Esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.
Attenzione: con i decreti attuativi della legge delega del settembre 2015, è stato stabilito che la mediazione si applica a qualsiasi causa di valore inferiore a 20000 euro, a prescindere dal soggetto che ha emesso l'atto. Maggiori informazioni qui.
RICORSO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA
Del sottoscritto ______________, nato a __________ il ___________ (c.f.: ___________) residente in ___________ e domiciliato ai fini del presente atto in _________________ che si difende personalmente a norma dell'art. 12 D.Lgs 546/92 (1)
EQUITALIA SPA/SERIT SICILIA SPA, Agente per la riscossione per la provincia di __________ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in __________________
Previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs n. 546/92, di (INSERIRE QUI l'ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO: cartella di pagamneto, sollecito, intimazione, ruolo, ipoteca ecc. ecc.) n. __________________ emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di ________________________________, per i seguenti
Con l'atto impugnato, l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della complessiva somma di € _____________ per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno_______________.
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell'anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessanotificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.
Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.
Inoltre, come è noto, a norma dell'art. 1, comma secondo del D. Lgs. 546/92 la Commissione Tributaria applica, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Orbene, tra tali norme rientra certamente l'art. 96 che, nella sua attuale formulazione, recentissimamente novellata, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma citata appare essere certamente compatibile con il processo tributario e, pertanto, essa va applicata anche al caso di specie.
In effetti, con tale norma, il legislatore ha previsto uno strumento che permetta al Giudicante di disporre un risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa anche a prescindere dai presupposti stringenti della c.d, lite temeraria e ciò al fine di dare risposta migliore all'esigenza racchiusa nel principio in base al quale non può costituire un danno l'essersi rivolti ad un Giudice e l'avere ottenuto ragione.
Per quanto concerne il caso di specie, invero, la sola refusione delle spese vive non sarebbe sufficiente a ristorare il danno subito dal sottoscritto per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario. E ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto per i motivi esposti più sopra.
Infine, si rivolge istanza di sospensione del'atto impugnato. Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi più sopra spiegati. Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, il sottoscritto potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione (come, per esempio, un provvedimento di fermo amministrativo) che potrebbero creare un danno grave ed irreparabile.
Tanto premesso,
1) preliminarmente disporre la sospensione dell'atto impugnato;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l'atto impugnato.
Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad € 2.582,28 ed il contributo unificato dovuto equivale ad € 30,00
Data Firma
(1)Ci si può difendere senza avvocato se la causa è di valore inferiore ad € 2.582,28.
Il Valore è determinato dall'imposta richiesta nell'atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente le sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare delle stesse.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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Commenti
bollo auto
Buongiorno avvocato. Le faccio i complimenti per aver risposto a Lele numerose questioni di tutti noi. Mi é arrivata una cartella esattoriale della equitalia per un bollo non pagato del 2006. Presento un reclamo o un ricorso al GDP per la prescrizione? Grazie infinite!!
Il bollo non è di competenza
Il bollo non è di competenza del giudice di pace. Deve fare reclamo/ricorso alla commissione tributaria.
raccomandata Equitalia bollo non pagato anno "2000"
Buongiorno Avvocato,
ieri ho ricevuto una racomandata da Equitalia per il pagamento di una somma di 271,83€ per un mancato pagamento di un bollo dell'anno 2000!!!
Volevo sapere, essendo in Lombardia, se è possibile, visto che la prescrizione è di 3 anni, non pagare la multa. e come mi devo muovere in tal senso con Equitalia.
la ringrazio
Alessandro
Verifichi che la prescrizione
Verifichi che la prescrizione non sia stata interrotta, chiedendo eventuali relate di notifica a regione ed equitalia. Se la prescrizione non è stata interrotta può ricorrere presso la CTP entro 60gg dalla notifica.
Egregio dott. Mondovì,la mia
la mia famiglia possiede un'auto usata dal 2006 per la quale non abbiamo mai pagato il bollo (regione Campania). Mi sono recata in una ricevitoria per chiedere se potessi pagare lì il bollo degli ultimi anni, mi è stato risposto che a loro risultano pagabili tutti i bolli, dal 2007: ora, io vorrei pagare solo il dovuto, non anche i bolli prescritti! Come faccio a sapere quali sono andati in prescrizione? Non ho mai ricevuto notifiche di accertamento, ma mi hanno detto che se sono state fatte - anche se non mi sono state inviate - sono valide per la proroga alla prescrizione che mi hanno detto essere di 5 anni qui...
Grazie mille per l'attenzione.
Per la prescrizione deve
Per la prescrizione deve informarsi circa la legge della sua regione.
Le consiglio, inoltre, di richiedere alla regione una copia delle relate di notifica degli atti di accertamento, per poterne controllare la validità.
Se tali notifiche fossero invalide potrebbe impugnare i relativi atti presso la Commissione Tributaria Provinciale.
bollo 2008/2009
Buonasera Avvocato
oggi 09/12/2013 ho ricevuto una notifica di pagamento da equitalia per un pagamento omesso bollo auto periodo giugno 2008/maggio 2009.
Credo di aver capito che essendo questa la prima notifica siano passati i tre anni che la legge prevede prima della prescrizione.
Volevo chiedere se è giusto e come comportarmi con equitalia per evitare di pagare e di incorrere in atti peggiori quali il pignoramento o il blocco forzato del veicolo.
Grazie 1000
Deve verificare la legge
Deve verificare la legge della sua regione circa la prescrizione. Dopo chieda di visionare le relate di notifica. Nel caso di irregolarità può proporre il ricorso alla commissione tributaria.
bollo 2003
Buongiorno,
anni fa mi è stato richiesto pagamento del bollo auto 2003.
poichè era caduto in prescrizione ho fatto ricorso alla tributaria (non ricordo il periodo, credo anno 2009).
oggi 2013 mi arriva raccomandata che mi informa che discuteranno del mio bollo in tribunale in gennaio, non evinco molto più dalle 2 righe scritte.
cosa devo fare? devo recarmi in tribunale in tale data?
potreste dirmi quali sono i tempi... 3 anni per la prescrizione del bollo, ma poi quanto tempo per fare io ricorso? (forse ero in ritardo), e quanto a loro per rispondermi? (credo che questa raccomandata sia ben in ritardo).
grazie, saluti
Tribunale è una cosa,
Tribunale è una cosa, Commissione Tributaria è un'altra cosa. Probabilmente si tratta di commissione tributaria. Per la prescrizione si informi circa la legge della sua regione.
Il ricorso doveva presentarlo entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
Non c'è un termine preciso, invece, per la fissazione dell'udienza; possono passare anche diversi anni come nel suo caso.
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