Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Commissione Tributaria di Varese - Equitalia non può avere avvocato?



Avvertenza: quello che segue vale per i giudizi pendenti e futuri in cui è parte l'Agente della Riscossione per la Sicilia, Riscossione Sicilia Spa e per i giudizi pendenti in cui è parte il vecchio Agente della Riscossione per il resto d'Italia, Equitalia Spa. Per il soggetto che è subentrato a quest'ultimo, cioè Agenzia delle Entrate-Riscossione, valgono regole differenti che appronfondirò in un prossimo articolo.


E' di questi giorni la notizia, che ha fatto molto scalpore, di una sentenza della CTP di Varese (la 310/17), in base alla quale, l'Agente per la riscossione non avrebbe il diritto di farsi assistere da un avvocato nel processo tributario, in quanto l'art. 11 del D.Lgs. 546/92 imporrebbe alla stessa di stare in giudizio direttamente.

La notizia mi sembra frutto di grande confusione nel senso che in tutti i siti di informazione giuridica in cui l'ho letta mi è sembrata malamente riportata. In particolare pare che l'articolista di turno abbia puntualmente frainteso il senso della sentenza.

Vediamo perchè.

Ritiene la CTP di Varese che:

  1. L'art. 11 cit. I comma, per come novellato, dice, non testualmente, le parti private possono stare in giudizio attraverso procuratore speciale o generale;
  2. Il secondo comma dello stesso articolo dice che l'Agenzia delle entrate, delle dogane e Agente per la riscossione stanno in giudizio direttamente;
  3. Ergo, l'Agente per la riscossione non può stare in giudizio per il tramite di un procuratore speciale.

Innanzitutto sgomberiamo il campo dalla confusione che hanno fatto praticamente tutti i siti in cui la sentenza è stata riportata.

La CTP ha stabilito che l'Agente non può stare in giudizio per il tramite di procuratore speciale o generale, non che non possa farsi assistere e rappresentare da un avvocato.

Insomma, una cosa è la procura generale o speciale (che ognuno di noi può conferire ad un terzo per il compimento di uno o più atti giuridici, quali per esempio l'atto consistente nel nominare un avvocato per la rappresentanza in giudizio in un determinato processo) altra cosa è la procura alle liti.

Nel caso di specie, Equitalia aveva conferito procura speciale ad un soggetto e questo soggetto aveva nominato, in virtù di quella procura, due avvocati che rappresentassero l'Agente in giudizio.

La CTP ha ritenuto vietato il conferimento della procura al primo soggetto, non quello della procura ad litem agli avvocati.

Probabilmente la confusione è nata dal fatto che il procuratore speciale fosse a sua volta un avvocato, ma in realtà questo è un dato irrilevante, in quanto poteva benissimo anche non esserlo.

Quindi la CTP, non ha detto: Equitalia non può farsi difendere dagli avvocati. Ha detto: Equitalia non può conferire procura a terzi affichè questi nominino avvocati.

Chiarito quindi che cosa la CTP abbia realmente stabilito, c'è da dire che comunque la sentenza mi pare assolutamente non condivisibile.

Ed infatti, dubito si possa derivare dal primo comma dell'art. 11 cit. il divieto in parola. Semmai, l'art. citato sembra avere la ratio ed il senso di risparmiare alle parti private del processo tributario i limiti e le formalità previste dall'art. 77 c.p.c. in base al quale è sempre richiesta la forma dell'atto pubblico per il conferimento della procura e comunque questa deve essere conferita anche per l'aspetto sostanziale dell'affare e risultare da una formula espressa.

Ma non vedo, tuttavia, cosa impedisca di applicare il suddetto art. 77 alle parti diverse da quelle private.
In altre parole, l'art. 11 è da leggersi nel senso che le parti private possono attribuire a terzi la rappresentanza processuale, mediante procura speciale o generale anche senza i limiti e le formalità di cui all'art. 77 c.p.c., mentre tali limiti e formalità si applicheranno alle altre parti.

In ogni caso, la CTP sembra essere incorsa in grave omissione in quanto non ha applicato l'ultimo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 546/92, in virtù del quale si applica l'art. 182 c.p.c.

Cioè, la CTP - convintasi (erroneamente) che la costituzione di Equitalia non era regolare - lungi dall'accogliere il ricorso del contribuente, avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 182 c.p.c. dare ad Equitalia un termine per rinnovare la costituzione con le modalità ritenute corrette.



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