La riscossione mediante ruolo
Cosa è la riscossione mediante ruolo? La riforma per imposte sui redditi, iva e Inps |
La “riscossione mediante ruolo” è un procedimento volto al recupero di somme di denaro che i cittadini devono agli enti pubblici. Tali somme possono essere dovute per debiti di natura tributaria (per esempio, IVA o Irpef) oppure di natura non tributaria (per esempio, una multa). Tale tipo di procedimento è stato originariamente previsto per la sola riscossione delle imposte sul reddito ed è regolato dal D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. Con il passare degli anni, tuttavia, il sistema è stato esteso alla riscossione di altre entrate anche di carattere non tributario. Ad oggi, può dirsi che il sistema della riscossione mediante ruolo costituisce il procedimento generale di riscossione. |
Tale estensione avviene attraverso rinvio al già citato D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, contenuto nelle varie leggi che regolano la riscossione dei singoli crediti. Per esempio, la disciplina sulla riscossione delle multe è contenuta nella legge 689/81, ed ivi è contenuto il rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette.
Ne deriva che per ogni singolo credito, la disciplina del sistema di riscossione si ricava dalla combinazione di norme specifiche dettate per quel singolo credito e le norme generali sulla riscossione mediante ruolo, contenute nel Dpr 602/73.
Il procedimento si attiva solo dopo che l'ente al quale devi la somma abbia accertato il debito, cioè dopo che l'ente avrà formalmente quantificato la somma dovuta, avrà motivato la pretesa e intimato il pagamento. Ciò avviene, tipicamente, con la notifica dell'“avviso di accertamento”.
Per esempio, nel caso di un debito di natura tributaria (per esempio, bollo auto) ti sarà inviato un atto, con il quale ti sarà spiegato che non hai pagato quanto dovuto in relazione a specifici periodi di imposta, verrà calcolato quanto devi e ti sarà intimato di versare la somma. Ecco questo è l'avviso di accertamento.
Solo dopo la notifica di tale atto, se persisterai nell'inadempienza, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo.
Nel caso di una multa, sarà il verbale redatto dai vigili a costituire l'accertamento. Solo dopo la notifica di esso (o la consegna, nel caso di contestazione immediata) sarà attivato il procedimento di riscossione, se persisterai nell'inadempienza.
La riscossione vera e propria è effettuata da un soggetto diverso dall'Ente Creditore (cioè l'ente al quale devi la somma di denaro). Si tratta dell'"Agente per la Riscossione".
E', in particolare, una società denominata "Equitalia Spa".
Per la sola regione Sicilia, invece, la riscossione è affidata a Serit Sicilia Spa.
Per esempio, se non hai pagato una multa elevata dai Vigili Urbani, sei debitore nei confronti del Comune. Il comune si rivolgerà a Equitalia Spa (oppure, in Sicilia, a Serit Sicilia Spa) per recuperare la somma. Se non hai pagato un tributo (per esempio l'irpef) sei debitore dell'Agenzia delle Entrate e questa si rivolgerà a Equitalia Spa (oppure, in Sicilia, a Serit Sicilia Spa) per recuperare la somma.
L'attività di riscossione è dettagliatamente disciplinata dalla legge.
Il procedimento inizia con la formazione del ruolo.
Il ruolo è un elenco nel quale l'ente creditore inserisce le generalità dei debitori ed il titolo del credito (cioè il motivo per il quale il debitore deve la somma: per esempio, una multa non pagata).
Esistono ruoli ordinari e ruoli straordinari. Nei secondi sono iscritte le somme per le quali vi è pericolo per la riscossione (un tale pericolo, per fare un esempio tipico, si riscontra nel caso di fallimento del debitore). L'iscrizione nei ruoli straordinari permette una più veloce riscossione. Infatti, le somme iscritte nei ruoli straordinari possono essere interamente riscosse anche in pendenza di ricorso. Al contrario, le somme iscritte nei ruoli ordinari, in pendenza di ricorso, possono essere riscosse solo parzialmente.
