Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Commenti

Buongiorno Avvocato,
faccio seguito alla mia richiesta del 24/01/2014, in quanto ho effettuato un controllo presso l'ACI competente della mia città, al fine di accertare se dal 2010 alla data della notifica di pagamento vi fossero comunicazioni e/o intimazini di pagamento, dal controllo mi hanno risposto che nel mese di ottobre 2012, risulta inviata dalla sede centrale dell'ACI di ROMA una raccomandata semplice (senza ricevuta di ritorno) con avviso bonario. Mi può cortesemente delucidare se è valida una comunicazione del genere al fine dell'intterruzione dei termini prescrizionali?? fermo restando che il sottoscritto nn ha mai ricevuto alcuna raccomandata e la sede aci da me interpellata nn ha alcun documento che accerti tale spedizione.....la rigrazio

E' utile ad interrompere la prescrizione qualasiasi richiesta di pagamento per iscritto che sia giunta al debitore. Teoricamente quindi, anche una raccomandata semplice. Tuttavia è ovvio che senza l'avviso di ricevimento, il creditore non potrà mai dimostrare che il debitore ha ricevuto la richiesta, ammesso che questo non sia così ingenuo da ammetterlo formalmente (e non è il suo caso).

Pertanto, le consiglio di verificare se la legislazione della regione Puglia (che io non conosco) prevede termini di prescrizione più lunghi di quelli generali ed eventualmente proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale, entro 60 giorni dalla notifica del 15 gennaio 2014.

Gentilissimo Avv.to, la ringrazio per la tempestiva risposta al mi quesito...la distubo nuovamente per derimere il un dubbio...ho preparato il ricorso utilizzando lo stampato messo a disposizione da lei sul forum...mi chiedevo qualora nn avesse un positivo accoglimento potrei incorrere ad una maggiorazione dell'importo dovuto???? grazie.....

Buongiorno, a inizio mese ho ricevuto una cartella Equitalia per un mancato pagamento del bollo del 2010. L'immatricolazione del veicolo era risalente ad aprile 1999. Nell'anno 2010, però, proprio nel mese di aprile ho venduto l'auto. Visto che sono certo di aver pagato il bollo dell'anno precedente, il dubbio che ho è che il mancato pagatore non sia io, piuttosto il nuovo proprietario del veicolo.
Grazie.

salve,
oggi 29 gennaio 2014 mi è stato notificato un AG per omesso pagamento del bollo della mia auto riferito al periodo di imposta 2010 ed esattamente per il periodo tributario SETTEMBRE 2010 - AGOSTO 2011 ,premetto che abito in Molise ; vi chiedo se sono tenutoa pagare o meno. Grazie

Salve, le scrivo dalla prov. di Brindisi(Puglia). A novembre 2013 mi è arrivata una lettera da equitalia di due bolli auto 2001-2003 notificati il primo nel 2009 e il secondo nel 2010, questo dice la lettera,pero'non si capisce bene di quali auto si tratti in quanto non vi è scritto.Sono dovuta a pagare?Grazie per la sua attenzione .

Salve le scrivo dalla prov. di Brindisi (Puglia).A novembre mi è arrivata una lettera di equitalia la quale mi chiede di pagare due bolli auto ( non si capisce neanche di che auto si tratti ,in quanto non è menzionato)2001-2003 notificati il primo nel 2009 e il secondo nel 2010.Premetto che prima di allora non ho ricevuto altri avvisi.Sono dovuta a pagare. grazie mille per la vostra attenzione

Le consiglio di chiedere di visionare le relate di notifica degli atti. Il bollo potrebbe essere prescritto da quello che racconta.

buona sera Avvocato,
il 29 gennaio 2014 mi è stato notificato un AG per omesso pagamento del bollo della mia auto riferito al periodo di imposta 2010 ed esattamente per il periodo tributario SETTEMBRE 2010 - AGOSTO 2011 ,premetto che abito in Molise ; vi chiedo se sono tenutoa pagare o meno. Grazie

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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

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