Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La Rottamazione ter (2019)



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Indice:
  • Introduzione
  • La rottamazione in generale
    • Rate e interessi
    • La dichiarazione
    • Gli effetti della dichiarazione
    • In caso di rateizzazione ordinaria in corso
    • In caso di pagamenti parziali
    • Fallimenti e crisi da sovraindebitamento
    • Art. 4
    • Quando si decade dal beneficio?
  • Un po' di storia...
  • Ripescaggi...
  • Per gli Enti creditori che non si avvalgono di Equitalia o Riscossione Sicilia Spa?
  • Cosa succede alle liti pendenti?
Introduzione

In questo articolo, vi parlerò della c.d. rottamazione ter, cioè della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione.
Come il nome suggerisce, si tratta della terza versione dell'istituto, potremmo dire del terzo episodio di una lunga e fortunata saga.
L'istituto infatti, nella sua versione originaria, è stato introdotto con l'art. 6 del D.l. 193/2016, mentre l'attuale versione è disciplinata dall'art. 3 del dl 119/18, per come modificato dal c.d. decreto semplificazioni (D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019).

Innanzitutto, tratterò degli elementi fondamentali della rottamazione nella sua versione attuale. Poi farò un breve riassunto del percorso che ha portato alla rottamazione ter, passando per la prima e la bis.

Lo ritengo utile per evidenziare le importanti novità che l'attuale versione della rottamazione ha introdotto rispetto alle precedenti.

Ed infatti nell'attuale versione, il legislatore ha, da un lato, previsto la rottamazione per tutti i carichi affidati tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 che non erano stati oggetto di precedenti rottamazioni, perché semplicemente il debitore non vi aveva aderito e, dall'altro lato, è intervenuto sulle precedenti rottamazioni in vari modi che vedremo più avanti.
Poi tratterò in particolare gli effetti della rottamazione sulle liti pendenti.

La rottamazione in generale

In linea generale, la rottamazione è la possibilità data al debitore di stralciare la propria posizione nei confronti dell'Agente della Riscossione, mediante il versamento delle somme originariamente iscritte a ruolo dagli Enti Creditori per capitale ed interesse, oltre l'aggio maturato su tali somme nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e, ove sussistenti, le spese per l'esecuzione forzata, affrontate dall'Agente della Riscossione.

Lo stralcio, pertanto, ha ad oggetto gli interessi maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento (art. 30 dpr 602/73) e le sanzioni iscritte a ruolo dagli Enti Creditori.

Quindi il contribuente deve pagare le seguenti somme:

  1. Capitale iscritto a ruolo dall'Ente Creditore;
  2. Interessi maturati prima dell'iscrizione a ruolo ed iscritti a ruolo dall'Ente Creditore;
  3. Spese di notifica della cartella di pagamento;
  4. Eventuali spese per procedure esecutive;
  5. Aggio maturato in favore dell'Agente della Riscossione sulle somme di cui ai punti 1 e 2;

Al contribuente, invece, verranno condonate le seguenti somme:

  1. Sanzioni iscritte a ruolo dall'Ente Creditore;
  2. Interessi maturati dopo la notifica della cartella di pagamento.

La definizione si applica ai crediti di natura tributaria, ai contributi e premi ad enti previdenziali ed alle sanzioni per violazioni del codice della strada. Le altre tipologie di credito sono escluse.

Per i carichi di natura previdenziale, per sanzioni si intendono le “sanzioni e somme aggiuntive” previste dall'art. articolo 27, comma 1, d.lgsl. 46/99.

Mentre per le sanzioni per violazioni al codice della strada (per le quali non ci sono sanzioni sul mancato pagamento delle... sanzioni) sono stralciate (a parte ovviamente gli interessi successivi alla notifica della cartella di pagamento) le somme dovute a norma dell'art. 27 dpr 689/81.

Ed invero, quando non si paga una multa stradale, la somma dovuta aumenta del 10% ogni sei mesi, a far data dal giorno in cui la sanzione è diventata definitiva e fino all'iscrizione a ruolo.
Orbene, queste maggiorazioni del 10% costituiscono ciò che viene condonato in caso di multa stradale.

Le sanzioni di natura diversa da quella appena elencata non possono essere definite.

Non sono oggetto di definizione, altresì, i seguenti crediti specificatamente indicati dal legislatore:

  1. debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali (si tratta di crediti di di pertinenza dell'Unione Europea, esempio dazi per il commercio con paesi terzi - spettanti di diritto senza che occorra un'ulteriore decisione delle singole autorità nazionali);
  2. IVA all'importazione;
  3. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  4. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  5. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

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Rate e interessi

Le somme dovute possono essere versate in unica rata oppure fino a 18 rate (in 5 anni), con gli interessi del 2% a partire dall'agosto del 2019.
La prima e la seconda devono essere di importo pari al 10% del debito e scadono il 31 luglio ed il 30 novembre 2019
Le altre rate scadono a febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno, a partire dal 2020.

