Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa



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Se hai ricevuto una contravvenzione per violazione del codice della strada, ma ritieni che la multa sia illegittima (per esempio, perchè la notifica del verbale non è arrivata entro i termini, o l'autovelox non era correttamente configurato), puoi ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la contravvenzione è stata elevata, per chiederne l'annullamento, entro 30 giorni dal momento in cui la multa ti è stata notificata o personalmente contestata. Entro il più lungo termine di 60 giorni puoi, in alternativa, inoltrare un ricorso al Prefetto. Se quest'ultimo organo rigetta il ricorso, sarai condannato al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso, contro l'ordinanza del Prefetto puoi opporti con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento, perchè non hai pagato una multa, ma tale multa non ti era mai stata notificata, puoi fare ricorso contro la cartella di pagamento stessa entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace competente. Entro lo stesso termine e dinanzi lo stesso Giudice puoi fare ricorso anche contro il preavviso di fermo amministrativo o l'avviso di messa in mora, inviati dal concessionario del servizio di riscossione, se precedentemente non ti era stata notificata la multa né la cartella esattoriale.

In questi casi, la legge ti permette di difenderti da solo. Recandoti presso gli uffici del Giudice di Pace, infatti, potrai compilare un modulo prestampato che metterà in moto un vero e proprio processo, caratterizzato da una o più udienze, ed infine da una sentenza.

La possibilità di presentare il ricorso contro la multa personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, è prevista dalla legge per evidenti ragioni di praticità. Molto spesso, infatti, il valore della multa è così basso da rendere assolutamente sconveniente il ricorso ad un avvocato di fiducia, il cui onorario, quasi certamente, risulterà superiore all'importo stesso della sanzione.

In questa pagina tratteremo brevemente del ricorso al Giudice di Pace.

Esso può essere presentato solo ed esclusivamente se non si è provveduto a pagare la contravvenzione. Nel caso tale pagamento sia avvenuto è come se si fosse ammesso di essere in torto e non si può più proporre alcun ricorso.

Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata.
Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, allora anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica.

I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto.

Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.

Al ricorso deve essere allegata la multa impugnata, nonchè tutti gli altri documenti che ritieni utili per sostenere le tue ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente.

All'atto della presentazione del ricorso, dovrai versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della multa che vuoi impugnare. Se tale valore è inferiore ad € 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di € 37. Se il valore della multa è compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di € 85. Se il valore della multa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 allora il contributo unificato sarà di € 206.
Se il valore del ricorso è superiore ad € 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di € 8,00.

Dopo aver presentato il ricorso, la causa verrà assegnata ad un Giudice, il quale, trascorso un pò di tempo, fisserà una udienza. La data di questa udienza sarà comununicata, a cura della cancelleria, a te ed al Comune.

ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 cpc e 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.

L'autorità che ha emesso la multa dovrà depositare entro 10 giorni prima dell'udienza tutti gli atti relativi alla contestazione (tuttavia, anche se questo termine non viene rispettato, il Comune non subisce particolari conseguenze negative).

Con la legge 120/2010 si è stabilito che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. Tale sospensione deve essere espressamente richiesta nel ricorso. Il questo caso il Giudice dovrà fissare l'udienza non oltre giorni 20 dalla presentazione del ricorso ed in quella udienza, nel contraddittorio tra le parti, deciderà se sospendere o meno l'efficacia dell'atto impugnato. Il presupposto perchè tale sospensione avvenga è che vi siano gravi e documentati motivi.

Non sei obbligato ad avvalerti dell'opera di un avvocato per stare in giudizio e, pertanto, puoi presentarti da solo all'udienza.

Ricorda che, qualora tu (o il tuo avvocato) non ti dovessi presentare all'udienza senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice confermerebbe automaticamente il verbale e tu avresti perso la causa. Questo, però, non accade in due casi: 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 2) Se comunque dalla documentazione da te allegata risulti la illegittimità della multa.

All'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure è possibile che il Giudice trattenga la causa per la decisione. In quest'ultimo caso, la causa si è conclusa e sarà emessa una sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la multa.


In questa pagina è presente un esempio di ricorso al Giudice di Pace.

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Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui



Commenti

Sulla richiesta telematica può provare... non so i vari uffici come si comportino.

Il giudice a cui fare ricorso dipende dal tipo di azione che si intraprende. Le consiglio quindi di rivolgersi ad un avvocato dal vivo, perchè valuti bene gli atti.

buongiorno avvocato,
proprio 1 ora à mi è stato notificato un verbale per violazione dei limiti di velocità nella provincia di grossetto.
considerato che l'autovelox era mobile nascosto in una rientranza e non appositamente segnalato da cartelli . la cosa più eclatante è che le foto mi riprendono da dietro e cioè quando già mi ero accorta della presenza dello stesso e avevo diminuito la mia velocità fino a raggiungere gli 80 km/. invece loro hanno rilevato una velocità di 91 km/h ma penso che sia più che normale visto che quel tratto di strada era in discesa.
lei cosa mi consiglia di fare?
grazie

buongiorno avvocato,
ho dimenticato di scrivere che il limite era 70 km/h.
volevo sapere se vi è un obbligo della segnaletica e se si a quanti metri.
oggi ho intenzione di percorrere l'aurelia con una telecamera e andare dove mi è stata rilevata la velocità. sono sicura che non vi erano cartelli e nel sito del ministero ho letto che gli autovelox mobili devono essere segnalati da segnali luminosi. mi può confermare.
vorrei fare ricorso la mia multa è di 168 euro.

