Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La riscossione mediante ruolo




Indice

Cosa è la riscossione mediante ruolo?

L'avviso di accertamento

L'agente per la riscossione

Cosa è il ruolo?

La cartella di pagamento

La riforma per imposte sui redditi, iva e Inps

Le ultime novità: il doppio avviso di intimazione

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La “riscossione mediante ruolo” è un procedimento volto al recupero di somme di denaro che i cittadini devono agli enti pubblici. Tali somme possono essere dovute per debiti di natura tributaria (per esempio, IVA o Irpef) oppure di natura non tributaria (per esempio, una multa).

Tale tipo di procedimento è stato originariamente previsto per la sola riscossione delle imposte sul reddito ed è regolato dal D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

Con il passare degli anni, tuttavia, il sistema è stato esteso alla riscossione di altre entrate anche di carattere non tributario. Ad oggi, può dirsi che il sistema della riscossione mediante ruolo costituisce il procedimento generale di riscossione.

Tale estensione avviene attraverso rinvio al già citato D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, contenuto nelle varie leggi che regolano la riscossione dei singoli crediti. Per esempio, la disciplina sulla riscossione delle multe è contenuta nella legge 689/81, ed ivi è contenuto il rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette.

Ne deriva che per ogni singolo credito, la disciplina del sistema di riscossione si ricava dalla combinazione di norme specifiche dettate per quel singolo credito e le norme generali sulla riscossione mediante ruolo, contenute nel Dpr 602/73.

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Il procedimento si attiva solo dopo che l'ente al quale devi la somma abbia accertato il debito, cioè dopo che l'ente avrà formalmente quantificato la somma dovuta, avrà motivato la pretesa e intimato il pagamento. Ciò avviene, tipicamente, con la notifica dell'“avviso di accertamento”.

Per esempio, nel caso di un debito di natura tributaria (per esempio, bollo auto) ti sarà inviato un atto, con il quale ti sarà spiegato che non hai pagato quanto dovuto in relazione a specifici periodi di imposta, verrà calcolato quanto devi e ti sarà intimato di versare la somma. Ecco questo è l'avviso di accertamento.


Solo dopo la notifica di tale atto, se persisterai nell'inadempienza, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo.

Nel caso di una multa, sarà il verbale redatto dai vigili a costituire l'accertamento. Solo dopo la notifica di esso (o la consegna, nel caso di contestazione immediata) sarà attivato il procedimento di riscossione, se persisterai nell'inadempienza.

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La riscossione vera e propria è effettuata da un soggetto diverso dall'Ente Creditore (cioè l'ente al quale devi la somma di denaro). Si tratta dell'"Agente per la Riscossione".
E', in particolare, una società denominata "Equitalia Spa".
Per la sola regione Sicilia, invece, la riscossione è affidata a Serit Sicilia Spa.

Per esempio, se non hai pagato una multa elevata dai Vigili Urbani, sei debitore nei confronti del Comune. Il comune si rivolgerà a Equitalia Spa (oppure, in Sicilia, a Serit Sicilia Spa) per recuperare la somma. Se non hai pagato un tributo (per esempio l'irpef) sei debitore dell'Agenzia delle Entrate e questa si rivolgerà a Equitalia Spa (oppure, in Sicilia, a Serit Sicilia Spa) per recuperare la somma.

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L'attività di riscossione è dettagliatamente disciplinata dalla legge.

Il procedimento inizia con la formazione del ruolo.
Il ruolo è un elenco nel quale l'ente creditore inserisce le generalità dei debitori ed il titolo del credito (cioè il motivo per il quale il debitore deve la somma: per esempio, una multa non pagata).

Esistono ruoli ordinari e ruoli straordinari. Nei secondi sono iscritte le somme per le quali vi è pericolo per la riscossione (un tale pericolo, per fare un esempio tipico, si riscontra nel caso di fallimento del debitore). L'iscrizione nei ruoli straordinari permette una più veloce riscossione. Infatti, le somme iscritte nei ruoli straordinari possono essere interamente riscosse anche in pendenza di ricorso. Al contrario, le somme iscritte nei ruoli ordinari, in pendenza di ricorso, possono essere riscosse solo parzialmente.

