Le opposizioni contro gli atti dell'Agente per la riscossione
Contro tutti gli atti dell'Agente per la riscossione (cartelle di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo, intimazioni di pagamento, iscrizioni di ipoteca ecc.) si può agire presso l'autorità giudiziaria, al fine di ottenerne l'annullamento.
Le modalità di tale azione dipendono dalla natura del credito. Ed infatti, come spiegato qui, il sistema della riscossione mediante ruolo è utilizzato per il recupero di somme di natura tanto tributaria (es. irpef, iva) quanto non tributaria (es. multe, contributi inps).
Nel caso in cui l'atto dell'agente sia finalizzato al recupero di crediti di natura non tributaria (multa, contributi inps), allora ci si dovrà rivolgere al giudice ordinario (Tribunale o Giudice di Pace) e le azioni teoricamente proponibili sono di 2 tipi.
Vi è un'azione sempre esperibile in linea generale per tutti i debiti di natura non tributaria. Si tratta dell'azione di opposizione, disciplinata dagli artt. 615 e ss. del codice di procedura civile. Tale azione, quando con essa si contesta il diritto stesso dell'Agente di procedere alla riscossione può essere proposta senza limiti di tempo e prende il nome di opposizione all'esecuzione. Un tipico esempio è quello della intervenuta prescrizione. Quando invece si contesta la legittimità o comunque la correttezza formale di un singolo atto, allora l'azione prende il nome di opposizione agli atti esecutivi e va esperita entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Per alcuni specifici crediti, poi, esistono delle azioni speciali che si affiancano alle opposizioni appena descritte.
Specificatamente, nel caso in cui l'atto sia finalizzato al recupero di un credito nascente da violazione del codice della strada, in aggiunta all'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, si può esperire un'azione speciale, attraverso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, presso il Giudice di Pace competente per territorio. Con questa azione si possono far valere tutti i tipi di vizi e nullità che potrebbero colpire l'atto impugnato. Pertanto, per esempio, la prescrizione può essere fatta valere tanto attraverso questa azione, quanto attraverso l'azione di opposizione all'esecuzione.
E' prevista una particolare azione anche per i crediti relativi ai rapporti con INPS. Si tratta anche in questo caso di un ricorso, da presentarsi presso il Tribunale competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro, entro il termine di 40 giorni. Questo tipo di opposizione, tuttavia, a differenza di quella relativa alle multe, è limitata alle sole questioni inerenti l'iscrizione a ruolo, cioè inerenti il merito della posizione, con esclusione delle questioni relative alla regolarità e legittimità degli atti successivi all'iscrizione a ruolo. Per tali questioni, quindi, rimane la sola azione di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Così, per esempio, si può proporre ricorso al Giudice del Lavoro entro il termine di 40 giorni, avverso un atto dell'Agente, basato su mancato pagamento di somme di pertinenza INPS quando si contesta nel merito la pretesa, ma se si contesta la sola regolarità di tale atto, come avverrebbe per esempio nel caso si contestasse la mancata notifica di una cartella di pagamento, allora si dovrà utilizzare lo strumento dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. (Cass. 11 maggio 2010 n. 11338).
Nel caso in cui l'atto sia finalizzato al recupero di crediti di natura tributaria (es. iva, irpef, tarsu, bollo auto), il mezzo per contestare lo stesso è il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Tale ricorso deve essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.
Per il caso di crediti di natura tributaria, lo strumento dell'opposizione all'esecuzione è espressamente escluso dalla legge, salve alcune eccezioni.
In particolare, l'art. 57 del d.p.d. 602/73, per i crediti di natura tributaria, dispone:
"Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile, relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo"
Quindi, per esempio, non si può esperire un'azione di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) in materia tributaria per far valere la prescrizione del credito. Tale prescrizione, infatti, doveva essere fatta valere con ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro il termine di 60 giorni. L'unica azione di opposizione all'esecuzione che possa esperirsi in materia tributaria è quella concernente la pignorabilità dei beni.
Continuando con gli esempi, non può esperirsi un'azione di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) avente ad oggetto la mancata notifica della cartella di pagamento (titolo esecutivo), o la irregolarità formale della stessa. Tali vizi, infatti, dovevano essere fatti valere attraverso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
La ratio di tali limitazioni, come spiegato più volte dalla giurisprudenza, consiste nell'impedire che attraverso lo strumento della opposizione all'esecuzione si finisca per aggirare la giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie in materia, appunto, tributaria.
Tale assetto normativo è, comunque, controbilanciato dal legislatore con il successivo art. 59 del citato dpr, in base al quale "1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.".