Una volta formato questo elenco, l'ente creditore lo trasmette al soggetto incaricato della riscossione (Equitalia Spa o Serit Sicilia Spa), che da qui in poi chiameremo l'agente per la riscossione.
Nel ruolo devono comunque essere indicati, a pena di nullità, il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo stesso (ordinario o straordinario), la data di esecutività ed il riferimento al precedente atto di accertamento. In mancanza di tale riferimento deve essere indicata la motivazione, anche sintetica, della pretesa.
L'agente per la riscossione, ricevuto il ruolo, notifica al debitore la c.d. Cartella di pagamento (o esattoriale).
La cartella di pagamento è, nella sua essenza, la parte del ruolo relativa al singolo debitore. Infatti, abbiamo detto che il ruolo è un elenco in cui sono indicati diversi debitori. Orbene, ad ognuno di essi l'agente della riscossione notificherà la “propria” parte del ruolo; questa è la cartella di pagamento. Oltre la parte di ruolo relativa al singolo debitore, in essa sono contenute molte altre informazioni: la data di trasmissione del ruolo, le istruzioni per il pagamento e quelle per il ricorso.
La cartella di pagamento è equiparata ad un precetto, ciò significa che ad essa può seguire l'esecuzione forzata. Inoltre, la notifica della cartella di pagamento, in quanto consistente in una formale richiesta di pagamento, interrompe i termini di prescrizione.
Le immagini che seguono rappresentano un modello di cartella esattoriale. Le abbiamo corredate di descrizioni circa gli elementi più importanti.
Attenzione: le immagini non rappresentano l'intera cartella esattoriale, ma solo le pagine nelle quali sono inserite le indicazioni più importanti.
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Una manovra finanziaria varata con il D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 ha apportato rilevanti modifiche al sistema.
Le novità si applicano ad IRPEF, IVA, IRAP e alle somme dovute, per qualsiasi titolo, all'INPS. Per informazioni dettagliate clicca qui
In particolare, per quanto concerne imposte sul reddito ed IVA, gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1 luglio 2011 e relativi a periodi di imposta ancora in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, costituiranno titolo esecutivo.
Questo significa che non sarà necessario notificare la cartella di pagamento.
Ed infatti, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si dovrà versare quanto richiesto o, in alternativa, proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
Scaduto questo termine, l'avviso di accertamento diverrà titolo esecutivo e la pratica verrà trasmessa all'agente della riscossione che procederà ad esecuzione forzata (con gli strumenti che gli sono assegnati dalle leggi: per esempio fermo amministrativo dell'automobile) senza notificare la cartella di pagamento.
Nel caso di presentazione del ricorso, la riscossione avverrà per la metà dell'importo dovuto.
Per quanto concerne le somme dovute, a qualsiasi tipo, all'INPS, a partire dal 1 gennaio 2011, la riscossione avviene con la notifica di un “avviso di addebito” (nella sostanza si tratta dell'equivalente dell'avviso di accertamento). Tale avviso costituisce titolo esecutivo ed il termine per il pagamento è di 60 giorni, trascorsi i quali, la pratica verrà trasmessa all'agente della riscossione che procederà ad esecuzione forzata, senza noticare la cartella di pagamento
L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.
In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.
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Commenti
salve avvocato, mi trovoin
salve avvocato, mi trovoin situazione poco attendibbile
sembra che uffficiodelle entrate,nel 2011 abbia mandato una notifica
che non a firmato nessuno;perhe i fase di trasloco al nuovo indirizzo
,nelnovembre 2012 serit sicilia manda cartella di pagamento della notifica mai ricevuta
: dove descrvono le omessa dichiaraione dei rediti2006 , in quando
laveratore autonomo+cud non dichiarato eroniamente.inporto cartella
da€1200 omesse ad€ 3000.unico ancoraggio per il ricorso,la notifica del
2011 che non e mai stata notificata? pagare o no.
