La riscossione mediante ruolo
Cosa è la riscossione mediante ruolo? La riforma per imposte sui redditi, iva e Inps |
La “riscossione mediante ruolo” è un procedimento volto al recupero di somme di denaro che i cittadini devono agli enti pubblici. Tali somme possono essere dovute per debiti di natura tributaria (per esempio, IVA o Irpef) oppure di natura non tributaria (per esempio, una multa). Tale tipo di procedimento è stato originariamente previsto per la sola riscossione delle imposte sul reddito ed è regolato dal D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. Con il passare degli anni, tuttavia, il sistema è stato esteso alla riscossione di altre entrate anche di carattere non tributario. Ad oggi, può dirsi che il sistema della riscossione mediante ruolo costituisce il procedimento generale di riscossione. |
Tale estensione avviene attraverso rinvio al già citato D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, contenuto nelle varie leggi che regolano la riscossione dei singoli crediti. Per esempio, la disciplina sulla riscossione delle multe è contenuta nella legge 689/81, ed ivi è contenuto il rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette.
Ne deriva che per ogni singolo credito, la disciplina del sistema di riscossione si ricava dalla combinazione di norme specifiche dettate per quel singolo credito e le norme generali sulla riscossione mediante ruolo, contenute nel Dpr 602/73.
Il procedimento si attiva solo dopo che l'ente al quale devi la somma abbia accertato il debito, cioè dopo che l'ente avrà formalmente quantificato la somma dovuta, avrà motivato la pretesa e intimato il pagamento. Ciò avviene, tipicamente, con la notifica dell'“avviso di accertamento”.
Per esempio, nel caso di un debito di natura tributaria (per esempio, bollo auto) ti sarà inviato un atto, con il quale ti sarà spiegato che non hai pagato quanto dovuto in relazione a specifici periodi di imposta, verrà calcolato quanto devi e ti sarà intimato di versare la somma. Ecco questo è l'avviso di accertamento.
Solo dopo la notifica di tale atto, se persisterai nell'inadempienza, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo.
Nel caso di una multa, sarà il verbale redatto dai vigili a costituire l'accertamento. Solo dopo la notifica di esso (o la consegna, nel caso di contestazione immediata) sarà attivato il procedimento di riscossione, se persisterai nell'inadempienza.
La riscossione vera e propria è effettuata da un soggetto diverso dall'Ente Creditore (cioè l'ente al quale devi la somma di denaro). Si tratta dell'"Agente per la Riscossione".
E', in particolare, una società denominata "Equitalia Spa".
Per la sola regione Sicilia, invece, la riscossione è affidata a Serit Sicilia Spa.
Per esempio, se non hai pagato una multa elevata dai Vigili Urbani, sei debitore nei confronti del Comune. Il comune si rivolgerà a Equitalia Spa (oppure, in Sicilia, a Serit Sicilia Spa) per recuperare la somma. Se non hai pagato un tributo (per esempio l'irpef) sei debitore dell'Agenzia delle Entrate e questa si rivolgerà a Equitalia Spa (oppure, in Sicilia, a Serit Sicilia Spa) per recuperare la somma.
L'attività di riscossione è dettagliatamente disciplinata dalla legge.
Il procedimento inizia con la formazione del ruolo.
Il ruolo è un elenco nel quale l'ente creditore inserisce le generalità dei debitori ed il titolo del credito (cioè il motivo per il quale il debitore deve la somma: per esempio, una multa non pagata).
Esistono ruoli ordinari e ruoli straordinari. Nei secondi sono iscritte le somme per le quali vi è pericolo per la riscossione (un tale pericolo, per fare un esempio tipico, si riscontra nel caso di fallimento del debitore). L'iscrizione nei ruoli straordinari permette una più veloce riscossione. Infatti, le somme iscritte nei ruoli straordinari possono essere interamente riscosse anche in pendenza di ricorso. Al contrario, le somme iscritte nei ruoli ordinari, in pendenza di ricorso, possono essere riscosse solo parzialmente.
Una volta formato questo elenco, l'ente creditore lo trasmette al soggetto incaricato della riscossione (Equitalia Spa o Serit Sicilia Spa), che da qui in poi chiameremo l'agente per la riscossione.
Nel ruolo devono comunque essere indicati, a pena di nullità, il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo stesso (ordinario o straordinario), la data di esecutività ed il riferimento al precedente atto di accertamento. In mancanza di tale riferimento deve essere indicata la motivazione, anche sintetica, della pretesa.
L'agente per la riscossione, ricevuto il ruolo, notifica al debitore la c.d. Cartella di pagamento (o esattoriale).
La cartella di pagamento è, nella sua essenza, la parte del ruolo relativa al singolo debitore. Infatti, abbiamo detto che il ruolo è un elenco in cui sono indicati diversi debitori. Orbene, ad ognuno di essi l'agente della riscossione notificherà la “propria” parte del ruolo; questa è la cartella di pagamento. Oltre la parte di ruolo relativa al singolo debitore, in essa sono contenute molte altre informazioni: la data di trasmissione del ruolo, le istruzioni per il pagamento e quelle per il ricorso.
La cartella di pagamento è equiparata ad un precetto, ciò significa che ad essa può seguire l'esecuzione forzata. Inoltre, la notifica della cartella di pagamento, in quanto consistente in una formale richiesta di pagamento, interrompe i termini di prescrizione.
Le immagini che seguono rappresentano un modello di cartella esattoriale. Le abbiamo corredate di descrizioni circa gli elementi più importanti.
