Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il ricorso al Prefetto contro la multa



Abbiamo già discusso qui della possibilità di opporsi ad una multa, presentando ricorso al Giudice di Pace. Adesso parleremo del ricorso al Prefetto contro la multa. Precisiamo subito che esso è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Questo significa che non puoi presentare entrambi i ricorsi, devi sceglierne necessariamente uno. Inoltre, si tratta di un ricorso di tipo amministrativo e non giurisdizionale. Il ricorso deve essere presentato al Prefetto competente per il territorio entro il quale ricade il Comune ove è stata elevata la contravvenzione e può essere spedito per posta, oppure consegnato personalmente presso l'ufficio. Il termine di presentazione è di 60 giorni, decorrenti dall'accertamento della violazione (se questa è stata immediatamente contestata al trasgressore) o dalla ricezione della notifica del verbale (se la violazione è stata accertata nell'assenza del trasgressore o comunque per il proprietario non trasgressore che abbia ricevuto la notifica). A differenza del ricorso al Giudice di Pace, il termine non rimane sospeso durante il periodo feriale compreso tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Se il termine scade in un giorno festivo, ovviamente, esso si intende automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo. Il ricorso può essere spedito per raccomandata o consegnato personalmente presso il competente ufficio e può essere presentato direttamente al Prefetto, oppure all'organo che ha elevato la contravvenzione. In questo ultimo caso, l'organo accertatore si preoccuperà di trasmettere il ricorso al Prefetto. Nel ricorso, puoi inserire la richiesta di essere convocato e sentito per meglio esporre le tue ragioni. Se il Prefetto accoglie il ricorso, emette un'ordinanza di archiviazione della sanzione amministrativa opposta. Se, al contrario, il Prefetto rigetta il ricorso, allora la sanzione si raddoppia automaticamente. Ciò avviene a differenza dal ricorso al Giudice di Pace, in seno al quale, se il Giudice rigetta la richiesta di annullamento del verbale, determina la sanzione a sua completa discrezione, tra il minimo ed il massimo edittale. Il ricorso al Prefetto non ha alcun costo, se non quello della raccomandata (sempre che non sia consegnato personalmente). La decisione del Prefetto deve essere adottata entro un termine perentorio. Altrimenti, il ricorso si intende automaticamente accolto. Ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo.
L'ordinanza con la quale il Prefetto decide il ricorso deve essere notificata, a pena di nullità, entro 150 giorni dal momento in cui è stata emessa. Contro l'ordinanza del Prefetto, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stessa può essere proposto ricorso al Giudice di Pace, con le stesse identiche modalità del ricorso contro il verbale, già spiegate qui. Tipico motivo di impugnazione dell'ordinanza Prefettizia dinanzi al Giudice di Pace è il mancato rispetto dei termini più sopra indicati.

Per un esempio di ricorso al Prefetto clicca qui Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui


Commenti

gentile avvocato.ho ricevuto un verbale di accertamento per violazione (sosta in zona riservata ad invalidi )oltre i 90 giorni,ho presentato ricorso al prefetto entro i termini ,ma e stato respinto con motivazione ,i motivi adotti nell'assunto difensivo non rivestono sufficiente rilievo giuridico, chiedo :è consigliabile porre ricorso al giudice di pace? come?premetto che all epoca dei fatti ero in possesso di permesso di sosta in aree riservate ai disabili che pero dimenticai di esporre (anche se il permesso era scaduto e nel ricorso non feci presente che ne ero in possesso),disabile ancora in vita e convivente, la ringrazio per una risposta

Non è possibile dare una risposta senza vedere le carte.
Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato che possa seguirla dal vivo.

Salve Avvocato, sono stato fermato dopo essere stato fotografato da autovelox mobile posizionato sul raccordo tangenziale est Milano, uscita corvetto. Limite 50, velocità 100. É consigliabile fare ricorso al prefetto in virtù dell'assenza di segnalazione dello stesso autovelox?

No, il ricorso al prefetto per un motivo del genere lo perde quasi sicuramente.
Faccia il ricorso al giudice di pace.
Saluti.

Buonasera avvocato,
ho ricevuto una notifica per superamento dei limiti di velocità, nel comune di Milano, ma accedendo al sito del comune di Milano, non ho modo di vederla per problemi legati al loro archivio.

Dal verbale non c'è indicata altra soluzione per prenderne visione.
Quindi, come faccio a verificare che la foto corrisponda con la mia targa?
Posso provvedere con un ricorso?

Anche per il semplice fatto che i 5 gg. scadranno domani, ed essendo la foto non disponibile, non posso usufruire del pagamento ridotto, qualora fosse corretta.