La dichiarazione

Alla definizione agevolata si accede attraverso una dichiarazione da parte del contribuente, che deve avvenire entro il entro il 30 aprile 2019, con la quale lo stesso deve dichiarare quante in quante rate preferisce dilazionare il pagamento e se ci sono in corso giudizi pendenti. In tale ultimo caso il contribuente si impegna a rinunciare all'azione. Come dicevo, più avanti vedremo gli effetti della definizione agevolata sulle liti pendenti.

Entro il 30 giugno l'Agente della Riscossione comunicherà l'esito della domanda, l'ammontare e le scadenze delle rate.

Gli effetti della dichiarazione

La dichiarazione ha, innanzitutto, l'effetto di sospendere i termini di decadenza e prescrizione in corso.

Inoltre:

  1. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione;
  2. Secondo un chiarimento dell'agenzia, il pagamento della prima rata inoltre sospende i fermi in corso.

  3. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  4. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; sempre che non ci sia già il primo incanto con esito positivo, le procedure si estinguono con il pagamento della prima rata;
  5. il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter (compensazione in caso di credito di imposta) e 48-bis (pagamenti della P.A) del DPR n. 602/73;
  6. Si può rilasciare il DURC, che verrà però annullato in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.

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In caso di rateizzazione ordinaria in corso

Possono essere definiti anche i carichi per i quali sia in corso l'ordinaria rateizzazione prevista dall'art. 19 dpr 602/73. Con la presentazione della domanda tali rateizzazioni sono momentaneamente sospese e saranno poi del tutto annullate e sostituite dalla rottamazione, con il pagamento della prima rata.

Se il contribuente, entro il 30 aprile 2019, rinuncia alle eventuale richiesta già inviata, può continuare ad utilizzare il precedente piano di dilazione ordinario.

È possibile proseguire con la precedente rateizzazione, anche in caso di mancato accoglimento della richiesta di rottamazione da parte dell'Agente della Riscossione.
Condizione indispensabile per proseguire con la precedente rateizzazione, in tal caso, tuttavia è che il contribuente fosse in regola con i pagamenti delle rate fino alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”. In presenza di rateizzazioni dalle quali sia già decaduto, al contrario, prima di ottenere una nuova rateizzazione, il contribuente dovrà saldare integralmente le rate scadute.

In caso di pagamenti parziali

Se il debitore ha già parzialmente pagato le somme oggetto di relative alla rottamazione per determinare la somma dovuta, si sottrae quanto già versato per capitale, interessi precedenti l'iscrizione a ruolo, aggio e spese di notifica cartella e procedura esecutiva; quanto già versato per interessi successivi alla notifica della cartella e sanzioni, che sono le due voci che sarebbero condonate, invece, resta definitivamente acquisito.

Se il debitore, invece, ha già pagato tutte le voci relative a capitale, interessi precedenti l'iscrizione a ruolo, aggio e spese di notifica cartella e procedura esecutiva (cioè tutte le voci che, in base alla rottamazione, dovrebbe versare) e deve ancora pagare solo le somme per sanzioni e interessi (cioè le voci che sarebbero condonate), egli può ottenere l'agevolazione (e quindi non versare alcuna ulteriore somma) ma deve effettuare la dichiarazione entro il 30 aprile 2019.

Fallimenti e crisi da sovraindebitamento

La domanda di adesione può riguardare anche somme oggetto di procedura concorsuale, nonché oggetto in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa.

In tali casi, alle somme occorrenti per aderire alla definizione si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis della legge fallimentare.

La domanda può avere ad oggetto anche i carichi che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012 numero 3 (cioè ai sensi della normativa sulla crisi da sovraindebitamento).
In tal caso, il pagamento del debito, anche falcidiato, avviene con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

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Art. 4

La definizione agevolata, avviene sempre al netto di quanto disposto dall'art. 4 del dl 119/18.
Tale norma, infatti, ha previsto lo stralcio automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 24/10/18, inferiore ad euro mille. Quindi si stralciano questi crediti e su quel che rimane si può ottenere la rottamazione.

Quando si decade dal beneficio?

Si decade dal beneficio della definizione agevolata, se si omette il pagamento o non si paga interamente una rata, purchè però siano trascorsi più di 5 giorni dalla scadenza. Se si paga entro i 5 giorni non si decade.

