Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La riscossione mediante ruolo




Indice

Cosa è la riscossione mediante ruolo?

L'avviso di accertamento

L'agente per la riscossione

Cosa è il ruolo?

La cartella di pagamento

La riforma per imposte sui redditi, iva e Inps

Le ultime novità: il doppio avviso di intimazione

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La “riscossione mediante ruolo” è un procedimento volto al recupero di somme di denaro che i cittadini devono agli enti pubblici. Tali somme possono essere dovute per debiti di natura tributaria (per esempio, IVA o Irpef) oppure di natura non tributaria (per esempio, una multa).

Tale tipo di procedimento è stato originariamente previsto per la sola riscossione delle imposte sul reddito ed è regolato dal D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

Con il passare degli anni, tuttavia, il sistema è stato esteso alla riscossione di altre entrate anche di carattere non tributario. Ad oggi, può dirsi che il sistema della riscossione mediante ruolo costituisce il procedimento generale di riscossione.

Tale estensione avviene attraverso rinvio al già citato D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, contenuto nelle varie leggi che regolano la riscossione dei singoli crediti. Per esempio, la disciplina sulla riscossione delle multe è contenuta nella legge 689/81, ed ivi è contenuto il rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette.

Ne deriva che per ogni singolo credito, la disciplina del sistema di riscossione si ricava dalla combinazione di norme specifiche dettate per quel singolo credito e le norme generali sulla riscossione mediante ruolo, contenute nel Dpr 602/73.

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Il procedimento si attiva solo dopo che l'ente al quale devi la somma abbia accertato il debito, cioè dopo che l'ente avrà formalmente quantificato la somma dovuta, avrà motivato la pretesa e intimato il pagamento. Ciò avviene, tipicamente, con la notifica dell'“avviso di accertamento”.

Per esempio, nel caso di un debito di natura tributaria (per esempio, bollo auto) ti sarà inviato un atto, con il quale ti sarà spiegato che non hai pagato quanto dovuto in relazione a specifici periodi di imposta, verrà calcolato quanto devi e ti sarà intimato di versare la somma. Ecco questo è l'avviso di accertamento.


Solo dopo la notifica di tale atto, se persisterai nell'inadempienza, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo.

Nel caso di una multa, sarà il verbale redatto dai vigili a costituire l'accertamento. Solo dopo la notifica di esso (o la consegna, nel caso di contestazione immediata) sarà attivato il procedimento di riscossione, se persisterai nell'inadempienza.

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La riscossione vera e propria è effettuata da un soggetto diverso dall'Ente Creditore (cioè l'ente al quale devi la somma di denaro). Si tratta dell'"Agente per la Riscossione".
E', in particolare, una società denominata "Equitalia Spa".
Per la sola regione Sicilia, invece, la riscossione è affidata a Serit Sicilia Spa.

Per esempio, se non hai pagato una multa elevata dai Vigili Urbani, sei debitore nei confronti del Comune. Il comune si rivolgerà a Equitalia Spa (oppure, in Sicilia, a Serit Sicilia Spa) per recuperare la somma. Se non hai pagato un tributo (per esempio l'irpef) sei debitore dell'Agenzia delle Entrate e questa si rivolgerà a Equitalia Spa (oppure, in Sicilia, a Serit Sicilia Spa) per recuperare la somma.

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L'attività di riscossione è dettagliatamente disciplinata dalla legge.

Il procedimento inizia con la formazione del ruolo.
Il ruolo è un elenco nel quale l'ente creditore inserisce le generalità dei debitori ed il titolo del credito (cioè il motivo per il quale il debitore deve la somma: per esempio, una multa non pagata).

Esistono ruoli ordinari e ruoli straordinari. Nei secondi sono iscritte le somme per le quali vi è pericolo per la riscossione (un tale pericolo, per fare un esempio tipico, si riscontra nel caso di fallimento del debitore). L'iscrizione nei ruoli straordinari permette una più veloce riscossione. Infatti, le somme iscritte nei ruoli straordinari possono essere interamente riscosse anche in pendenza di ricorso. Al contrario, le somme iscritte nei ruoli ordinari, in pendenza di ricorso, possono essere riscosse solo parzialmente.

Una volta formato questo elenco, l'ente creditore lo trasmette al soggetto incaricato della riscossione (Equitalia Spa o Serit Sicilia Spa), che da qui in poi chiameremo l'agente per la riscossione.

Nel ruolo devono comunque essere indicati, a pena di nullità, il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo stesso (ordinario o straordinario), la data di esecutività ed il riferimento al precedente atto di accertamento. In mancanza di tale riferimento deve essere indicata la motivazione, anche sintetica, della pretesa.

