Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa
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Se hai ricevuto una contravvenzione per violazione del codice della strada, ma ritieni che la multa sia illegittima (per esempio, perchè la notifica del verbale non è arrivata entro i termini, o l'autovelox non era correttamente configurato), puoi ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la contravvenzione è stata elevata, per chiederne l'annullamento, entro 30 giorni dal momento in cui la multa ti è stata notificata o personalmente contestata. Entro il più lungo termine di 60 giorni puoi, in alternativa, inoltrare un ricorso al Prefetto. Se quest'ultimo organo rigetta il ricorso, sarai condannato al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso, contro l'ordinanza del Prefetto puoi opporti con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.
Se hai ricevuto una cartella di pagamento, perchè non hai pagato una multa, ma tale multa non ti era mai stata notificata, puoi fare ricorso contro la cartella di pagamento stessa entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace competente. Entro lo stesso termine e dinanzi lo stesso Giudice puoi fare ricorso anche contro il preavviso di fermo amministrativo o l'avviso di messa in mora, inviati dal concessionario del servizio di riscossione, se precedentemente non ti era stata notificata la multa né la cartella esattoriale.
In questi casi, la legge ti permette di difenderti da solo. Recandoti presso gli uffici del Giudice di Pace, infatti, potrai compilare un modulo prestampato che metterà in moto un vero e proprio processo, caratterizzato da una o più udienze, ed infine da una sentenza.
La possibilità di presentare il ricorso contro la multa personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, è prevista dalla legge per evidenti ragioni di praticità. Molto spesso, infatti, il valore della multa è così basso da rendere assolutamente sconveniente il ricorso ad un avvocato di fiducia, il cui onorario, quasi certamente, risulterà superiore all'importo stesso della sanzione.
In questa pagina tratteremo brevemente del ricorso al Giudice di Pace.
Esso può essere presentato solo ed esclusivamente se non si è provveduto a pagare la contravvenzione. Nel caso tale pagamento sia avvenuto è come se si fosse ammesso di essere in torto e non si può più proporre alcun ricorso.
Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata.
Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, allora anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica.
I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto.
Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.
Al ricorso deve essere allegata la multa impugnata, nonchè tutti gli altri documenti che ritieni utili per sostenere le tue ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente.
All'atto della presentazione del ricorso, dovrai versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della multa che vuoi impugnare. Se tale valore è inferiore ad € 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di € 37. Se il valore della multa è compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di € 85. Se il valore della multa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 allora il contributo unificato sarà di € 206.
Se il valore del ricorso è superiore ad € 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di € 8,00.
Dopo aver presentato il ricorso, la causa verrà assegnata ad un Giudice, il quale, trascorso un pò di tempo, fisserà una udienza. La data di questa udienza sarà comununicata, a cura della cancelleria, a te ed al Comune.
ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 cpc e 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.
L'autorità che ha emesso la multa dovrà depositare entro 10 giorni prima dell'udienza tutti gli atti relativi alla contestazione (tuttavia, anche se questo termine non viene rispettato, il Comune non subisce particolari conseguenze negative).
Con la legge 120/2010 si è stabilito che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. Tale sospensione deve essere espressamente richiesta nel ricorso. Il questo caso il Giudice dovrà fissare l'udienza non oltre giorni 20 dalla presentazione del ricorso ed in quella udienza, nel contraddittorio tra le parti, deciderà se sospendere o meno l'efficacia dell'atto impugnato. Il presupposto perchè tale sospensione avvenga è che vi siano gravi e documentati motivi.
Non sei obbligato ad avvalerti dell'opera di un avvocato per stare in giudizio e, pertanto, puoi presentarti da solo all'udienza.
Ricorda che, qualora tu (o il tuo avvocato) non ti dovessi presentare all'udienza senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice confermerebbe automaticamente il verbale e tu avresti perso la causa. Questo, però, non accade in due casi: 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 2) Se comunque dalla documentazione da te allegata risulti la illegittimità della multa.
All'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure è possibile che il Giudice trattenga la causa per la decisione. In quest'ultimo caso, la causa si è conclusa e sarà emessa una sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la multa.
In questa pagina è presente un esempio di ricorso al Giudice di Pace.
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Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui
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Commenti
Può tentare l'appello, con la
Può tentare l'appello, con la richiesta che la causa sia rinviata al primo giudice, potendosi anche sostenere che la sentenza sia nulla, come l'udienza in occasione della quale è stata emessa.
doppia multa un ricorso?
Salve,
le scrivo perchè mi sono state contestate nello stesso giorno e dallo stesso agente due violazioni del cds: eccesso di velocità (141 co. 3 e 8 cds) e sorpasso non consentito(ex art 148 co. 10 e 16 cds). Posso ricorrere contro entrambe le multe con un unico ricorso (e quindi pagando un unico contributo unificato)?