Pertanto, se non si è proceduto ad impugnare l'atto entro il termine di 60 giorni presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, non si può più fare altro che versare la somma di denaro richiesta. Tuttavia, successivamente, si potrà convenire il giudizio l'Agente per la riscossione al fine di ottenere il risarcimento dei danni, sussistendo i presupposti.
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Commenti
Buonasera,ho ricevuto tempo
Buonasera,
ho ricevuto tempo fa tramite posta ordinaria un sollecito di pagamento da Equitalia riferiti a mia madre defunta quattro mesi fa.
Il sollecito di pagamento fa riferimento a:
-- Tarsu del 2001 - ente creditore il comune - numero ruolo 2003/2... notificato il 21/07/2003
-- Tarsu del 2002 - ente creditore il comune - numero ruolo 2004/2... notificato il 14/04/2004
--anno 2002--- ente creditore istituto case popolari - numero ruolo 2005/2... notificato il 14/04/2005
--anno 2004--- ente creditore istituto case popolari - numero ruolo 2005/39.. notificato il 07/01/2006
Penso che i loro crediti siano prescritti essendo trascorsi cinque anni dalle notifiche senza essere nel frattempo intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
E' corretto ?
Se si secondo Lei basterà una raccomandata con la richiesta di sgravio?
grazie
Può chiedere lo sgravio, ma
Può chiedere lo sgravio, ma consideri che il termine per il ricorso alla commissione Tributaria è di 60 giorni decorrenti dalla notifica. Pertanto, se non ottiene risposta entro tale termine, le consiglio di proporre comunque ricorso.
caso simile
Gentile avvocato,
mia mamma è incorsa in un caso simile: ha ricevuto nel mese di novembre 2012 (ma non sa dirmi la data precisa) un sollecito di pagamento dell'Equitalia riferito ad un credito ICI 1999 per il quale il comune le ha notificato un avviso di acceramento a dicembre 2003.
A gennaio 2004 mia mamma ha presentato istanza di autotutela a cui il Comune non ha mai risposto, nè tantomeno, in tutto questo tempo ha ricevuto atti di interruzione della prescrizione.
Ora, da questo sollecito dell'Equitalia, il credito risulta iscritto a ruolo nel 2006 e risulta notificato un atto (presumo una cartella di pagamento che però non ha mai ricevuto!) il 02.05.2006.
Premesso che probabilmente è fuori termine per proporre ricorso alla Commissione Tributaria, c'è un modo per far valere questa prescrizione (se di prescrizione si tratta)? O è, ormai, costretta a pagare?
informazione
salve gentilissimo avvocato volevo chiederle:
sono disoccupato da ottobre 2012 e' ho in corso da circa 4 mesi per 8 anni una rateizzazione con equitalia vorrei chiedere a loro che non percependo nessun stipendio allo stato attuale se si potesse fermare il pagamento sino a risolversi un nuovo rapporto di lavoro.
che lei sappia si puo' fare?quale' la procedura?fermando i pagamenti aumentano gli interessi?
grazie e distinti saluti!
Se interrompe i pagamenti
Se interrompe i pagamenti decade dal beneficio della rateizzazione.
ammenda
Salve,
tempo fa per una mia ignoranza da teeneger sono stato citato in causa per squilli telefonici ad una donna sposata che mi aveva dato il suo numero in una chat, la causa è stata persa e mi hanno fatto un ammenda di 2000 euro da versare a lei come risarcimento, che col tempo sono divenuti 2500, adesso mi chiedo se c è un termine in cui passando tale tempo, il risarcimento decade o ci sarà un continuo aumento dell ammenda?
Cordiali saluti
I diritti al risarcimento
I diritti al risarcimento accertati con sentenza passata in giudicato si prescrivono in 10 anni.
intimazione di pagamento
Salve,
posso quindi impugnare gli atti di intimazione di pagamento autonomamente entro 40 giorni dalla notifica? Si tratta di oneri derivanti da un rapporto di lavoro che in realtà non è mai stato provato. (La lavoratrice ha asserito di aver lavorato un periodo in nero e da tale dichiarazione né è derivata una cartella esattoriare dell'inps per il mancato versamento dei contributi previdenziali.)Grazi
Può impugnare l'intimazione
Può impugnare l'intimazione autonomamente se è il primo atto correttamente notificato. Controlli che non le siano arrivate cartelle, presso Equitalia.
In ogni caso il ricorso è da presentarsi al Tribunale (Sez. Lavoro) con un avvocato.
autotutela
Buongiorno
ho diversi tributi (inps inail multe bolli)caduti in prescrizione, ho fatto ricorso all'autotutela inviata sia all'ente creditore che a Equitalia che ha emesso le cartelle di cui le notifiche sono cadute anche loro in prescrizione. Devo fare ricorso anche al Giudice di Pace o alla Commissione tributaria oppure basta l'Autotutela?
Grazie per la risposta
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