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L'agente per la riscossione, ricevuto il ruolo, notifica al debitore la c.d. Cartella di pagamento (o esattoriale).



Clicca qui per informazioni sulla notifica della cartella di pagamento



La cartella di pagamento è, nella sua essenza, la parte del ruolo relativa al singolo debitore. Infatti, abbiamo detto che il ruolo è un elenco in cui sono indicati diversi debitori. Orbene, ad ognuno di essi l'agente della riscossione notificherà la “propria” parte del ruolo; questa è la cartella di pagamento. Oltre la parte di ruolo relativa al singolo debitore, in essa sono contenute molte altre informazioni: la data di trasmissione del ruolo, le istruzioni per il pagamento e quelle per il ricorso.

La cartella di pagamento è equiparata ad un precetto, ciò significa che ad essa può seguire l'esecuzione forzata. Inoltre, la notifica della cartella di pagamento, in quanto consistente in una formale richiesta di pagamento, interrompe i termini di prescrizione.

Le immagini che seguono rappresentano un modello di cartella esattoriale. Le abbiamo corredate di descrizioni circa gli elementi più importanti.
Attenzione: le immagini non rappresentano l'intera cartella esattoriale, ma solo le pagine nelle quali sono inserite le indicazioni più importanti.

Pag. 1 (CLICCA PER INGRANDIRE - L'IMMAGINE SI APRIRA' IN UN'ALTRA PAGINA)

Pag. 2 (CLICCA PER INGRANDIRE - L'IMMAGINE SI APRIRA' IN UN'ALTRA PAGINA)

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Una manovra finanziaria varata con il D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 ha apportato rilevanti modifiche al sistema.
Le novità si applicano ad IRPEF, IVA, IRAP e alle somme dovute, per qualsiasi titolo, all'INPS. Per informazioni dettagliate clicca qui

In particolare, per quanto concerne imposte sul reddito ed IVA, gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1 luglio 2011 e relativi a periodi di imposta ancora in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, costituiranno titolo esecutivo.

Questo significa che non sarà necessario notificare la cartella di pagamento.
Ed infatti, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si dovrà versare quanto richiesto o, in alternativa, proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Scaduto questo termine, l'avviso di accertamento diverrà titolo esecutivo e la pratica verrà trasmessa all'agente della riscossione che procederà ad esecuzione forzata (con gli strumenti che gli sono assegnati dalle leggi: per esempio fermo amministrativo dell'automobile) senza notificare la cartella di pagamento.
Nel caso di presentazione del ricorso, la riscossione avverrà per la metà dell'importo dovuto.

Per quanto concerne le somme dovute, a qualsiasi tipo, all'INPS, a partire dal 1 gennaio 2011, la riscossione avviene con la notifica di un “avviso di addebito” (nella sostanza si tratta dell'equivalente dell'avviso di accertamento). Tale avviso costituisce titolo esecutivo ed il termine per il pagamento è di 60 giorni, trascorsi i quali, la pratica verrà trasmessa all'agente della riscossione che procederà ad esecuzione forzata, senza noticare la cartella di pagamento

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L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.



Commenti

Le consiglio di verificare presso Serit la data di esecutività del ruolo. Se tra questa e la notifica della cartella di pagamento sono passati più di due anni, il Comune è decaduto dal diritto di chiedere il pagamento e può presentare ricorso.

Avvocato buonasera,intanto grazie per le sue risposte che risultano essere molto chiare

mi è arrivato un preavviso di fermo amministrativo che riporta diversi pagamenti da effettuare molti di questi risultano essere notificati dopo i cinque anni,mi chiedo e le domando La data di notifica scritta in alto a Dx rappresenta la data da considerare per conteggiare gli anni per un ipotesi di prescrizione o vi sono altre notifiche che io non ricordo di aver ricevuto da condiderare è se così fosse perchè viene riportata questa data come notifica ?

qual'è la data di riferimento per considerare i due anni richiesti dalla legge approvata dalla finanziaria 2008

esempio :

data notifica 06/05/2005

anno riferimento multa 2001

raccomandata arrivata per posta come preavviso di fermo amministrativo 16/07/2012

Ci si ri fa alla data di ricezione della raccomandata inviata per posta?

spero di essere stato chiaro nell'illustrarle la mia situazione.....
ci sono i termini per un ricorso (per prescrizione)

L'unico modo per verificare la correttezza e la data di perfezionamento di una notifica è visionare la relata di notifica (quindi non si deve fidare delle date riportate negli estratti di ruolo).

Pertanto le consiglio appunto di visionare tali documenti.

