Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Commenti

In linea generale si, ma le consiglio comunque di verificare la legislazione della sua regione, per i motivi meglio esposti nell'articolo presente proprio in questa pagina.

carissimo avvocato,

la ringrazio per i preziosi consigli che ci da, l'altro giorno ho scaricato il facsimile di ricorso per pescrizione (tre anni), da suo sito, dopo aver notificato il ricorso all'agenzia delle entrate e alla serit sicilia, mi presento alla commissione tributaria, la quale mi dice ( il segretario) che sicuramente non verrà accolto, in quanto, ci voleva prima il "reclamo". ci puoi delucidare a riguardo?

grazie giovanni gangitino

Il reclamo è necessario solo quando parte del giudizio è l'Agenzia delle entrate o comunque si eccepiscono vizi riconducibili all'operato della stessa. Non a caso, nel nostro modello indichiamo come parte SOLO equitalia/serit ed impostiamo il ricorso eccependo SOLO ed esclusivamente vizi riconducibili all'operato di Equitalia/Sertit. Se lei ha aggiunto al modello anche l'Agenzia delle Entrate o comunque ha aggiunto nei motivi di ricorso delle censure all'operato dell'Agenzia delle entrate, allora, molto probabilmente il suo ricorso (quanto meno per la parte concernente l'agenzia delle entrate) sarà dichiarato inammisibile.

 Salve Avvocato, ho ricevuto in data odierna un avviso di pagamento da Parte dell'agenzia dell'entrate risalente all'anno 2009, per quanto riguarda il bollo dell'auto. Io ho acquistato l'auto a marzo del 2009 e non ho effetivamente pagato la tassa. Vorrei capire meglio i termini di scadenza della prescrizione perche non mi è ben chiaro. La regione è la Sardegna. La lettera dell'agnzia dell'entrate mi da 60 giorni di tempo per pagare. La ringrazio anticipatamente . alessandro 

Sicuramente il bollo non è prescritto non essendo ancora giunto nemmeno il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

G.le Avv. Danilo Mongiovì, qualche giorno fa ho ricevuto da Equitalia un SOLLECITO DI PAGAMENTO inerente la tassa automobilistica art 17 legge 449/97 in riferimento agli anni 2001 e 2002 con affianco diciture del tipo " altri oneri" AVV. N. XXXXXXXX del 11/11/2005 oppure "interessi" AVV. N. XXXXXXXX del 11/11/2005 o ancora "sanzione" AVV. N. XXXXXXXX del 11/11/2005 per un ammontare tra interessi di mora, compensi e debiti residui di 423€.

Sempre nel dettaglio di debito presente sul retro del medesimo sollecito, nella parte superiore destra del riquadro viene precistato che la notifica a mezzo di raccomandata con A/R è avvenuta il 12/03/2007.

Cercando di seguire le istruzioni presenti in questa pagina, ho cercato di ricostruire la tempistiche relative alla prescrizione, chiedendole pertanto di correggermi ove mi sbagli.

Il pagamento della Tassa automobilista dell'anno 2001, in seguito all' art. 37 della L. 326/03, potrebbe essere legittimamente richiesta da Equitalia sino al 31/12/2005 (e fin qui nel caso di specie Equitalia ha rispettato i termini attraverso gli AVVISI suindicati del 11/11/2005, quindi il termine triennale decorre da questa nuova data).

Successivamente attraverso Raccomandata con ricevua di ritorno i termini di prescrizione vengono nuovamente legittimamante interroti il 12/03/2007 e da qui iniziano a decorrere gli ulteriori 3 anni.

Infine arrivviamo come periodo temporale a qualche giorno fa (una quindicina circa) nel quale ricevo il medesimo SOLLECITO DI PAGAMENTO, ma dall'ultimo accertamento notificatomi il 12/03/2007 ai giorni nostri trascorrono sicuramente più di 3 anni.

Ciò considerato potrei espeire un ricorso in autotutela, chidendo a Equitalia l'annullamento della cartella iscritta a ruolo a causa di prescrizione del termine di notifica?

Inoltre ho notato che avvisi e solleciti generalmente sono consegnati con posta ordinara, quindi senza RACCOMANDATA A/R che ne certifichi la consegna in una determinata data, pertanto come faccio a sapere se vi sono altri atti interruttivi della prescrizione se non espressamente indicati su questo sollecito che in ordine di tempo è il più recente, e contestualmente Equitalia a dimostrarne la loro legittima consegna entro i termini di prescrizione?

Ringraziandola per la cortese attenzione prestatami colgo l'occasione per complimentarmi con lei per l'utile servizio che questo sito offre all'intera comunità.

Cordiali saluti.

 

 In data 04/06/2007 mi è stata elevata una multa per divieto di sosta, notificata in data 20/03/2008. Il pagamento della multa non è stato mai effettuato per mera dimenticanza. Oggi mi è pervenuta una cartella esattoriale di Equitalia per la riscossione della somma con ruolo esecutivo 10/07/2012.

Avvocato cosa mi consiglia, pagare o contestare?

In attesa di una sua risposta le mando tanti auguri di buone feste.

Grazie

 

 

Buongiorno Avvocato.

 

ho ricevuto una notifica qualche giorno fa, che conferma di dover pagare il bollo (venduta lo scorso anno) per l'anno 2009 e 2010.

per essere esatti per il periodo maggio 2009- aprile 2010 e maggio 2010 - aprile 2011.

se non ho fatto male i calcoli non è in prescizione?

 

grazie

Non è in prescrizione, in quanto il 31 dicembre 2012 deve ancora arrivare...

Buongiorno!

Ho ricevuto stamattina un'avviso di accertamento regione Abruzzo per tassa automobilistica non pagato periodo anno 2009 (gennaio2009-dicembre2009). Siccome la data odierna (02/01/2013) ricade perfettamente nel 3° anno successivo a quello di riferimento della tassa automobilistica, volevo sapere se è entrata regolarmente in prescrizione. L'unico dubbio che ho è la data lunedì 31 dicembre 2012 (festiva o no?) che se fosse festiva rimanderebbe tutto al 02 gennaio 2013 (visto che l'1 gennaio è senz'altro festivo).......quindi ancora regolare l'avviso di accertamento. Oppure la legge parla di 3° anno e basta (cioè 31 dicembre del 3° anno successivo a prescindere dalla festività o meno del giorno?).

Nel caso fosse prescritta, è sufficente, entro 60 giorni, inviare alla regione la memoria difensiva del modulo allegato contenuto nella raccomandata in cui chiedo di non pagare per intervenuta prescrizione o occorrono altri passi?

La Ringrazio infinitamente

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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

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Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

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Il termine è di 5gg.

Termine

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Il termine è di 10gg.

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