Attenzione: le immagini non rappresentano l'intera cartella esattoriale, ma solo le pagine nelle quali sono inserite le indicazioni più importanti.
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Una manovra finanziaria varata con il D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 ha apportato rilevanti modifiche al sistema.
Le novità si applicano ad IRPEF, IVA, IRAP e alle somme dovute, per qualsiasi titolo, all'INPS. Per informazioni dettagliate clicca qui
In particolare, per quanto concerne imposte sul reddito ed IVA, gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1 luglio 2011 e relativi a periodi di imposta ancora in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, costituiranno titolo esecutivo.
Questo significa che non sarà necessario notificare la cartella di pagamento.
Ed infatti, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si dovrà versare quanto richiesto o, in alternativa, proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
Scaduto questo termine, l'avviso di accertamento diverrà titolo esecutivo e la pratica verrà trasmessa all'agente della riscossione che procederà ad esecuzione forzata (con gli strumenti che gli sono assegnati dalle leggi: per esempio fermo amministrativo dell'automobile) senza notificare la cartella di pagamento.
Nel caso di presentazione del ricorso, la riscossione avverrà per la metà dell'importo dovuto.
Per quanto concerne le somme dovute, a qualsiasi tipo, all'INPS, a partire dal 1 gennaio 2011, la riscossione avviene con la notifica di un “avviso di addebito” (nella sostanza si tratta dell'equivalente dell'avviso di accertamento). Tale avviso costituisce titolo esecutivo ed il termine per il pagamento è di 60 giorni, trascorsi i quali, la pratica verrà trasmessa all'agente della riscossione che procederà ad esecuzione forzata, senza noticare la cartella di pagamento
L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.
In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.
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Verbale Contravvenzione
21-3-2008 infrazione.
Verbale contestato immediatamente Euro 36.00.
Rifiuto firmare.
11-7-2013 Ricevuto sollecito pagamento senza interessi per ritardato pagamento Euro 77.63.
Devo Pagare o e prescritto?
Grazie
Multa
gentile Avvocato,ho un dubbio.
Ci è stata notificata il mancato pagamento di una multa. Tale multa era stata notificata (non a me,ma questa è una lunga storia) in data 16/07/2008,dopodichè nessuna altra notizia,quindi sono passati i 5 anni per la prescrizione.
Sul sito di equitalia trovo però che le cartelle non vanno pagate nei seguenti casi:prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;
qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
Il mo caso rientra in qualcuno di questi??
Grazie
Se non ha ricevuto notifiche
Se non ha ricevuto notifiche è prescritta. Controlli presso equitalia eventuali relate di notifica di atti precedenti.
La ringrazio moltissimo. Ho
La ringrazio moltissimo. Ho già controllato. Equitalia non ha mai notificato nulla,la multa è stata iscritta al ruolo nel 2013 e di fatto ancora non mi è stata notificata. E' arrivata la notifica del messo comunale con il numero della cartella e ho controllato sul sito ,lunedi l'andremo a prendere. Dopodichè ho letto che è necessario inviare tramite raccomandata il modulo con eventuali documenti che attestano la precsrizione (che ho scaricato dal portale del comune).Mi conferma che è cosi??
Si, ma se non rispondono
Si, ma se non rispondono entro un mese, conviene agire in opposizione all'esecuzione.
Cartella per multe mai notificate
Buongiorno Avvocato
ho ricevuto una cartella esattoriale per contravvenzioni mai ricevute. Le multe sono del dicembre 2008 e non ho mai ricevuto notifica dei relativi verbali.
Nella cartella esattoriale non vengono riportate infatti date di notifica ed il ruolo è stato reso esecutivo in data 07/05/2013.
Volevo sapere se oltre che contestare la mancata notifica dei verbali, potevo contestare anche la decadenza dell'iscrizione a ruolo così come previsto dall'art. 17 del Dpr 602/73.
Grazie
Simona
Trova tutte le risposte
Trova tutte le risposte qui:
http://www.studiolegalemongiovi.it/multe/prescrizione-multe.html
Non ho nulla da aggiungere a quanto scritto in quell'articolo.
rangrazio
Mi scuso: avevo letto in altra sede di controllare la data di esecutività del ruolo con riferimento a detto articolo, come se questo fosse in vigore e non abrogato.
Grazie ancora e buon lavoro
cartella esattoriale per tributo già pagato
buongiorno avvocato, vorrei chiederle un consiglio circa il da farsi in riferimento alla notifica pervenuta stamane da parte dell ente riscossione tributi sicilia relativq ad una di 4 rate per l anno 2012 (tassa smaltimento rifiuti).abbiamo evidenza dei 4 bollettini pagati presso gli uffici postali riscontriamo tuttavia un ritardo di pagamento di uno dei 4 bollettini...è dunque dovute per tale ritardo il pagamento della cartella o ci sono i margini per evitarlo? se si potrebbe gentilmente illustrarci come procedere? se puo tornare utile siamo residenti nel comune di cinisi. grazie in anticipo e buon lavoro. Giovanni
cartelle bollo prescrizione
Gentilissimi
Ho bisogno di aiutooooooooo per capire cosa fare. Non ho pagato quasi mai il bollo auto e ora stanno arrivato delle cartelle di equitalia.... Nello specifico un bollo del 2003 notificato il 22/12/2009 e un altro di un auto diversa del 2007 reso esecutivo in data 17/10/2012... Come mi devo comportare? Che differenza c'è tra notificato e reso secutivo? Non so assolutamente come comportarmi.aiutatemi grazie
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