oneri accessori(credo si riferiscano alle sanzioni ed interessi) si indica che verranno quantificati successivamente e ciò mi pare un motivo di nullità ed in contrasto con le ultime novità normative (183/2010) circa il verbale unico.
Chiedo se queste "intuizioni" se confermate abbiano un sostrato normativo.
La ringrazio per il Suo prezioso aiuto.

Gent.mo Avvocato,

nei giorni precedenti è arrivata a casa di mio padre una lettera da parte dell'inps che dice:

 

inps avvisa di aver proceduto al controllo della posizione contributiva soprariportata relativamente a: emissione da 1993/2 a 1996/4

Il presente atto riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Agricola - Datori di lavoro.

questa lettera è arrivata in data 26 aprile 2013. Ora mio padre è pensionato e sono passati 20 anni da questa vicenda, lui dice di aver pagato tutto a suo tempo, questi contributi bisogna pagarli o si può fare ricorso tranquillamente poichè sono passati venti anni? la prescrizione non è già avvenuta?

La ringrazio DIstinti saluti

Se non ha ricevuto la notifica di validi atti interruttivi, i crediti sono prescritti. Il ricorso si presenta al tribunale sezione lavoro. Le consiglio quindi di rivolgersi il prima possibile ad un avvocato.

 Gentile Avvocato,

ho ricevuto un avviso di addebito (aprile 2013) da parte dell'Inps, con il quale mi viene richiesto il pagamento dei contributi 2006,/2012 (solo alcuni trimestri) con sanzioni elevatissime per omesso versamento.

Mi chiedo se fosse possibile ricorrere al Giudice del lavoro chiedendo la riduzione delle sanzioni, posto che  l'Inps avrebbe  potuto chiedere i contributi anno per anno. Inoltre in tutti questi anni non ho ricevuto alcuna richiesta di pagamento, Perchè devo pagare sanzioni così alte se l'inps poteva effettuare prima la richiesta di pagamento? 

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

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Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

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Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

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