La notifica (o notificazione) degli atti
- Ho ricevuto una busta verde per "atti giudiziari"
- Cosa è la notifica
- La notifica via posta
- Cosa è la relata di notifica
- La consegna al destinatario in persona
- La consegna ad una persona diversa dal destinatario, compreso il portiere
- Cosa succede se il destinatario non è in casa nè è possibile consegnare l'atto ad altre persone?
- Cosa succede se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto?
- Altri tipi di notifica
- La sanatoria della nullità della notifica
- Inserisci un commento
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La notifica è quel procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto l'esistenza ed il contenuto di un certo documento o di un certo atto.
Le modalità con le quali tale procedimento deve svolgersi sono indicate in maniera dettagliata dalla legge. Quando una notifica non è stata effettuata secondo la legge, essa è irregolare o, nei casi più gravi, nulla.
Il soggetto che provvede alla notifica deve essere un ufficiale giudiziario o comunque un altro soggetto abilitato (per esempio, il messo comunale). Possono essere abilitati ad effettuare le notifiche anche gli avvocati.
La notifica, generalmente, avviene consegnando una copia dell'atto (conforme all'originale) nelle mani del destinatario.
Nel momento in cui tale consegna avviene, per la legge il destinatario è da considerarsi a conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto o del documento che gli è stato notificato.
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In alternativa alla consegna nelle mani del destinatario, l'ufficiale giudiziario (o il diverso soggetto abilitato ad effettuare la notifica) può spedire via posta l'atto o il documento da notificare, attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale cartolina di ricevimento costituirà la prova dell'avvenuta notifica. Sarà l'addetto al servizio postale a curare la consegna della busta chiusa (contenente l'atto) al destinatario.
La busta chiusa e la cartolina di ricevimento sono diverse da quelle utilizzate per le normali raccomandate A/R. In particolare sono di colore verde e la cartolina di ricevimento presenta dei campi vuoti che saranno compilati dal postino che consegnerà la busta. In questi campi il postino indicherà gli elementi necessari a ricostruire il procedimento di notifica (la persona alla quale la busta è consegnata, la sua qualità ecc.). Le regole relative alla consegna della busta contenente l'atto da parte del postino sono sostanzialmente le stesse che devono applicarsi nel caso di notifica ordinaria (cioè effettuata non con il servizio postale, ma recandosi personalmente in cerca del destinatario per consegnargli l'atto). Pertanto, quanto segue deve considerarsi certamente valido anche per la notifica via posta, salvo eccezioni di cui si dirà.
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Tutte le operazioni relative al procedimento di notifica vengono annotate da parte dei soggetti che provvedono a compierle, in un documento che può essere scritto in tutto o in parte a mano (in questo caso redatto in calce all'atto notificato) o consistere in un modulo prestampato appositamente compilato (fisicamente separato dall'atto che è stato notificato. Ciò avviene per le multe o le cartelle esattoriali). Questo documento si chiama "relata di notifica" o "relazione di notifica".
Esso è di importanza fondamentale, in quanto contiene la descrizione di tutto ciò che è avvenuto in seno al procedimento di notifica e, pertanto, permette di comprendere se la legge è stata rispettata (e quindi la notifica è valida) oppure no (e quindi la notifica è nulla).
Nel caso di notifica via posta, l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario. Come già detto, sarà poi la cartolina di ricevimento a costituire prova della correttezza del procedimento di consegna della busta da parte del postino.
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La consegna materiale della copia dell'atto o della busta che lo contiene (nel caso di notifica via posta) può avvenire in diversi modi. In linea generale, la consegna avviene nelle mani del destinatario. Questa è la c.d. “notifica in mani proprie”.
In questo caso, l'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato) scriverà nella relata di notifica di avere provveduto a consegnare l'atto nelle mani del destinatario ed indicherà la data in cui ciò è avvenuto. La consegna avviene nella casa di abitazione del destinatario oppure ovunque l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario, all'interno della circoscrizione giudiziaria alla quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Se il destinatario si rifiuta di ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario lo scriverà nella relata di notifica e l'atto si considererà regolarmente notificato. Questo tipo di notifica è disciplinato dall'art. 138 c.p.c.