La data da considerare per i due anni di cui alla finanziaria 2008 è quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Questa data è indicata nella cartella di pagamento. Se non ha la cartella di pagamento, può trovare questa data nell'estratto di ruolo. La cartella di pagamento deve essere stata notificata entro due anni da quella data. Per conoscere quando è stata notificata la cartella di pagamento, come dicevo prima, deve visionare solo ed esclusivamente la relata di notifica.

Comunque, nel suo caso, anche se diamo per buone le date indicate dall'agente per la riscossione (cioè data notifica della cartella 2005, data notifica fermo 2012) i 5 anni sono ampiamente trascorsi (sempre che non abbia ricevuto notifiche tra il 2005 ed il 2012... deve controllare presso l'agente per la riscossione) e tutte le somme relative a sanzioni previste dal codice della strada si sono prescritte.

Gentile Avvocato, volevo sapere se è vero che dal 31/12/2012 i comuni non potranno affidarsi ad Equitalia per la riscossione dei propri crediti (tributi locali e sanzioni comprese le multe per infrazioni al codice della strada. Grazie in anticipo per la risposta.

Si dal primo gennaio 2013 i comuni si organizzeranno in proprio per la riscossione dei propri tributi.

Grazie per la celere risposta. Volevo inoltre chiedere se
questa disposizione ha valenza anche per le "multe" fatte antecedentemente il 31/12/2012, ovvero: contravvenzione notificata a novembre 2010, dimenticata di pagarla, nessun sollecito recapitatomi alla data odierna. Cosa mi devo aspettare dal postino? una cartella/sollecito di equitalia o del comune?

Non so come i vari Comuni organizzeranno il passaggio di consegne. Ritengo che equitalia continuerà fino all'ultimo giorno ad emanare gli atti di sua competenza.

Buonasera avvocato.Le espongo in sintesi il caso.
1)verbale di contestazione di violazione del codice della strada (sosta vietata,infrazione del 06/04/2007)inviato dal comando di polizia municipale e notificatomi il 03/08/2007 per euro 74+11 di notifica = 85 euro;
2)pagamento oltre i 60 gg, da me effettuato il 28/11/2007 per euro 85;
3)ricevimento di atto di ingiunzione ai sensi r.d. 14.4.1910 n. 639, da parte dello stesso comando di polizia municipale. Notifica del 09/07/2012. Si richiede,entro 30 gg, il pagamento di:
per sanzioni dovute euro 74
per maggiorazione ex art. 27, 6° c. L.24/11/1981 n. 689 euro 66,60
spese di notifica euro 20
totale euro 160,60.
Nell'atto si dice che "Poichè il titolo esecutivo così formato deve ritenersi certo,liquido ed esigibile si rende necessario agire contro il debitore per il recupero del credito in forza del R.D. 14.4.1910 n. 639" e si ingiunge di pagare entro 30 gg dalla notifica dell'atto specificando che altrimenti si procederà al recupero mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive con aggravio di spese e competenze fino alla concorrenza massima di euro 321,20.
Le chiedo un parere autorevole sull'obbligo del pagamento,avendo - sia pure oltre i 60 gg iniziali- provveduto al pagamento della multa. Grazie. Cordiali saluti

Spett.le Avvocato avrei da chiederle un charimento.
Qulache giorn fa è pervenuta una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di un verbale al C.d.s. elevato il 18 giugno 2008 e notificato il 10 luglio 2008.
In data 22 agosto 2008, feci ricorso al Prefetto, impugnando il verbale e trasmettendo copia anche all'Organo accertatore (Polizia Locale). Negli anni successivi non ho mai ricevuto alcuna comunicazione di rigetto del ricorso, ma il 21 agosto del 2010 la Polizia Locale mi inoltrò avviso di pagamento, pena l'iscrizione a RUOLO. A quel punto feci una comunicazione al succitato Organo accertatore in cui rappresentavao che all' epoca avevo proposto ricorso al Prefetto (allegando tutta la documentazione).
Cosa posso fare? la Polizia Locale mi ha detto di fare un'istanza in cui chiedo lo sgravio della cartella?La procedura è corretta? Atteso che il Prefetto non ha emesso alcun provvedimento in merito al mio ricorso, ha ancora tempo per farlo considerando che la viloazione è stat commessa nel 2008?
grazie per la coretese attenzione

Il prefetto deve assumere una decisione entro un termine preciso (210 giorni o 180 a seconda dei casi), altrimenti il ricorso è automaticamente accolto. Questo termine, però, resta sospeso se lei ha chiesto ed ottenuto di essere convocato, fin tanto che non avviene l'audizione.

Può certamente richiedere lo sgravio, ma se non le rispondono entro un mese, le consiglio di attivarsi presso il Giudice di pace.

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

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Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

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Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
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Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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