Il ricorso al Prefetto contro la multa
Abbiamo già discusso qui della possibilità di opporsi ad una multa, presentando ricorso al Giudice di Pace. Adesso parleremo del ricorso al Prefetto contro la multa. Precisiamo subito che esso è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Questo significa che non puoi presentare entrambi i ricorsi, devi sceglierne necessariamente uno. Inoltre, si tratta di un ricorso di tipo amministrativo e non giurisdizionale. Il ricorso deve essere presentato al Prefetto competente per il territorio entro il quale ricade il Comune ove è stata elevata la contravvenzione e può essere spedito per posta, oppure consegnato personalmente presso l'ufficio. Il termine di presentazione è di 60 giorni, decorrenti dall'accertamento della violazione (se questa è stata immediatamente contestata al trasgressore) o dalla ricezione della notifica del verbale (se la violazione è stata accertata nell'assenza del trasgressore o comunque per il proprietario non trasgressore che abbia ricevuto la notifica). A differenza del ricorso al Giudice di Pace, il termine non rimane sospeso durante il periodo feriale compreso tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Se il termine scade in un giorno festivo, ovviamente, esso si intende automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo. Il ricorso può essere spedito per raccomandata o consegnato personalmente presso il competente ufficio e può essere presentato direttamente al Prefetto, oppure all'organo che ha elevato la contravvenzione. In questo ultimo caso, l'organo accertatore si preoccuperà di trasmettere il ricorso al Prefetto. Nel ricorso, puoi inserire la richiesta di essere convocato e sentito per meglio esporre le tue ragioni. Se il Prefetto accoglie il ricorso, emette un'ordinanza di archiviazione della sanzione amministrativa opposta. Se, al contrario, il Prefetto rigetta il ricorso, allora la sanzione si raddoppia automaticamente. Ciò avviene a differenza dal ricorso al Giudice di Pace, in seno al quale, se il Giudice rigetta la richiesta di annullamento del verbale, determina la sanzione a sua completa discrezione, tra il minimo ed il massimo edittale. Il ricorso al Prefetto non ha alcun costo, se non quello della raccomandata (sempre che non sia consegnato personalmente). La decisione del Prefetto deve essere adottata entro un termine perentorio. Altrimenti, il ricorso si intende automaticamente accolto. Ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo.
L'ordinanza con la quale il Prefetto decide il ricorso deve essere notificata, a pena di nullità, entro 150 giorni dal momento in cui è stata emessa. Contro l'ordinanza del Prefetto, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stessa può essere proposto ricorso al Giudice di Pace, con le stesse identiche modalità del ricorso contro il verbale, già spiegate qui. Tipico motivo di impugnazione dell'ordinanza Prefettizia dinanzi al Giudice di Pace è il mancato rispetto dei termini più sopra indicati.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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Commenti
Avviso Bonario relativo ad una multa MAI notificata
Ho letto con attenzione il suo PREZIOSISSIMO sito.. ed in ogni caso mi sarà di fondamentale importanza per la compilazione del mio ricorso..
Spero di non aggiungere "casi" già esistenti nel forum;
Il caso:
Il 7 agosto scorso TROVO nella busta da lettere un "Avviso Bonario" del 27/06/2014 (per posta ordinaria!!??) per multa mai pagata (divieto di sosta) data del verbale 25/01/2012.
Il problema è che io NON HO MAI SAPUTO NULLA DI QUESTA MULTA!
In allegato c'è SOLO una minuscola "Relazione di Notifica" con data 25/01/2012 dove un tizio, si e no leggibile, certifica che in data 10/03/2012:
"ha notificato a -IL SOTTOSCRITTO- il presente atto, presso il suo domicilio, ... non consegnando copia perché alle ore 13.00 il destinatario è assente ecc.. ecc.."
Il problema, probabilmente, è nato dal cambio della residenza che io ho effettuato, occhio e croce, proprio in quel periodo.