Quando si decade, ricominciano i termini di prescrizione e decadenza, le somme versate sono definitivamente acquisite e non si può più far ricorso alla dilazione ordinaria.

Un po' di storia...

Adesso facciamo un po' di storia, cosa che ritengo utile, come dicevo, per inquadrare e comprendere a fondo questo ultimo episodio della saga e cogliere appieno i tanti vantaggi per il contribuente che ha introdotto.

Nella versione originale (per come definita in sede di conversione del decreto), che si applicava ai carichi affidati alla riscossione tra il 2000 ed il 2016 era previsto che il pagamento avvenisse in 5 rate (3 nel 2017 e 2 nel 2018) così determinate:

  1. per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate e' fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  2. per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e' fissata nei mesi di aprile e settembre.

Gli interessi erano quelli dell'art. 21 del dpr 602/73 (cioè del 4.5% annuo).

Bastava saltare una sola rata per perdere il beneficio.

Poteva essere richiesta anche da chi aveva già un piano di rateizzazione ordinario in corso, purchè risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016.

Successivamente, il legislatore è intervenuto con il d.l. 148/17. Il secondo episodio della saga.

Con questo intervento ha sostanzialmente esteso la prima rottamazione.

Innanzitutto, ha spostato al 7 dicembre 2017 tutti i termini delle 3 rate del 2017 della rottamazione originaria e ha spostato al 31 luglio 2018 il termine della rata 2018 che sarebbe scaduta ad aprile.

Poi ha riaperto le porte della rottamazione a:

  1. tutti i carichi affidati dal 1 gennaio 2017 fino al 30 settembre 2017, anche per chi non era in regola con le rate di precedenti piani ordinari. Potremmo chiamare questa categoria di soggetti i "nuovi rottamati;
  2. tutti i contribuenti che avevano chiesto di aderire alla rottamazione originaria, ma non avevano ottenuto il beneficio in quanto avevano in corso precedenti piani di rateizzazione ordinaria, per i quali il debitore non aveva pagato le rate fino al dicembre 2016. Potremmo chiamare questa categoria "gli esclusi;
  3. Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2016 per i quali il contribuente semplicemente non aveva aderito alla prima rottamazione.Potremmo chiamare questa categoria "i pentiti;

Gli interessi della rottamazione bis rimanevano quelli dell'art. 21 (quindi il 4.5% annuo, come per la prima rottamazione)e le rate erano 5, distribuite come segue: luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Tuttavia, le suddette rate erano valide solo per i "nuovi rottamati", mentre per i "pentiti" e gli "esclusi" era prevista una differente distribuzione delle rate.

Infatti, innanzitutto, gli "esclusi", per aderire alla rottamazione bis dovevano pagare entro 31 luglio 2018, in unica soluzione, l'importo scaduto dei precedenti piani di rateizzazione, pena l'improcedibilità della domanda di adesione alla bis.

Pagate le somme scadute delle precedenti rateizzazioni entro il suddetto termine, gli "esclusi" potevano accedere alla rottamazione bis pagando il rimanente come segue:

  1. in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
  2. entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

Le stesse rate valevano per "pentiti", che a differenza degli esclusi, tuttavia, non avevano nulla da pagare entro il 31 luglio 2018.

Quindi chi era stato escluso dalla prima rottamazione, perché non in regola con precedenti rateizzazioni, per accedere alla bis (gli "esclusi") doveva pagare le rate scadute entro il 31 luglio 2018.

Poi sia tali "esclusi" sia quelli che semplicemente non avevano aderito alla prima "pentiti", potevano usufruire di 3 rate invece delle 5 assicurate ai "nuovi rottamati".

E arriviamo così al terzo episodio della saga, quello attuale.

Questa versione dell'istituto è nettamente più conveniente rispetto alle precedenti.

Questo è un fatto, al di là di cosa si pensi sulla opportunità di introdurre nell'ordinamento provvedimenti di condono, quale la rottamazione certamente è, al netto degli slogan delle parti politiche. Io, per esempio, ritengo che istituti del genere siano assolutamente dannosi e non dovrebbero mai essere confezionati dal legislatore.

Ora, mentre la rottamazione bis aveva per lo più esteso la platea della rottamazione originale, questa ultima versione dell'istituto (la ter, quella attuale) non solo consente l'accesso, senza limitazioni, per tutti i carichi affidati in riscossione tra il 31 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, nè si limita a ripescare, come vedremo, chi si era perso le precedenti puntate, ma ha introdotto delle novità sostanziali, tanto che più correttamente dovremmo, secondo me, chiamare questa versione dell'istituto rottamazione 2.0, piuttosto che rottamazione ter.

