Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
Per sapere se la tua multa è stata notificata entro i termini, clicca qui per una consulenza immediata, anonima e gratuita!
Per un articolo più aggiornato clicca qui.
In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
Torna su ▲
Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
Torna su ▲
Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
Torna su ▲
Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
Torna su ▲
Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
Torna su ▲
Per sapere se la tua multa è stata notificata entro i termini, clicca qui per una consulenza immediata, anonima e gratuita!
- 756746 letture
Commenti
Da quello che racconta,
Da quello che racconta, sembrano comunque scaduti i termini per la proposizione dei ricorsi. Le consiglio di verificare le relate di notifica di tutti questi atti che ha elencato, presso Equitalia e l'agenzia delle entrate.
Multe mai notificate
Buongiorno,
Mi trovo in una situazione un po partciloare.
Mi sono iscritto in questi giorni al portale del comune di Roma ed ho controllato la mia situazione multe e contravvenzioni.
Con mia sorpresa ho trovato 2 multe del 2007 in elenco che non ho mai ricevuto/firmato/avuto, premetto che alcuni anni fa mi sono traferito a Roma senza mai cambiare la residenza (non c'è alcun familiare lì)
Ora leggendo il portale le multe (cartoline) risultano tornate indietro con esito "DA DATA ENTRY INESITATI"
Cosa mi consiglia di fare ? possono essere considerate prescritte ?
Le consiglio di recarsi
Le consiglio di recarsi presso il l'organo accertatore e chiedere di visionare le relate di notifica.
Solo così potrà sapere se le multe sono state correttamente notificate.
Trova informazioni sul procedimento di notifica qui:
http://www.studiolegalemongiovi.it/la_notifica_degli_atti.html
sollecito di pagamento equitalia
Gentile avvocato
ad aprile 2012 mi ritrovo un sollecito di pagamento da parte dell'equitalia, data in mano ad un avvocato che mi dice che nn si può far nulla
ma comunque voglio porle sempre il quesito perchè nn so certo di questo.
contrav.codice della strada l689/81 del 20/09/1999 notificata 28/05/2003 (prefettura)
contrav.codice della strada l689/81 del 03/03/2001 notificata 28/05/2003 (prefettura)
contrav.codice della strada l689/81 del 31/10/2002 notificata il 10/02/2004 (prefettura)
contrav.codice della strada l689/81 comune polizia urbana del 2003 notificato 13/11/2006
mi potrebbe dare dei consigli su come comportarmi
la ringrazio
Se non ha ricevuto alcuna
Se non ha ricevuto alcuna valida notifica dopo quelle del 2003, 2004 e 2006, le sanzioni sono prescritte e può proporre opposizione alle'secuzione.
La ringrazio, per sapere
La ringrazio, per sapere tutte le eventuali date le posso chiedere all'equitalia? e come si chiama il documetno?
Il documento che deve
Il documento che deve chiedere è la relata di notifica di ognuna delle notifiche.
Questi documenti sono in possesso di equitalia per gli atti di equitalia e dell'ente impositore per gli atti dell'ente impositore.
Intimazione di pagamento Equitalia
Buongiorno e grazie per il Vostro aiuto, arrivo rrevemente alla domanda:
Multa cds nel 2001, notifica cartella esattoriale anno 2002 e questo 08 novembre ricevo un intimazione di pagamento di quella cartella. La domanda è: il ricorso al giudice di Pace del luogo dove è avvenuta la notifica devo farlo ricorrendo alla cartella oppure all'intimazione di pagamento magari mettendo nel ricorso anche il corrispondente numero della cartella?
Ultima domanda per cortesia..mi è arrivata anche un'altra intimazione di pagamento ma questa volta per un bollo auto non pagato di 9 anni fà..se non sbaglio in questo caso i termini per la prescrizione sono di tre anni giusto?..ed anche in questo caso posso fare ricorso al giudice di pace?
Grazie infinite per la disponibilità.
Per il bollo, il ricorso si
Per il bollo, il ricorso si fa alla commissione tributaria, entro 60 giorni dalla notifica.
Per il sollecito di pagamento, deve proporre un'opposizione all'esecuzione, che non è impostata tanto come impugnazione di un atto (che comunque sarebbe il precetto e quindi la cartella), quanto piuttosto come negazione del diritto del creditore di procedere ad esecuzione. (615 c.p.c.)
cartella esattoriale
buongiorno Avvocato,
ho letto quello che ha scritto riguardo le contravvenzioni e relative notifiche, ma vorrei essere sicura di aver capito bene cosi' Le sottopongo la mia situazione:
contravvenzione del 07/01/2004;
iscrizione a ruolo del04/06/2008;
notifica cartella esattoriale 15/10/2012.
Siamo nei termini o la multa e' prescritta?
Sono purtroppo trascorsi i 30 gg. necessari per il ricorso al Giudice di Pace, ma vorrei almeno sapere se c'erano gli estremi per un ricorso o se il tutto e' avvenuto nei termini di legge previsti.
Eventualmente esiste una specie di 'proroga' rispetto ai 30 gg. entro i quali fare ricorso, a cui fa riferimento Equitalia?
Attendo con ansia un Sua cortese risposta
Grazie e cordiali saluti
Stefania Brambilla
Pagine