L'art. 139 c.p.c. specifica che la notifica può avvenire anche ove il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Quando la consegna avviene nelle mani del destinatario non è necessario che quest'ultimo firmi la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.
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Lo stesso art. 139 c.p.c., inoltre, disciplina il caso in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario nell'indirizzo della sua abitazione o dove egli ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Questo articolo si applica quando l'ufficiale giudiziario non trova il destinatario, perché, pur essendo corretto l'indirizzo, questi è momentaneamente assente. Nel caso, invece, in cui il destinatario non sia trovato perchè l'indirizzo non è corretto si deve applicare un'altra norma, della quale si tratterà in seguito.
Orbene, quando il destinatario è momentaneamente assente, l'ufficiale giudiziario, a norma dell'art. 139 c.p.c. deve consegnare la copia dell'atto ad una persona di famiglia (per esempio il coniuge, o il figlio convivente) o una persona addetta alla casa (per esempio, una collaboratrice domestica o una badante), o addetta all'ufficio o alla azienda (questo nel caso la notifica avvenga nel luogo di lavoro del destinatario). In ogni caso queste persone alle quali, in assenza del destinatario, l'atto è consegnato non devono essere di età inferiore agli anni 14 né palesemente incapaci.
Non è richiesto che questi soggetti sottoscrivano la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.
Se nessuna di queste persone è presente, allora la copia dell'atto può essere consegnata al portiere dello stabile ove è ubicata l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario. Se lo stabile non è dotato di portiere, la copia può essere consegnata ad un vicino di casa del destinatario che sia disposto ad accettarla. Il portiere o il vicino di casa devono firmare una ricevuta.
Va precisato che l'ordine di preferenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. è tassativo. Questo vuol dire che l'ufficiale giudiziario, nel caso di momentanea assenza del destinatario presso la sua abitazione o luogo di lavoro, deve prima verificare se siano presenti i familiari o le persone addette alla casa (o all'ufficio) del destinatario. Solo se queste persone non sono presenti può lasciare la copia al portiere dello stabile. E solo se quest'ultimo non è presente può consegnare la copia ad un vicino di casa che sia disposto ad accettarla.
Nella relata di notifica, deve essere indicata in maniera chiara la persona alla quale l'atto è stato consegnato, la sua qualità (coniuge, persona addetta alla casa, portiere ecc.) ed il motivo per il quale l'atto è consegnato a quella persona. Per esempio, nel caso di consegna al portiere, l'ufficiale giudiziario dovrà indicare che la persona alla quale ha consegnato l'atto riveste la qualità, appunto, di portiere dello stabile e dovrà spiegare che l'atto è stato consegnato a quest'ultimo perché il destinatario era assente ed assenti erano anche i familiari e le persone addette alla casa. Questa indicazione non è necessario che sia fatta con formule sacrali; è sufficiente che dal contesto delle parole usate si evinca che l'ufficiale giudiziario ha proceduto a ricercare quelle persone e le stesse sono risultate essere assenti.
Si precisa che la moglie del portiere non è legittimata a ricevere le notifiche.
Quando una notifica avviene con consegna al portiere dello stabile o al vicino, l'ufficiale giudiziario deve inviare una raccomandata al destinatario, con la quale avverte lo stesso dell'avvenuta notifica.
In caso di assenza del destinatario, esiste una differenza tra la notifica via posta e la notifica ordinaria. Nel caso di notifica via posta, infatti, quando il postino consegna la busta ad una persona che non sia il destinatario (quindi, non solo nel caso di consegna al portiere o al vicino, ma anche nel caso di consegna a familiare convivente o addetto alla casa) quest'ultimo deve essere sempre e comunque avvertito della avvenuta notifica attraverso una raccomandata semplice. Nel caso in cui, invece, la notifica non sia via posta, la raccomandata semplice con la quale si avvisa il destinatario deve essere inviata solo se l'atto è stato consegnato al portiere o al vicino.
