Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
Cartella Equitalia
Egreggio Avv.to, questa mattina ho ricevuto una r/r da parte di Equitalia con dettaglio degli addebiti relativi agli anni: 2006 notificatami una parte nel 2009 ed una parte nel 2010, al 2008 senza alcun anno di notifica, al 2007 con notifica del 2011 e al 2010 con notifica 2012. Le lascio immagginare la somma sono interdetta e non so cosa fare tra l'altro una parte di queste multe sono state pagate anche alcune in ritardo ma sono state pagate e non solo ma non sono neanche piu' in possesso della macchina in quanto rubata e non ritrovata. Per favore può consigliarmi al meglio? Grazie in attesa di una Sua risposta le porgo distinti saluti
La sua situazione sembra
La sua situazione sembra abbastanza ingarbugliata. Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato che possa seguirla dal vivo e con gli atti alla mano.
Equitalia
Gent.mo Avv.to ho ricevuto una cartella equitalia per una multa verbalizzata il23-9-2008, anche se non ricordo di averla ne mai ricevuta ne mai ricevuto un'avviso di giacenza! Iscritta al ruolo 11-11-2011 secondo lei è regolare?? Grazie se potrà rispondermi
Da quello che racconta, non
Da quello che racconta, non sembrerebbero emergere irregolarità. Controlli, comunque, presso l'ente che ha elevato la contravvenzione, la relata di notifica del verbale, sempre che non le sia stato contestato personalmente (in questo caso non è prevista la notifica).
Diffida da un privato concessionario percheggio
Egr. Avv.mi sono venuto a trovare in una situazione un po strana e , se possibile, avrei bisogno di una sua indicazione su come comportarmi e se pagare o meno. Il Fatto: in data 26/6/2012 a mia moglie è stata recapitata una raccomandata AR da parte della Societa concessionaria del parcheggio dell'ospedale civico di Palermo, con la quale si comunica che la vettura di mia moglie ha evaso il pagamento della sosta el parcheggio del suddetto ospedale in data 18 gennaio 2012, fatto constatato da un verbale che viene citato, ma non allegato, contestazione fatta sulla base del numero di targa.
Detta raccomandata riporta come oggetto "ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA E MESSA IN MORA EX ART. 1219 C.C.".E mi si chiede il pagamento entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni.
Ora il problema è che ne io, ne mia moglie non siamo mai stati in Sicilia ne in quella data o in altre date. Le domande che mi pongo sono due; 1 - Un concessionario privato di una area di pertinenza dell'ospedale può mettere in mora? quali conseguenze se non pago?- 2- Come posso far valere il fatto che è impossibile che la autovettura si trovasse a Palermo, possono bastare testimonianze di vicini di casa che dichiarino di aver visto la vettura quel giorno sotto casa ?(io abito ad Apignano Prov. Torino)
Vorrei fare la cosa giusta e quindi confido in un suo parere o indicazione. Grazie anticipatamente.
L'Apcoa (o altro
L'Apcoa (o altro concessionario privato dell'area di parcheggio) non può fare multe (perchè è un soggetto privato) ed infatti si limita a richiedere il pagamento in base ad un rapporto civilistico (per farmi capire: è una sorta di "contratto di parcheggio" che lei sigla nel momento in cui lascia la macchina).
Pertanto non deve tenere in considerazione la disciplina sulle multe. Va da sè che prima di potere agire esecutivamente contro di Lei, Apcoa deve munirsi di un titolo esecutivo, cioè farle causa, con citazione o, se hanno una prova scritta, con decreto ingiuntivo e dimostrare in giudizio il proprio credito.
Pertanto, se intende pagare, lo faccia pure. In alternativa non ha alcun ricorso da fare, semplicemente deve attendere l'eventuale decreto ingiuntivo o citazione da parte di Apcoa e difendersi in quella sede. Sarà il concessionario del parcheggio a dovere dimostrare che la sua vettura si trovava li e non lei a dovere dimostrare il contrario. In ogni caso, può certamente usare la prova per testi.
Che io sappia, comunque, Apcoa non ha mai agito contro nessuno.
prescrizione multa
Buongiorno Avvocato,
le scrivo perchè avrei bisogno di un parere.
mi è arrivata un'ingiunzione fiscale a mezzo posta ordinaria, datata 04/05/12, per una multa del 06/02/2007 che è stata notificata ma sono risultata irreperibile e pertanto ho la cedola della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. datata 11 aprile 2007. La devo pagare? consideri che l'ingiunzione fiscale indica una somma di gran lunga superiore a quella del verbale mai ricevuto.
Grazie e cordiali saluti
Ritengo che la multa sia
Ritengo che la multa sia prescritta seppur per pochi giorni. Infatti, la notifica ex art. 143 (se 11 aprile 2007 è la data in cui è avvenuto il deposito presso il Comune) si è perfezionata il primo maggio 2007. Pertanto, entro il primo maggio 2012 doveva pervenirle un ulteriore atto interruttivo.
mi scusi se La disturbo
mi scusi se La disturbo ancora. La notifica si è perfezionata il 1 maggio 2007 perchè devono per legge passare venti giorni? grazie infinite per la collaborazione e la disponibilità, mi ha davvero fornito elementi utili ma soprattutto posso evitare di pagare ben 1.400 euro :)
Si la notifica a norma
Si la notifica a norma dell'art. 143 c.p.c. si perfeziona decorsi 20 giorni dal deposito.
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