Ma è "normale" che la P.A. mi richieda PER POSTA ORDINARIA la cifra di 180€ per una multa che, inizialmente, valeva 80€?? (Ammesso sia mai esistita questa mia presunta contravvenzione!!...)
Adesso non ho capito se non posso oppormi all'"Avviso Bonario", se devo aspettare la cartella e fare dopo opposizione, o se il GdP bloccherebbe da subito l'iter del pagamento.
Cosa mi consiglierebbe di fare??
Riconoscendole un "GRAZIE" (apparentemente "riduttivo" per il suo preziosissimo lavoro), io la saluto, augurandole Buon Lavoro.
Grazie Ancora!
Credo abbia trascritto male
Credo abbia trascritto male le date in quanto parla di una relata datata 25/01/12 dove si fa riferimento ad un tentativo di accesso effettuato il 10/03/2012 ... cioè tre mesi dopo.
Il senso comunque è chiaro.
Il verbale sembra essere stato notificato a norma del 140 con deposito al comune.
Se all'atto della notifica lei aveva già comunicato il cambio di residenza allora la notifica è nulla.
In questo caso può impugnare il verbale chiedendone l'annullamento perchè non notificato entro il termine di 90 giorni.
Non deve aspettare ulteriori atti.
Il termine per impugnare il verbale dinanzi al giudice di pace è di 30 giorni (sconsiglio il ricorso al prefetto) decorrenti dal 7 agosto. Considerata la sospensione feriale, però, il termine inizia a decorrere dal 15 settembre. C'è da dire, comunque, che non avendo il creditore inviato una raccomandata AR ma semplice, di fatto non può provare quando lei ha ricevuto l'avviso.
Il GDP può sospendere l'esecutività del verbale con lo stesso provvedimento con il quale fissa la prima udienza, se è espressamente richiesto in tal senso e sempre che ci siano i presupposti di legge.
Buongiorno Avvocato, ho
Buongiorno Avvocato,
ho ricevuto una multa dal comune di milano per l'infrazione rilevata da dispositivo autovelox fisso.
l'infrazione è stata rilevata il 10.05.2014, il verbale di accertamento afferma che il verbalizzante
ha accertato in data 04.09.2014 e da questa data decorrono i 90 giorni previsti per la notifica.
la notifica è avvenuta per raccomandata consegnata alle poste il 16.09.2014.
è corretta l'interpretazione del comune di milano che fa decorrere i 90 giorni non da quando
l'autovelox accerta l'infrazione ma da quando il verbalizzande elabora i dati dell'autovelox?
in questo modo i giorni da 90 possono diventare infiniti
Grazie per la cortese risposta
Si è corretto quello che dice
Si è corretto quello che dice il Comune.
Approfondimento
Egr. Avv.
dalla sua risposta traggo l'esito opposto da ciò che mi sembrava emergesse dal suo articolo: l'"accertamento" quindi corrisponde non al rilevamento della infrazione (cioè quando viene commesso e rilevato) ma bensì al momento, anche di gran lunga posteriore, della elaborazione da parte dell'accertatore.
Questo non contravviene quanto si desume dalla sentenza citata circa l'impossibilità del trasgressore alla concreta possibilità di difesa adeguata per il lungo periodo di tempo trascorso per dimenticanza dei fatti?
La ringrazio anticipatamente e
porgo cordiali saluti
Ing. L.P., Milano
Non so da quale mio articolo
Non so da quale mio articolo abbia tratto la sua convinzione.
Comunque la commissione è l'azione o omissione da parte del trasgressore, l'accertamento è, potremmo dire, lo scoperta da parte degli organi preposti che una commissione è avvenuta.
Spesso le due cose avvengono nello stesso momento. Altre volte, l'accertamento avviene dopo la commissione. Tipicamente: autovelox, accesso a zone a traffico limitato. In questi casi l'agente scopre (cioè accerta) che lei ha commesso la violazione solo nel momento in cui visiona i dati raccolti dalle telecamere o dall'autovelox. E ciò può avvenire anche molto tempo dopo la commissione.