Se anche una sola delle regole che si sono appena descritte non è stata rispettata, la notifica è nulla. Così, a titolo esemplificativo, è nulla la notifica effettuata con consegna al portiere, quando risulta che l'ufficiale giudiziario non ha ricercato i familiari del destinatario o le persone addette alla casa. Ed è nulla, ovviamente, la notifica effettuata ad una qualsiasi delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. quando il destinatario era invece presente. Per stabilire se sono presenti queste o altre nullità, è sempre necessario visionare la relata di notifica unitamente, nel caso di notifica via posta, alla cartolina di ricevimento.
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Quando, pur essendo corretto l'indirizzo al quale l'ufficiale giudiziario si è recato, ivi non ha rinvenuto il destinatario né qualche persona di famiglia o addetta alla casa né un portiere né un vicino disposto ad accettare l'atto, o quando tali persone, diverse dal destinatario, si siano rifiutate di ricevere l'atto, la notifica va effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c.
In questo caso, la copia dell'atto è depositata presso la Casa Comunale (o presso l'ufficio postale, nel caso di notifica via posta). L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, affiggere un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (l'ufficiale giudiziario, in pratica, ove possibile, farà passare tale avviso sotto la porta d'entrata dell'abitazione o lo lascerà nella cassetta delle lettere).
Infine, l'ufficiale giudiziario (o il postino nel caso di notifica via posta) deve inviare al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento (sia nel caso di notifica ordinaria che nel caso di notifica via posta, la raccomandata è con avviso di ricevimento), con la quale lo avviserà dell'avvenuta notifica. Il destinatario potrà recarsi presso il Comune o presso l'ufficio postale e ritirare l'atto.
La notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui questi riceve la raccomandata di cui sopra o comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa. Così ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010.
L'inosservanza anche di una sola di tali regole comporta la nullità della notifica. Per verificare se tali nullità siano effettivamente esistenti è sempre necessario analizzare la relata di notifica.
Se hai ricevuto una busta verde contenente l'avviso di deposito di atti giudiziari, vuol dire che hai ricevuto la notifica di qualche atto a norma dell'art. 140 c.p.c. Cioè il notificatore non ti ha trovato a casa ed ha depositato l'atto in Comune (o alla posta, se l'atto è stato notificato via posta).
Per sapere cosa ti è stato notificato devi recarti al Comune della tua città o alla posta (se l'atto ti è stato notificato via posta).
Non c'è modo di sapere cosa ti sia stato notificato se non vai a ritirare l'atto. Può trattarsi di una multa, di una citazione, di una cartella di pagamento, di un decreto ingiuntivo. Può trattarsi di qualsiasi atto.
Il nostro consiglio, pertanto, è di recarti al più presto a ritirare l'atto.
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Quando non si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, la notifica deve essere effettuata secondo l'art. 143 c.p.c.
Il presupposto necessario affinché si possa utilizzare questo tipo di notifica è che non si conosca un valido indirizzo a cui notificare l'atto ai sensi degli articoli 138 e 139 c.p.c.
Si badi che, nel caso in cui tale indirizzo si conosca, ma semplicemente ivi recandosi il notificatore non rinvenga alcuna delle persone di cui all'art. 139 c.p.c. deve essere applicato l'art. 140 c.p.c. e non l'art. 143 c.p.c. di cui adesso stiamo discutendo.
Si precisa, inoltre, che non basta la semplice mancata conoscenza soggettiva dell'indirizzo del destinatario, affinché si possa applicare l'art. 143 c.p.c. ma è necessario anche che sia impossibile reperire tale indirizzo utilizzando la normale diligenza. In altre parole, se l'indirizzo corretto può essere reperito con una semplice richiesta anagrafica, non può essere applicato l'art. 143 c.p.c.
Tanto detto, il tipo di notifica di cui si tratta avviene mediante deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
La notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
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La notifica al domiciliatario è regolata dall'art. 141 c.p.c. che così dispone:
“La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.”
Per quanto riguarda le notificazioni alle persone giuridiche, l'art. 145 c.p.c. così dispone:
“La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.”