Infatti, innanzitutto, in linea generale, questa ultima versione si applica ai carichi 2000/2017 quindi chi semplicemente non aveva richiesto di accedere alla rottamazione nelle precedenti versioni può effettuare la richiesta per accedere a quella attuale.

Mentre, come abbiamo visto, nella versione n. 2 ciò avrebbe comportato un regime meno favorevole nella distribuzione delle rate, in questa versione non c'è tale differenza di trattamento.

Inoltre, nella versione attuale, le rate sono 18 in 5 anni (2 per il primo anno e 4 per i 4 anni successivi) e gli interessi fissati 2% annuo, invece che quelli dell'art. 21 dpr 602/73 (4.5% annuo).

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Ripescaggi...

La rottamazione ter, o, come l'ho ribattezzata, 2.0, poi si occupa anche di chi aveva aderito alle precedenti rottamazioni.

In particolare il legislatore ha fissato uno spartiacque al 7 dicembre 2018. Da un lato ha messo coloro che, entro quella data erano riusciti a mettersi in regola con le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 della rottamazione bis. Dall'altro lato ha messo quelli che non sono riusciti a mettersi in regola con tali pagamenti entro quella data.

Orbene, per chi si è messo in regola il legislatore ha previsto che la somma restante sia dilazionata in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

Questi contribuenti non devono fare alcuna richiesta di adesione, in quanto sono automaticamente ammessi alla ter. Semplicemente, l'Agente della Riscossione, entro il 30 giugno 2019, invierà una comunicazione con le nuove rate.

Resta comunque salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione.

Chi, invece, non si è messo in regola con le rate della precedente rottamazione entro il 7 dicembre 2018, può comunque accedere alla rottamazione ter ma con un piano di rateizzazione meno conveniente. Infatti potrà usfruire di un numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Quindi per chi non si è messo in regola entro il 7/12/18 le rate sono meno vantaggiose rispetto a chi si è messo in regola, perché dovrà pagare, invece che in 5 anni (10 rate, 2 per anno) in soli 3 anni (10 rate 2 nel 2019 e 4*2 negli anni restanti).

Quanto sopra è stato aggiunto con il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019).

Questi soggetti, inoltre, a differenza di quelli che erano in regola il 7 dicembre 2018, devono fare la richiesta per accedere al beneficio, entro il 30 aprile 2019.

Possono aderire poi alla rottamazione ter tutti i contribuenti che, per un motivo o per un altro sono decaduti dalla precedenti rottamazioni.
Quindi, non solo i contribuenti che sono decaduti dalla prima rottamazione, ma anche tutti quei contribuenti che, essendosi visti rigettare l'istanza di adesione alla prima rottamazione (per non aver pagato tutte le rate scadute a fine 2016), hanno presentato domanda di accesso alla rottamazione bis, ma non vi hanno potuto accedere in quanto poi - entro lo scorso luglio- non hanno pagato in un'unica soluzione le rate scadute a fine 2016. Anch'essi potranno accedere automaticamente alla nuova rottamazione ter.

Per queste due categorie le rate sono le ordinarie 18 al 2% da agosto 2019.

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Per gli Enti creditori che non si avvalgono di Equitalia o Riscossione Sicilia Spa?

A differenza di quanto previsto con le precedenti rottamazioni, con la ter nulla è disposto circa gli enti territoriali che non si avvalgono della riscossione mediante ruolo (e che riscuotono quindi le proprie entrate con l'ingiunzione fiscale o altre modalità).

Con le precedenti rottamazioni era previsto che essi fossero liberi di decidere, secondo proprie modalità, se stralciare le sanzioni, così ottenendo un effetto identico a quello della rottamazione ma questa possibilità, per quel che mi risulta, non è prevista per la rottamazione ter.

Cosa succede alle liti pendenti?

La dichiarazione di adesione, come dicevo, comporta l'obbligo di rinunciare alla lite pendente.

Innanzitutto, dietro deposito in giudizio della domanda, il Giudice sospende il processo.

Una volta definita la posizione, cioè versate tutte le rate, il giudizio si estinguerà, ma a tal fine è necessario dare prova del pagamento di quanto dovuto depositando la documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Qui sorge un problema. E cioè cosa avviene delle spese processuali?

Ed infatti, il legislatore fa chiaramente ed inequivocabilmente riferimento all'istituto della estinzione del giudizio, a seguito di rinuncia.