La notifica può perfezionarsi
La notifica può perfezionarsi anche senza che il destinatario firmi nulla.
Le consiglio, pertanto, di verificare la relata di notifica del 2011.
bollo auto e multe
Egr. avvocato,
in data 7/1/2013 ho ricevuto una raccomandata da Equitalia Sud datata 21/12/2012 nella quale si richiede il pagamento relativo alle cartelle: multa del 2006 notificata nel 2011; multa del 2008 notificata nel 2012; bollo auto del 2006 e 2007 notificato nel 2012. Sono tenuto a pagarle o sono prescritte?
La ringrazio e le faccio i complimenti per i suoi preziosi consigli.
Fabio
Probabilmente deve pagare le
Probabilmente deve pagare le multe; per il bollo deve verificare la normativa della sua regione e le precedenti eventuali notifiche.
domanda critica.......esigibilità di un credito
buona sera Avvocato ed a tutti i lettori
purtroppo esendo ignorante in materia come tutti i cittadini cado (anche per mio errore) nelle maglie di equitalia.
espongo il fatto
nel 2006 causa poca attenzione prendo una multa per essere passato su una zona a traffico limitato.
fin qui tutto ok
il comune di competenza manda il primo avviso nei termini giusti ma ad un indirizzo sbagliato dopo di che la passa ad equitalia
la quale a sua volta la manda ad un'altro indirizzo al quale non riesido più da circa 21 anni , ora l' 8 agosto 2012 mi arriva la notifica della multa comprensiva di interessi all' indirizzo giusto ed alla mia richiesta di documentazione da parte dell' ente di riscossione, come risposta mi è stato detto di redigere una richiesta scritta ma a tutt' pggi ancora non ho ricevuto nulla, ma ho avuto un' altro sollecito.
quello che mi domando, in questo caso se avessi fatto subito ricorso al giudice era sicuro che avrei vonto e nulla era dovuto , per mia colpa ho fatto passare i 30 giorni, quindi la domanda è questa...ma se il credito è andato prescritto , loro possono esigerlo? ossia una volta prescritto il credito non esiste più o sbaglio?
non so se è una domanda banale o no ma spero mi possa rispondere
grazie mille e buona sera
Se il credito è prescritto,
Se il credito è prescritto, trattandosi di multa, può sempre proporre azione di opposizione all'esecuzione, che non soggiace ad alcun termine. Resta da stabilire se è prescritto veramente però. Infatti se lei non ha mai comunicato alcun cambio di residenza le notifiche ai vecchi indirizzi potrebbero essere regolari.
bollo auto
Preg.mo avvocato,
in data 08.01.13 ho ricevuto, a mezzo del servizio postale, la notifica di un atto amministrativo/giudiziario con il quale la regione puglia provvede ad accertare il mancato pagamento del bollo auto relativo all'anno 2009. Vorrei sapere se la notifica è stata fatta nei termini considerando che l'atto risulta "spedito" nel 2012 e ricevuto nel 2013.
Anticipatamente ringrazio
Regolare.
Regolare.
multa violazione codice strada 2009, ruolo del 2012
Buon giorno, nel novembre 2012 mi è stata notificata una cartella di pagamento di somme iscritte a ruolo nel 2012 (ruolo esecutivo il 12/09/2012).
La violazione al codice della strada è del luglio 2009 e il verbale è stato notificato nel settembre 2009.
Devo pagare la somma di cui alla cartella o c'era l'obbligo del creditore di iscrivere a ruolo entro un certo termine ddalla notifica del verbale? (ho letto che l'art. 17 DPR 7602/73 è stato abrogato, ma non comprendo se si applica il successivo art. 25 che prevede i due anni per l'iscrizione a ruolo).
Grazie
Sembra tutto regolare.
Sembra tutto regolare.
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