La sua preoccupazione circa il diritto di difesa del trasgressore è a mio parere fondata. Tuttavia non c'è una norma precisa che imponga un termine entro il quale le sanzioni devono essere accertate, fermo restando che la prescrizione è sempre di 5 anni.
C'è chi prendendo le mosse dalle norme sui procedimenti amministrativi ritiene che l'accertamento debba avvenire entro 90 giorni dalla commissione, ma si entra in un campo di assoluta incertenza e le sconsiglierei di imbarcarsi in un ricorso basato su questo motivo.
ricorso prefetto inamissibile
Ho presentato due ricorsi al prefetto per verbale in z.t.l. perchè avevo a bordo un portatore di handicap, inoltre la seconda era stata notificata oltre i 90 giorni. Preciso che l'atto era intestato all'altro coniuge, pertanto ho ricevuto una lettera con corrispondenza ordinaria dal Comando di Vigili dove mi si comunica che il ricorso è rigettato e non ammesso perchè la persona è estranea ai fatti e diversa da quella a cui è stato notificato il verbale. Posso fare il ricorso al giudice di pace o devo aspettare l'ordinanza ingiunzione entro 150 giorni della Prefettura, ignorando la comunicazione ricevuta per posta ordinaria? Posso fare ricorso al G.d.P. impugnando la decisione della Prefettura e chiedendo la riduzione dell'importo al minimo edittale e che nel ricorso ho portato a conoscenza il comando che ero io alla guida del veicolo di proprietà del coniuge e che per la responsabilità dell'obbligato in solido ho diritto anch'io a presentare ricorso? Se non mi si notifica l'ordinanza della Prefetturà cosa devo fare e quanto aspettare? 180 giorni? Nel ricorso ho chiesto audizione.Grazie.
No, il ricorso lo può
No, il ricorso lo può presentare solo la persona alla quale è indirizzato il verbale.
Se la sanzione è stata emessa nei confronti del suo coniuge, solo il suo coniuge può presentare il ricorso.
Va da sè che quando la violazione è contestata immediatamente al trasgressore ed il verbale viene anche notificato al coobbligato, entrambi possono ricorrere, ma ognuno per il "suo" verbale, entro i termini decorrenti per ognuno dal diverso momento della notifica e della contestazione immediata. Ma non è questo il suo caso.
Per il resto non ho niente altro da aggiungere all'articolo qui sopra.
Notifica
Egregio Avvocato,
ho ricevuto una sanzione amministrativa dal Comune di Milano dovuta ad un accesso non consentito in ZTL. A parte la strana interpretazione del Comune di Milano di cui tanto si discute sul giorno dell'accertamento dell'infrazione (dai quali decorre il termine dei 90 gg), mi chiedo:
conviene porre in essere un ricorso al Prefetto nel momento in cui eccepisco che la notificazione (la relata) è stata firmata dal messo Postale, nonché un soggetto non legittimato dagli artt. 137 e ss. cpc? Non è un caso di nullità della notificazione?
Le notifiche possono
Le notifiche possono formalizzarsi in vario modo e per determinare chi era tenuto a firmare bisogna prima capire in che modo la notifica si è formalizzata. Di certo c'è che il notificatore deve firmare SEMPRE, quindi che sia stata firmata dal messo mi pare abbastanza ovvio e normale.
Deve leggere questo per capire: http://www.studiolegalemongiovi.it/procedura_civile/la_notifica_degli_at...
Se una multa è notificata nelle mani del destinatario, comunque, NON è necessario che quest'ultimo firmi. La firmerà solo il notifcatore, cioè il messo.
Infine, i ricorsi al prefetto in genere si perdono anche quando si ha ragione. Quindi lo sconsiglio in ogni caso.
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