Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
verbale preffettura
buongiorno,grazie per le risposte che mi date.vi faccio un altra domanda. o preso una multa per velocita polizia di catania.e non o pagato in quanto il limite che superavo era ridicolo 8\allora in piu del dovuto.ma non lo nemmeno contestata,mia culpa,quindi e uscita la cartella equit.e ancora non o fatto niente etro i 60giorni per contestare.oggi o liscrizione a ruolo e vorrei verificare lavviso di accertamento della multa mi devo recare per forza a catania alla prefettura perche io sono res. a milano o esiste un modo per non recarmi fino a catania.
saluti
nicola
data della trasmissione del ruolo
Egr. Avvocato, vorrei chiederLe: come è possibile conoscere la data della trasmissione del ruolo al concessionario del servizio di riscossione, per sapere se la notifica della cartella di pagamento è avvenuta entro 2 anni da tale data?
Distinti saluti,
A.M.
E' scritto nella cartella di
E' scritto nella cartella di pagamento. cliccando qui trova un'immagine.
Se non ha la cartella di pagamento, deve richiedere l'estratto del ruolo e li sarà indicato il giorno della trasmissione.
Egr. Avv., praticamente
Egr. Avv.,
praticamente essendo ignorante in materia m rivolgo a Lei per avere delucidazioni.
Stamani via posta ( senza a/R ) mi è arrivato un sollecito di pagamento Equitalia per tre diverse contravvenzioni al CDS. Ora, non mi è stato mai e sottolineo mai, notificato nulla.. le multe in questione sarebbero rispettivamente del 2004 e del 2005. In tale sollecito sono indicate le date delle relative notifiche ma non le date delle infrazioni... ora Le chiedo: sono prescritte???
La ringrazio e buon lavoro.
Se non le è mai stato
Se non le è mai stato notificato nulla, le multe sono prescritte.
multa
buongiorno Avvocato,
perdoni la mia ignoranza in materia, vorrei chiederle un parere...
ho ricevuto pochi giorni fa, un'intimazione di pagamento relativo ad una contravvenzione del codice stradale del 2001 (nel dettaglio degli addebiti non é specificato la data completa)
é invece specificata la data di notifica 29/07/2003
sinceramente dopo tanto tempo e almeno 5 traslochi, non ricordo di cosa si tratti, ne se la violazione mi é stata contestata immediatamente, e ne tanto meno se questa multa l'ho già pagata a suo tempo o no...
l'agente di riscossione mi invita inoltre a pagare entro 5 gg "prima di procedere ad esecuzione forzata"
spero che queste informazioni siano sufficienti per capire se ci sono gli estremi per un ricorso
grazie mille in anticipo
Goffredo
Probabilmente nel 2003 le
Probabilmente nel 2003 le hanno notificato una cartella di pagamento per una multa del 2001.
Quello che ha ricevuto recentemente è un avviso di intimazione che si invia prima di procedere ad esecuzione forzata. Probabilmente l'agente intende iscrivere fermo amministrativo su qualche sua auto.
In ogni caso, se non ha ricevuta nessuna notifica dopo il 2003, la multa è prescritta.
Piò esperire l'azione di opposizione all'esecuzione.
grazie mille per la risposta,
grazie mille per la risposta, agirò di conseguenza
Prescrizione contravvenzione
Egr. Avvocato Le volevo porre un quesito:
in data odierna, ossia 24/06/2012 ho avuto la notifica di una cartella esattoriale, iscrizione a ruolo 2011/04469 anno di riferimento 2007 notificata il 30/07/2007 . E' prescritta?
ringraziandola anticipatamente le porgo i miei cordiali saluti.
La multa non è prescritta, ma
La multa non è prescritta, ma si applica la decadenza prevista dalla finanziaria 2008. Può tentare un'opposizione all'esecuzione.
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