L'autovelox dovrebbe essere segnalato. Se riesce a provare che non vi era segnalazione può tentare il ricorso. L'esito tuttavia è incerto, in quanto non tutti i giudici accolgono questo tipo di ricorsi.

In ogni caso sappia che un eventuale filmato della via girato in un momento diverso da quello esatto in cui ha preso la multa, di per sè NON COSTITUISCE prova, in quanto la segnalazione poteva esserci quando lei ha preso la multa e poi essere stata tolta quando lei ha girato il filmato.

Più che altro, si basi su quanto emerge dalla lettura dello stesso verbale. Se li è scritto che la segnalazione c'era, ha ben poco da fare (anche perchè il verbale costituisce prova fino a querela di falso), se invece li non c'è scritto che l'autovelox era segnalato, allora punti su quello ed il video della via lo aggiunga solo quale conferma ulteriore.

buongiorno avvocato,
ho girato un filmato nella mia città in cui un vigile si nascondeva con il suo autovelox senza segnaletica.
secondo lei potrei denunciare questa prassi che inganna tanta gente???
grazie

Salve avvocato,
alla ricerca di qualcosa di utile sulla notifica delle multe, mi sono imbattuta in questo sito molto utile, pertanto vorrei chiederLe un parere su una cosa che mi assilla da un pò!
Il giorno 13 Marzo 2014 ricevo un verbale per non aver ottemperato all'invito di fornire i dati personali e della patenta di guida del conducente per una violazione commessa e certificata il 28/07/2013, quest'ultima notificata al vecchio indirizzo (cambio di residenza il 27/06/2013) il giorno 17/09/2013 e pagata regolarmente mancando, purtroppo, alla comunicazione dei dati personali non volontariamente ma solo per dimenticanza in quanto presa in quel periodo da i vari traslochi che ho dovuto effettuare.
Avendo verificato che il verbale, accertato il 20/01/2014, ricevuto il giorno 13 Marzo 2014 mi era stato notificato olre i limiti previsti dalla legge, 60 dal primo per la comunicazione dei dati più altri novanta previsti dalla legge, ho provveduto a fare richiesta di annullamento in autotutela all'ente della pubblica amministrazione.
Quest'ultimo mi ha dato comunicazione di diniego tramite raccomandata, giustificando il loro ritardo rispetto alla legge con il fatto che in realtà il giorno 23/01/2014, e pertanto nei termini previsti rispetto alla prima notifica, è stato postalizzato un altro verbale al vecchio indirizzo che è tornato indietro. Trascorso un mese hanno chiesto i miei nuovi dati all'ufficio anagrafe e inviato il verbale oggetto della contestazione al nuovo indirizzo. Avendo verificato la non esistenza di alcuna relazione di notifica relativa al verbale del 23/01/2014 postalizzato al vecchio indirizzo, e anche che la richiesta dei miei nuovi dati è stata fatta già oltre i 60+90 previsti dalla legge, vorrei proseguire con la mia contestazione.
Potrebbe darmi una sua valutazione sulla questione.
La ringrazio Distinti Saluti

Se tutti i mutamenti di residenza sono stati correttamente comunicati da parte sua in data precedente alle notifiche, queste ultime, se effettuate ai vecchi indirizzi non sono valide. E' onere dell'ente accertatore, infatti, accertarsi di notificare gli atti all'indirizzo aggiornato.

Salve Avvocato,
purtroppo mi sono imbattuto in qualcosa di difficile da sbrogliare.
Ho ricevuto un verbale, notificato su strada, sabato 22 marzo alle h 16. Ho effettuato il pagamento della sanzione, con la cifra ridotta del 30% venerdi 28 marzo, a mezzo di bollettino postale.
La polstrada mi ha comunicato che, nonostante ci sia la domenica di mezzo ed il verbale sia stato notificato nel pomeriggio del 22 marzo, il verbale va pagato con la cifra ridotta e non scontata del 30% (350 € in più!). Non vi è tolleranza di un giorno nonostante il giorno festivo di mezzo? Sono in possesso di un certificato attestante che, nei giorni 24-25-26-27 marzo ero a casa con una brutta influenza. Lei crede possa esser preso in considerazione un ricorso al Prefetto o Giudice di Pace?.
Grazie per il servizio che offre

No. Sconsiglio il ricorso.

Salve Avvocato, io ho presentato un ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni per una multa per autovelox chiedendo anche la sospensiva , ho ricevuto subito la cartolina di ritorno pero' sono passati 3 mesi e non ho avuto nessuna risposta. Cosa dovrei fare???? Grazie

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Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

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Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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