Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Divorzio e separazione recente



Si segnala l’ordinanza resa dal Tribunale di Brescia in data 13 maggio 2016 nella quale viene stabilito che, in sede di divorzio, la circostanza che la separazione sia “particolarmente recente” contribuisce a far sì che non ci siano mutamenti tali da giustificare la revisioni delle condizioni.

Il caso riguarda una domanda di divorzio nella quale viene chiesta la revoca degli assegni di mantenimento per il coniuge ed il figlio, concordati in sede di separazione.
Il Tribunale, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, n.22500/2006) respinge la richiesta ritenendo che per le statuizioni economiche l’assetto emerso durante la separazione, seppur non vincolante, rappresenta un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante e alle condizioni economiche dei giudici.

Cosicché le condizioni stabilite in seguito ad attività istruttoria o concordate consensualmente dai coniugi in sede di separazione assumono un importante valore indiziario ai fini delle determinazioni provvisorie di tipo economico, soprattutto quando poco tempo sia trascorso dalla separazione all’udienza presidenziale di divorzio.
Segue il testo dell’ordinanza.

TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Centrale Civile -
(OMISSIS)
ORDINANZA



Rilevato che:
le parti, genitori di (omissis) e (omissis) si sono separate come da sentenza in data 24.11.2015, pronunciata sulla base di conclusioni congiunte, che prevedono: l’obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio (omissis) con la somma mensile di euro 100,00 e a quello della madre con quella di euro 400,00 mensili, nonché l’assegnazione della casa coniugale, di proprietà del sig. (omissis) alla moglie;
l’attore ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca di ogni precedente statuizione economica, allegando la raggiunta indipendenza economica del figlio;
la convenuta si è opposta, affermando che nulla sarebbe cambiato dai tempi della separazione;
ritenuto che:
ai fini delle statuizioni economiche nel giudizio di divorzio, l'assetto economico relativo alla separazione, pur non essendo vincolante per il giudice, può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi (Cass. Civ., Sez. I, 19.10.2006, n. 22500);
tale valore orientativo delle condizioni di separazione è in particolar modo evidente nella fase presidenziale del giudizio di divorzio, ove il materiale probatorio è ridotto ed il giudice deve adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti sulla base di una cognizione sommaria: è allora evidente che quanto stabilito (in seguito a compiuta attività istruttoria) o concordato (in ossequio alla volontà dei coniugi) in sede di separazione assume un importante valore indiziario ai fini delle determinazioni provvisorie di tipo economico, soprattutto quando poco tempo sia trascorso dalla separazione all'udienza presidenziale di divorzio;
nel caso di specie, la sentenza di separazione è particolarmente recente e non risulta che siano intervenute modifiche tali, nella condizione delle parti, da giustificare una eliminazione del mantenimento in favore della moglie (la quale, nel contempo, ha pure perso il lavoro) o in favore del figlio - , tenuto conto che il suo (provvisorio) trasferimento negli Stati Uniti non sembra consentirgli una vera e propria indipendenza economica e, soprattutto, è un fatto precedente alla pronuncia di separazione (risalente, secondo la concorde prospettazione delle parti, all’ottobre 2015);
devono pertanto trovare conferma, in via provvisoria, le condizioni di separazione

PQM

Conferma in via provvisoria le condizioni di separazione;

Brescia, 13 maggio 2016




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