Una volta formato questo elenco, l'ente creditore lo trasmette al soggetto incaricato della riscossione (Equitalia Spa o Serit Sicilia Spa), che da qui in poi chiameremo l'agente per la riscossione.

Nel ruolo devono comunque essere indicati, a pena di nullità, il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo stesso (ordinario o straordinario), la data di esecutività ed il riferimento al precedente atto di accertamento. In mancanza di tale riferimento deve essere indicata la motivazione, anche sintetica, della pretesa.

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L'agente per la riscossione, ricevuto il ruolo, notifica al debitore la c.d. Cartella di pagamento (o esattoriale).



Clicca qui per informazioni sulla notifica della cartella di pagamento



La cartella di pagamento è, nella sua essenza, la parte del ruolo relativa al singolo debitore. Infatti, abbiamo detto che il ruolo è un elenco in cui sono indicati diversi debitori. Orbene, ad ognuno di essi l'agente della riscossione notificherà la “propria” parte del ruolo; questa è la cartella di pagamento. Oltre la parte di ruolo relativa al singolo debitore, in essa sono contenute molte altre informazioni: la data di trasmissione del ruolo, le istruzioni per il pagamento e quelle per il ricorso.

La cartella di pagamento è equiparata ad un precetto, ciò significa che ad essa può seguire l'esecuzione forzata. Inoltre, la notifica della cartella di pagamento, in quanto consistente in una formale richiesta di pagamento, interrompe i termini di prescrizione.

Le immagini che seguono rappresentano un modello di cartella esattoriale. Le abbiamo corredate di descrizioni circa gli elementi più importanti.
Attenzione: le immagini non rappresentano l'intera cartella esattoriale, ma solo le pagine nelle quali sono inserite le indicazioni più importanti.

Pag. 1 (CLICCA PER INGRANDIRE - L'IMMAGINE SI APRIRA' IN UN'ALTRA PAGINA)

Pag. 2 (CLICCA PER INGRANDIRE - L'IMMAGINE SI APRIRA' IN UN'ALTRA PAGINA)

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Una manovra finanziaria varata con il D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 ha apportato rilevanti modifiche al sistema.
Le novità si applicano ad IRPEF, IVA, IRAP e alle somme dovute, per qualsiasi titolo, all'INPS. Per informazioni dettagliate clicca qui

In particolare, per quanto concerne imposte sul reddito ed IVA, gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1 luglio 2011 e relativi a periodi di imposta ancora in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, costituiranno titolo esecutivo.

Questo significa che non sarà necessario notificare la cartella di pagamento.
Ed infatti, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si dovrà versare quanto richiesto o, in alternativa, proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Scaduto questo termine, l'avviso di accertamento diverrà titolo esecutivo e la pratica verrà trasmessa all'agente della riscossione che procederà ad esecuzione forzata (con gli strumenti che gli sono assegnati dalle leggi: per esempio fermo amministrativo dell'automobile) senza notificare la cartella di pagamento.
Nel caso di presentazione del ricorso, la riscossione avverrà per la metà dell'importo dovuto.

Per quanto concerne le somme dovute, a qualsiasi tipo, all'INPS, a partire dal 1 gennaio 2011, la riscossione avviene con la notifica di un “avviso di addebito” (nella sostanza si tratta dell'equivalente dell'avviso di accertamento). Tale avviso costituisce titolo esecutivo ed il termine per il pagamento è di 60 giorni, trascorsi i quali, la pratica verrà trasmessa all'agente della riscossione che procederà ad esecuzione forzata, senza noticare la cartella di pagamento

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L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.



Commenti

buongiorno avvocato
volevo avere delucidazioni riguardo una multa
il giorno 15/5/2012 sono stato fermato dai vigili urbani di pomezia mi è stata contesta l'infrazione hanno compilato il verbale e mi è stato consegnato al momento
per mia mancanza sono trascorsi i 60 giorni per il pagamento mi sono recato dai vigili ed ho chiesto come comportarmi
i vigili mi hanno detto che ormai dovevo aspettare la notifica a casa entro
a tutt'oggi 24/10/12 non è arrivato nulla
come devo comportarmi?
grz per il servizio che offre
cordiali saluti
zeno

Non ho capito se la contravvenzione le è stata elevata personalmente o in sua assenza. Nel secondo caso i 60 giorni decorrono dalla data di notifica.