Ora, sia nel processo tributario, che in quello civile, tale tipo di estinzione comporta il pagamento delle spese a carico del rinunciante in favore delle altre parti, salvo solo il caso (secondo orientamento della Cassazione) in cui la rinuncia sia stata notificata alle altre parti prima della costituzione di esse. Ciò perché in tal caso le altre parti sono state messe nella condizione di evitare comunque attività processuale.

Infatti, per il processo civile, l'art. 306 comma 4 del c.p.c. dispone che le spese siano a carico del rinunciante salvo diverso accordo tra le parti.

Per il processo tributario c'è una norma sostanzialmente identica: l'art. 44 dlgsl 546/92.

Stando al tenore letterale del combinato disposto della norma sulla rottamazione e delle norme che regolano il caso di estinzione per rinuncia della parte, sia nel giudizio civile che in quello tributario, il contribuente che aderisca alla rottamazione dovrà versare le spese processuali.

Le norme suddette infatti, sembrano non lasciare potere discrezionale al giudice.

Per il processo in Cassazione, invece, si applica l'art. 391 c.p.c. che regola, appunto, l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.

A differenza di quanto avvenga per il giudizio di merito (tanto tributario che civile) la norma che regola l'istituto nell'ambito del giudizio di cassazione sembra lasciare discrezionalità alla Corte circa le spese di giudizio. L'art. 391 c.p.c., infatti, dispone che in tal caso la Corte "può condannare il rinunciate a versare le spese", non "deve".

Nel giudizio in Cassazione, pertanto, la Corte dovrebbe a mio parere applicare sempre il principio della soccombenza virtuale per disciplinare le spese di giudizio.

Queste quindi sono le norme: condanna automatica nel giudizio di merito ed eventuale, in quello di Cassazione.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha emesso al riguardo sentenze contrastanti.

In particolare con la sentenza n. 10198/2018 la Corte ha deciso che nel caso di estinzione del giudizio a seguito di rottamazione le spese vanno sempre e comunque compensate.

La sentenza, per la verità, si riferisce all'art. 391 c.p.c. che regola il caso del processo in Cassazione (in quanto l'estinzione era avvenuta dinanzi la Corte di Cassazione e non nei precedenti gradi), nel quale il Giudice, come abbiamo detto, gode di una certa discrezionalità. Tuttavia, il principio enucleato dalla Corte è applicabile in generale anche al processo di merito.

Con questa sentenza, infatti, la Corte ha argomentato che le spese dovrebbero essere in ogni caso compensate, per rispettare la ratio impressa dal legislatore all'istituto della rottamazione. Infatti, secondo questa visione, il legislatore avrebbe voluto limitare il pagamento delle somme, alle sole voci indicate nella legge: capitale, interessi, aggio e spese di notifica/procedura esecutiva. E aggiungere le spese processuali violerebbe tale ratio.

Questa argomentazione la trovo particolarmente debole, perché si può, anche più convincentemente, argomentare l'esatto contrario.

Cioè: il legislatore fa chiaro ed esplicito riferimento alla estinzione per rinuncia, senza precisare niente altro. Ciò significa che il legislatore ha voluto ricomprendere anche le spese processuali nelle somme da versarsi.

Tra l'altro tale soluzione è in linea con le altre disposizioni della rottamazione, in particolare quella che obbliga al pagamento delle spese affrontate per il pignoramento, la notifica o comunque le procedure esecutive. Non si capisce, infatti, perché mai le spese per procedure esecutive dovrebbero essere rimborsate e quelle affrontate per il processo no.

Sembra al contrario che il legislatore abbia voluto tenere indenne l'Agente della Riscossione dalle conseguenze pregiudiziali (in termini di cassa) della rottamazione.

Quelle processuali, sono a tutti gli effetti spese affrontate dall'Agente della Riscossione in conseguenza dell'attività di riscossione mediate ruolo e da questo punto di vista, mi sembra più coerente e logico ammetterne la ripetizione.

In tale ultimo senso segnalo le sentenze n. 8377/17 (per la verità si fa riferimento alla soccombenza virtuale, trattandosi anche in questo caso di estinzione avvenuta in Cassazione, ma il punto è che la Corte ammette la ripetibilità delle spese ed esclude la compensazione automatica) e n. 18432/17

Queste ultime due sentenze sono, a mio parere, più rispettose della lettera della norma e della ratio della stessa. Tuttavia, merita considerazione l'esigenza sottolineata dalla Corte del 2018 di far si che il contribuente possa sin dall'inizio sapere alla precisione quanto deve sborsare.

In conclusione, quindi, consiglio di avvertire i propri clienti che nel caso di adesione alla rottamazione, qualora il Giudice dinanzi al quale si procede facesse proprio tale orientamento, rischierebbero la condanna alle spese.

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