Le descrivo brevemente la fattispecie: ritiene vi siano margini per proporre un ricorso?
Ho sorpassato in moto un carabiniere fuori servizio a bordo del proprio motociclo, su una strada priva della linea di mezzeria, successivamente mi sono fermato in una piazzola di sosta per sgranchirmi le gambe,il carabiniere in abiti civili mi ha raggiunto, si è fermato e minacciando di chiamare una volante ha preso il mio numero di targa sostenendo che mi avrebbe fatto perdere la patente per il mio sorpasso "sconsiderato" ed effettuato senza moderare la velocità e per aver omesso di azionare l'indicatore di direzione. Ha preteso anche che gli mostrassi la patente, sebbene non fosse nell'esercizio delle sue funzioni.
Attendo fiducioso una sua risposta.
Cordiali saluti
Non vedo margini per un
Non vedo margini per un ricorso. Il carabiniere, anche se è fuori servizio, può legittimamente contestare la violazione.
Sospensione patente e multa
Buon giorno,
il 27 di maggio ho avuto un incidente con una moto, in cui il motociclista ha subito danni gravi non gravissimi, i carrabinieri hanno stillato il verbale il 2 luglio, verbale che riporta la mia data di nascita e la via di residenza di mia madre(intestataria dell'auto, e non siamo residenti nello stesso comune) errate, il verbale è stato notificato a mia madre il 10 settembre mentre a me non è mai stato notificato.
Il 2 ottobre mi è stata recapitata una busta dai carrabinieri che mi invitano a recarmi in caserma per ritirare la notifica della sospensione della patente da parte della prefettura.
secondo lei ci sono gli estremi per ricorrere al giudice di pace? sia per i tempi che per gli errori?
e posso ricorrere in modo da bloccare l'ordinanza della prefettura nonostante non abbia mai ricevuto il verbale?
Grazie e a presto
diversi tipi di ricorso
buon giorno Avvocato, ho ricevuto un verbale di accertamento di infrazione dal comune di Milano. E' mia intenzione ricorrere e vorrei da lei conferma di avere capito bene un paio di cose.
Posso opporre ricorso rivolgendomi al Prefetto O al Giudice di Pace.
Nel primo caso il prefetto esamina il ricorso e decide basandosi esclusivamente su quanto scriverò nel ricorso. Se il ricorso viene rigettato, verrò condannata a pagare la contravvenzione raddoppiata e potrò ricorrere contro questa decisione presso il giudice di pace.
Nel secondo caso il giudice di pace esamina il ricorso durante un'udienza a cui potrò/dovrò partecipare. Se il ricorso viene rigettato il giudice di pace stabilisce un ammontare VARIABILE della contravvenzione (può andare dall'importo originario a un importo doppio più le spese legali sostenute dalla controparte, ancorché fino a un importo pari a quello della originaria contravvenzione).
e' CORRETTO? Grazie sin da ora per la risposta
Francesca
All'udienza dinanzi il
All'udienza dinanzi il Giudice di Pace DEVE partecipare. Il Giudice di Pace può stabilire l'ammontare della contravvenzione tra il minimo ed il massimo edittale(che può ben essere più del doppio dell'importo originario) , oltre eventualmente le spese.
grazie di nuovo
grazie di nuovo
mi viene notificata una multa
mi viene notificata una multa del 2008 di euro 286 che ora è diventata di 1110 euro a causa del ritardo,della mancata indicazione di chi era alla guida etc..nel 2008 avevo residenza in un comune ma in realtà ho sempre abitato in altro comune quindi non ho mai ricevuto la multa anche se la polizia mi ha detto che dopo la compiuta giacenza della raccomandata loro la considerano notificata ma io non ho mai ricevuto nulla..è giusto che debba pagare una cifra triplicata se non ho mai ricevuto la multa?
Si, è dovere di ogni
Si, è dovere di ogni cittadino rendersi reperibile. Questo significa, tra le altre cose, comunicare agli uffici competenti quando si cambia residenza. In caso contrario non possono che accettarsi le conseguenze negative del proprio operato.
Le notifiche possono ben perfezionarsi anche senza la materiale conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
prescrizione cartella equitalia multa c.d.s.
Ho ricevuto in data 29-9-2012 una cartella equitalia per una multa per violazione del codice stradale del 2-10-2004 con notifica nel 2005 (non c'è data esatta di notifica). La notifica io non l'ho mai ricevuta. Perchè è stata inviata ad un vecchio domicilio (scritto nella cartella) che avevo cambiato e regolarmente segnalato nel 2003.
Iscrizione a ruolo del 29-09-2008. Per me è chiaramente prescritta.cosa devo fare?
A chi mi devo rivolgere a equitalia? alla polizia municipale? al giudice di pace?
al prefetto?
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