Buongiorno Avvocato,
Grazie per il servizio che offre.
Avevo un quesito: ho pagato una multa per divieto di sosta (89 euro) il 23 agosto,e la multa era stata notificata il 20 giugno.
Mi è' stato detto che avendo superato di 2 giorni il termine dei 60 giorni dovevo pagare il doppio, circa 180 euro, e che quindi anche se non mi verrà' notificato nulla sono debitrice di 90 euro che sono stati iscritti a ruolo.
Cosa devo fare? Posso aspettare che mi venga notificata una cartella? Devo andare a pagare anche se non mi è' stata notificata la cosa?
In realtà' pensavo di non dovere più nulla, tantomeno il doppio di quello che ho pagato, già cifra altissima, altrimenti avrei pagato prima.
Purtroppo con le vacanze di mezzo la cosa mi è' sfuggita...
Grazie
Cordiali saluti
Daniela

Può chiedere di pagare la somma dovuta prima della notifica della cartella per evitare ulteriori spese.

Salve e faccio anche io i complimenti del sito.
Si tratta di pagamento bollo su cartella EQUITALIA per il non pagamento nell'anno 2007.
Volevo semplicemente chiederle se posso appellarmi al fatto che nella cartella di avvisi di accertamento speditami dalla regione in copia a dimostrazione che l'hanno spedita ( su mia richiesta successiva alla cartella di Equitalia , via mail) , questa è stata sottoscritta al momento della riscossione dal postino ( nel 2010) con firma diversa dalla mia , ma di mio parente lontano di residenza (Suocero, che potrebbe anche non avermi più fatto sapere niente).
Può essere un motivo di ricorso visto che non sta scritto da nessuna parte che io l'ho potuta avere e leggere?
Grazie.
saluti
Rodolfo

E' espressamente previsto che la notifica possa avvenire nelle mani di un familiare convivente. Se la notifica, pertanto, è stata inviata alla sua residenza (e con questo intendo la residenza FORMALE non quella effettiva) la notifica è valida.

Grazie tantissimo della risposta celere.
... Giustissimo quello che scrive, ma, se appunto nel mio caso non è un familiare convivente ma un Suocero non convivente, anzi!!
Cosa succede? Non è che chiunque può firmare , altrimenti il postino potrebbe non consegnate niente e fare uno schizzo sulla firma... Nel mio caso è ben visibile la firma!
Grazie ancora e mi scuso per la richiesta di precisazione..
Saluti
Rodolfo

Il fatto è che il notificatore scrive nella relata quello che gli dichiara la persona che apre la porta.

Se la residenza presso la quale si è recato il notificatore è quella risultante dai registri e li ha aperto la porta suo suocero che, a domanda del notificatore, ha dichiarato di essere convivente ed ha ritirato l'atto, la notifica è valida. Perchè il notificatore non è tenuto a sapere con chi convive lei nè che suo suocero ha detto una bugia.

Lei potrebbe avere qualche speranza se la sua residenza formale fosse diversa da quella presso la quale si è recato il notificatore, ma se ho capito non è questo il suo caso.

Nel caso in cui si dovessero provocare danni nei suoi confronti a causa della consegna dell'atto a suo suocero, avrebbe azione per il risarcimento nei confronti di suo suocero, che ha dichiarato il falso, ma la notifica rimane comunque valida.

Grazie tante...
Saluti

Gentile Avvocato, nei giorni scorsi mi è arrivata per posta semplice un sollecito di pagamento Equitalia relativo a due verbali di contravvenzione al codice della strada elevati entrambi dalla Polizia in data 07.03.1999.
In tale sollecito viene indicato come ente creditore la Prefettura, numero ruolo 2003, la tipologia del debito appunto e la scritta notificato in data 17.09.2003; da tale ultima data non ricordo di aver ricevuto altre notifiche, se non quella per posta ordinaria del sollecito di cui le scrivo, avvenuta qualche giorno fa.
È possibile ritenere il mio debito prescritto? Come devo procedere? La ringrazio anticipatamente

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

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Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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