L'art. 146 c.p.c. regola il caso della notifica al militare in servizio, in particolare esso dispone che:
“Se il destinatario è un militare in attività di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.”
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Abbiamo detto che quando le norme che regolano la notifica non vengono rispettate, quest'ultima è nulla.
Bene, è necessario precisare al riguardo che, anche alle notifiche si applica l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c., che recita: "La nullità (di un atto) non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato..
Scopo della notifica è portare a conoscenza del destinatario l'esistenza ed il contenuto di un certo atto o documento.
Questo significa che, quando il destinatario sia venuto a conoscenza dell'atto notificato, anche se questo non è stato notificato secondo la legge, la nullità della notifica si ha per sanata.
Per esempio, nel caso di notifica a destinatario assente, se non è inviata la raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c., la notifica è nulla. Però se il destinatario ha comunque ritirato l'atto presso la Casa Comunale, questa nullità è automaticamente sanata.
Una tipica applicazione pratica di questo principio si osserva nel caso in cui taluno impugni un certo atto che gli sia stato notificato irregolarmente. L'impugnazione dell'atto dimostra incontrovertibilmente che, nonostante la violazione delle norme, la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo e, pertanto, non può più esserne dichiarata la nullità.
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Commenti
Si, vale sempre il giorno in
Si, vale sempre il giorno in cui l'atto è spedito (o consegnato al messo) e mai quello in cui il destinatario lo riceve.
Questo per il 99.9 % della giurisprudenza.
Le segnalo, tuttavia, questo mio recente intervento
il termine di 90 gg ai fini
il termine di 90 gg ai fini della prescrizione del credito vantato decorrono dalla data della commessa infrazione e si calcolano fino al giorno della notifica al contribuente (es. se il verbale ti viene elevato il 01/01/2012 e ti viene successivamente notificato in data 15/04/2012 è prescritto al di là della data di accertamento fatto dagli Agenti o chicchessia...)Non vi fate abbindolare la legge è questa!!!
Notifica cartella ad ex amministratore
Buongiorno,
Ieri la portalettere ha portato presso lo studio in cui lavoro una raccomandata di Equitalia intestata alla sottoscritta e seguita soc. Xy srl. La cartella e' quindi relativa a debiti di questa societa' della quale sono stata amministratore per circa un mese nel 1997.
Naturalmente ho detto alla postina che la cartella doveva essere respinta.
Oggi ho trovato nella cassetta delle lettere l'avviso che mi comunica che poiche' ne' io ne' altre persone sono state trovate all'indirizzo, provvederanno ad affiggere l'atto alla casa comunale, e mi arrivera' raccomandata come previsto da art. 140 c.p.c.
Ritengo che tutto quanto sopra esposto sia illegittimo e Le chiedo, pertanto, come posso procedere per tutelarmi.
La ringrazio e la saluto cordialmente.
Salvo rari casi, è sempre un
Salvo rari casi, è sempre un errore rifiutare una notifica. Ed infatti, se non si riceve l'atto non si può sapere se lo stesso è legittimo ed è stato inviato al corretto destinatario.
Comunque, nel suo caso, sembra che il postino sia tornato il giono successivo ed abbia effettuato la notifica ex 140. Più correttamente, stando a quel che dice, avrebbe dovuto verbalizzare il suo rifiuto del giorno precedente e la notifica sarebbe stata valida.
Le consiglio vivamente di andare a ritirare l'atto al più presto, per conoscerne il contenuto.
Infatti, l'amministratore è responsabile in solido con la società nei confronti del fisco per eventuali violazioni dallo stesso commesse durante la sua carica, anche se nel frattempo è cessato dalla stessa.
Pertanto, deve verificare cosa le chiedono di preciso per valutare se e come difendersi.
devi depositare un originale
devi depositare un originale e ben 5 copie del verbale elevatoti con pedissequo ricorso da te stilato e sottoscritto. Pagare un contributo unificato di € 37,00 ed indirizzare il tutto al giudice di pace competente per territorio ( è quello del comune che ti ha elevato il verbale). Lo vinci perchè è prescritto essendo trascorsi i 90 gg. nel caso contrario (ma nn è il tuo) c'è compensazione delle spese e vai a pagare sempre lo stesso.