Cosa mi consiglia?
Grazie

Buongiorno Avvocato,
ho ricevuto una multa dal comune di milano per l'infrazione rilevata da dispositivo autovelox fisso.
l'infrazione è stata rilevata il 10.06.2014. Il verbale di accertamento afferma che il verbalizzante
ha accertato in data 12/11/2014 e da questa data decorrono i 90 giorni previsti per la notifica.
la notifica è avvenuta per raccomandata consegnata dalle poste il 02/12/204.
è corretta l'interpretazione del comune di milano che fa decorrere i 90 giorni non da quando
l'autovelox accerta l'infrazione ma da quando il verbalizzande elabora i dati dell'autovelox?
in questo modo i giorni da 90 possono diventare infiniti.
Inoltre, la violazione contestata determina la decurtazione di n. 3 punti nella patente.
Faccio presente che ho già pagato la multa, scontata del 30% ( 131,60).
Quanto sopra, Le chiedo se è possibile fare ricorso al Giudice di Pace o al prefetto per l'annullamento del del verbale con conseguente rimborso di quanto pagato, oppure, per la NON decurtazione dei punti sulla patente.
Grazie per la cortese risposta

Il vigile ha ragione, tuttavia è di questi giorni una sentenza della cassazione che dice che anche se non c'è un termine preciso entro il quale deve avvenire l'accertamento, questo comuqnue deve avvenire entro un tempo ragionevole. E' compito del giudice di merito (cioè il singolo giudice di pace di volta in volta chiamato a decidere) stabilire se nei singoli casi il lasso di tempo intercorso tra la commissione e l'accertamento è congruo.

Non ci sono ancora sentenze dei giudici di pace, perchè la sentenza della corte di cassazione è di questi giorni.

In effetti 5 mesi per controllare i dati di un autovelox sembrano molti anche per una città come Milano, se ha voglia di fare la "cavia" quindi può tentare un ricorso al giudice di pace (non si sogni nemmeno quello al prefetto... è sconfitta sicura).

Saluti.

Grazie Avvocato, per la sua cortese risposta.
Le chiedo, nell'eventuale ricorso al Giudice di Pace, si deve chiedere il rimborso della multa già pagata con la conseguente non decurtazione dei punti dalla patente? oppure, soltanto la non decurtazione dei punti' visto che la multa è stata già pagata.
Grazie.

Buongiorno Avvocato,
ieri ho ricevuto una multa di 164 Euro e 6 punti della patente per transito con il rosso ad un semaforo.
Il transito con il rosso è avvenuto perché ho iniziato ad invadere l’incrocio con il semaforo giallo ma essendo la coda continua anche dopo il semaforo non ho potuto completare il transito.
Ho spiegato la cosa al verbalizzante (facendola annotare sul verbale) ma mi ha stizzito subito dicendo che avrei potuto fare tutte le osservazioni su un eventuale ricorso.
Il vigile trovandosi in fila, nella sua auto, in attesa del verde (nella parte perpendicolare a me) ha probabilmente pensato che io mi beffassi di loro e quindi mi ha trattato ‘male’.
In realtà io non ho visto la loro auto, ma soprattutto sono un guidatore molto rispettoso, non ho mai perso un punto della patente e non ho attraversato l'incrocio in modo né pericoloso né irresponsabile perché andavamo a passo d’uomo.
Le chiedo quindi se mi consiglia di proporre ricorso e con quali possibilità di spiegare la mia buona fede.
La ringrazio e la saluto cordialmente.

Con il semaforo giallo, contrariamente a quello che generalmente si pensa, NON SI deve impegnare l'incrocio. Il giallo serve solo a permettere di passare a chi ha GIA' impegnato l'incrocio (essendo passato quando ancora era verde) o a chi si trova in condizioni di NON POTERE FRENARE senza mettere in pericolo se stesso e gli altri.

Se lei può frenare in tempo, al giallo deve fermarsi. La tipica azione di accelerare quando si vede il giallo è una violazione della legge. Il giallo non vuol dire: "affrettati che sta arrivando il rosso"; vuol dire: "fermati, passa solo se non puoi frenare".

Quindi, al di là del fatto che lei sia rimasto intrappolato nell'incrocio per la coda, non doveva proprio passare. Doveva fermarsi al giallo.

Se fosse passato con il verde e non con il giallo, per la cronaca, avrebbe avuto qualche speranza, perchè ricordo che esistono alcune sentenze che statuiscono che se qualcuno passa con il VERDE (non il giallo) e rimane intrappollato nell'incrocio, l'eventuale multa è illegittima.
Saluti.

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