Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Riscossione Mediante Ruolo





Commenti

Prima faccia il ricorso, inserendo in esso una richiesta di sospensione, e DOPO - e solo se non ottiene la sospensione - chieda la rateizzazione. In questo modo si assicura che il suo comportamento non potrà in alcun modo essere interpretato come riconoscimento del debito.

Egregio avvocato sono un padre di famiglia le spiego cosa mi è accaduto, mio figlio nel aprile 2007 ha preso una multa all'interno del autobusn in quanto sprovvisto di biglietto, tale multaè stat notificata all'istante a mio figlio ma lui penso se ne sia sbarazzato per non farmi sapere nulla e nel fra tempo non mi è mai arrivata e ne io sapevo nulla... tanto è vero che oggi ottobre 2014 mi è arrivata la notifica di Equitalia con l'importo di 154.00 e ho chiesto spiegazione a mio figlio che mi ha riferito dell'accaduto sopraindicato .Ora io sapevo che multe e verbali passati 5 anni andavano in prescrizione, non avendo mai avuto nessuna notifica attinente a tale evento mi chiedevo se fosse giusto pagarla o meno e se no come comportarmi. La ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi le porgo distinti saluti

Si se non è stata effettuata alcuna notifica il credito è palesemente prescritto.
Può esercitare azione di opposizione all'esecuzione con citazione dinanzi il giudice di pace.

Buongiorno Avvocato verso la fine di luglio mi è stata recapitata una cartella da equitalia che specificamente sono di 3 contravvenzioni cod. Strada una del 1999 , 2001, 2006 e l'Iva del 1996 e del 1995. Io ho fatto e mi hanno accettato una chiusura retroattiva con validità a dal 5.11.97 la società era stata aperta nel 25, 3, 1994. Non sto a spiegare chi gestiva l'azienda. Per quanti riguarda la multa del 1999 che di e3983, 43mi dicono che mi sono state notificate il 20, 4, 2004. Quella del 2001 notificata il28,1, 2009 di e1034, 49 l'altra del 2006 notificata il 28, 02, 2009 di e1228, 53. Per quanto riguarda l'Iva del 1995 dicono che mi è stata notificata il 20, 4, 2004 di e3270, 50 e quella del 1996 notificata il 20, 4, 2004 di e552,22. Scrivo dicono perché a me no è stato notificato nulla dato che avevo cambiato casa. Se non ho capito male dovrebbero essere fuori tempo tecnico e qundi non valide. Sono passati naturalmente più di30 giorni per muoversi. Purtroppo mi hanno consigliato male e mi sono fidato. Posso fare qualcosa per tutelarmi? Ora vivo in separazione dei beni in un appartamento sotto dei miei suoceri e o paura che gli possano fare il sequestro dei mobili se non pago. L'appartamento è loro ma lo hanno dato in comodato a mia moglie solo al comune e abbiamo un bambino di 5 anni.
Grazie per la sua disponibilità

E' molto difficile che venga eseguito un pignoramento mobiliare da parte di equitalia, quindi può stare tranguillo.
Nel merito, deve necessariamente chiedere le relate di notifica degli atti per sapere se è intervenuta prescrizione.

Per quanto riguarda le multe si può agire con opposizione all'esecuzione senza limiti di tempo. Per l'iva bisogna fare il ricorso alla commissione tributaria provinciale entro 60 giorni, ma il termine è sospeso nel periodo feriale, tra il 1 agosto ed il 15 settembre, quindi potrebbe essere ancora in tempo. Le consiglio di recarsi da una avvocato dal vivo il prima possibile.

Salve Avvocato

uno zio morto da poco ci ha lasciato un debito nei confronti dell'inps. di 18 anni di contributi. Lui in pratica ha realmente finito di lavorare fine 1998 ma non ha mai denunciato la chiusura dell'attività. Dal 2006 prendeva la pensione, ma dopo la sua morte abbiamo verificato che nel 2006 firmò erroneamente una carte di aver terminato l'attività, senza porre alle note che non esercitava la stessa dal 1998 creando così un debito di 18 anni di contributi. L'inps gli riconosce la pensione fino al 1998 e la concede ma per gli anni mancanti non gli vengono riconosciuti nella pensione. Quindi la domanda è: Come è possibile ora che è morto richiederci a noi eredi il pagamento di 18 ani di contributi senza che lui abbia effettivamente non versato contributi, non aveva percepito la pensione per gli anni che inps chiede i contributi, non può percepire la pensione (semmai) di 18 anni che potrebbe avere se si pagassero tali contributi perchè è morto; e noi, inoltre, abbiamo prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che lui non esercitava l'attività dal 1998 nel locale dove lavorava. nel 2006 prende la pensione dal proprietario del locale officina di meccanico dove lavorava ci hanno rilasciato.
Cosa dobbiamo fare? un sindacato dice che non si può fare nulla. Cosa possiamo chiedere? con quale modulo o riferimento di legge possiamo essere esentati o forse bonificati di uno sconto? Grazie per l'attenzione. Saluti Daniel

Purtroppo l'unica cosa che potete fare (se siete ancora in tempo, verificate con un avvocato dal vivo) è accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario. Cioè accettare l'eredità ma rispondere dei debiti del defunto solo entro i limiti dell'attivo ereditato.

Se non c'è attivo, allora l'unica cosa da fare è non accettare l'eredità.

Ripeto: verificate con un avvocato se siete ancora in tempo per fare una cosa del genere. Ne dubito, ma val la pena tentare.

Salve,mi è arrivato un fermo amministrativo per delle cartelle che presumo possano essere contestate. Prima di procedere con eventuali azioni legali vorrei sapere delle cose.
1) cartelle equitalia inps e camera di commercio la prescrizione è 5 o 10 anni?
2) ho un intimazione di equitalia fatta a luglio 2014 per delle cartelle di oltre 5 anni fa. L'intimidazione non è stata contestata entro i termini ed ora nel fermo amministrativo ci sono anche queste cartelle. Posso fare ricorso oppure ora la nuova prescrizione ora decorre da luglio 2014 anche se fatta su cartelle prescritte? (Spero si capisca)
3) per le multe e per l'inps il termine di ricorso è 30 giorni o si può fare anche dopo?
4) essendo scaduti i 30 giorno del prravviso di fermo ma non avendo ancora il fermo dell'auto (controllato al pra) posso ancora vendere l'auto senza avere il rischio che venga comunque fermata?

Grazie

1) Quinquennale. Ma per le sole sanzioni INPS decennale;

2) In linea di principio non avere impugnato un atto secondo me non implica rinuncia alla prescrizione. Non è escluso che il giudice la possa pensare diversamente;

3) Dipende dall'azione che intende intraprendere. Le consiglio di contattare un avvocato dal vivo, o di leggere bene qui: http://www.studiolegalemongiovi.it/riscossione_mediante_ruolo/opposizion...

4) Fin quando il fermo non è iscritto si.

Grazie per le risposte. Per la vendita dell'auto non rischio un azione che revochi la vendita con una denuncia per truffa ai danni dei creditori?

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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

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