Inoltre la notifica è irregolare perchè perfezionatasi in un luogo di residenza diverso dal tuo ( allega eventualmente un certificato di residenza storico da cui si evince che avevi cambiato residenza) Buona fortuna...fidati sono un avvocato!
multa non notificata
Ricevo notifica (con lettera semplice) il 29/05 u.s.di due Multe per accesso in zona ztl del 30/1/2010.Le due multe risultano notificate con avviso di racc del 29/9/10 e rispedite per compiuta giacenza. Non ho mai ricevuto l'avviso di raccomandata ! Presso l'U.O. contravvenzioni del Comune risulta che in seguito ad accertamento del 3/08/2010 è stato accertata l'intestazione a mio nome dell'auto,(l'auto è in leasing)e che non è stata emessa la cartella. I termini di notifica erano prescritti?
Posso contestare ? e se si, presso quale organismo?
grazie
Può proporre il ricorso di
Può proporre il ricorso di cui a questa pagina.
Deve sostenere la decadenza (non prescrizione, perchè questa ancora non si è compiuta) per mancata notifica entro i termini, essendo irregolare la presunta notifica del 29/09/10.
Il termine per la presentazione del ricorso decorre dal 29/05/12, anche se il Comune di fatto non avrebbe strumenti per dimostrare che in quella data lei ha avuto conoscenza legale del verbale, avendo spedito il sollecito per raccomandata semplice.
Ovviamente, se il comune dovesse dimostrare di avere regolarmente notificato il verbale il 29/09/10, il ricorso sarebbe rigettato.
Notifica rifiutata
Ho ricevuto a maggio 2012 una cartella esattoriale da Equitalia relativa a tasse del 2008.
Ho effettuato un controllo e effettivamente non ho trovato ricevute di pagamento relative all' anno 2008, quindi sono tasse che non ho pagato. Nella seconda pagina della cartella si parla di una prima notifica consegnata in data 13/01/2010, che non è stata da me però ricevuta. Ho cercato di saper se la cartella esattoriale era stata notificata.
Mi sono recata all' Agenzia delle Entrate dove mi hanno dato una stampa (ruolo estratto) da cui risulta che la notifica sarebbe stata rifiutata. Da chi? Nessuno degli abitanti della mia casa ha rifiutato questa cartella esattoriale.
Ovviamente ho cominciato una rateizzazione all' Equitalia poiché l' importo da ca. €2700,00 del 2008 è diventato ca. €4500,00. Vorrei sapere se si può fare qualcosa per gli interessi che sono maturati nel tempo e che hanno raddoppiato l' imposta non pagata anche considerando il fatto che non ho mai ricevuto la notifica del 2010.
La ringrazio per la Sua disponibilità.
Margherita
Deve verificare la relata di
Deve verificare la relata di notifica del 2010 presso gli uffici Equitalia. A seconda del tipo di tributo e della regolarità della notifica, potrebbero esserci gli estremi per presentare un ricorso, non solo per ottenere l'annullamento degli interessi, ma dell'intero atto.
Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato che possa seguirla da vicino.
notifica al portiere
gent.mo avvocato, mi è capitata una triste disavventura.
ho ricevuto una cartella esattoriale di euro 2700 per contravvenzioni non pagate. a me non sono mai state notificate tali contravvenzioni, per cui ho deciso di proporre ricorso. in udienza l'equitalia risulta contumace ma l'avv del comune ha depositato avvisi di ricevimento con una firma illegibile del portiere dello stabile.
ora, poichè il mio condominoo non ha + un portiere dal 2003, la notifica è nulla?
un amico mi ha consigliato di depositare un documento sottoscritto dall'amministratore che attesti la mancanza del servizio di portineria dal 2003. secondo lei è sufficiente? devo depositare davanti al gdp anche i bilanci, dai quali si evince che non paghiamo un portiere? cortesemente mi suggerisca come muovermi.
grazie
marco
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