Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa



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Se hai ricevuto una contravvenzione per violazione del codice della strada, ma ritieni che la multa sia illegittima (per esempio, perchè la notifica del verbale non è arrivata entro i termini, o l'autovelox non era correttamente configurato), puoi ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la contravvenzione è stata elevata, per chiederne l'annullamento, entro 30 giorni dal momento in cui la multa ti è stata notificata o personalmente contestata. Entro il più lungo termine di 60 giorni puoi, in alternativa, inoltrare un ricorso al Prefetto. Se quest'ultimo organo rigetta il ricorso, sarai condannato al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso, contro l'ordinanza del Prefetto puoi opporti con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento, perchè non hai pagato una multa, ma tale multa non ti era mai stata notificata, puoi fare ricorso contro la cartella di pagamento stessa entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace competente. Entro lo stesso termine e dinanzi lo stesso Giudice puoi fare ricorso anche contro il preavviso di fermo amministrativo o l'avviso di messa in mora, inviati dal concessionario del servizio di riscossione, se precedentemente non ti era stata notificata la multa né la cartella esattoriale.

In questi casi, la legge ti permette di difenderti da solo. Recandoti presso gli uffici del Giudice di Pace, infatti, potrai compilare un modulo prestampato che metterà in moto un vero e proprio processo, caratterizzato da una o più udienze, ed infine da una sentenza.

La possibilità di presentare il ricorso contro la multa personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, è prevista dalla legge per evidenti ragioni di praticità. Molto spesso, infatti, il valore della multa è così basso da rendere assolutamente sconveniente il ricorso ad un avvocato di fiducia, il cui onorario, quasi certamente, risulterà superiore all'importo stesso della sanzione.

In questa pagina tratteremo brevemente del ricorso al Giudice di Pace.

Esso può essere presentato solo ed esclusivamente se non si è provveduto a pagare la contravvenzione. Nel caso tale pagamento sia avvenuto è come se si fosse ammesso di essere in torto e non si può più proporre alcun ricorso.

Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata.
Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, allora anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica.

I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto.

Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.

Al ricorso deve essere allegata la multa impugnata, nonchè tutti gli altri documenti che ritieni utili per sostenere le tue ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente.

All'atto della presentazione del ricorso, dovrai versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della multa che vuoi impugnare. Se tale valore è inferiore ad € 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di € 37. Se il valore della multa è compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di € 85. Se il valore della multa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 allora il contributo unificato sarà di € 206.
Se il valore del ricorso è superiore ad € 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di € 8,00.

Dopo aver presentato il ricorso, la causa verrà assegnata ad un Giudice, il quale, trascorso un pò di tempo, fisserà una udienza. La data di questa udienza sarà comununicata, a cura della cancelleria, a te ed al Comune.

ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 cpc e 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.

L'autorità che ha emesso la multa dovrà depositare entro 10 giorni prima dell'udienza tutti gli atti relativi alla contestazione (tuttavia, anche se questo termine non viene rispettato, il Comune non subisce particolari conseguenze negative).

Con la legge 120/2010 si è stabilito che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. Tale sospensione deve essere espressamente richiesta nel ricorso. Il questo caso il Giudice dovrà fissare l'udienza non oltre giorni 20 dalla presentazione del ricorso ed in quella udienza, nel contraddittorio tra le parti, deciderà se sospendere o meno l'efficacia dell'atto impugnato. Il presupposto perchè tale sospensione avvenga è che vi siano gravi e documentati motivi.

Non sei obbligato ad avvalerti dell'opera di un avvocato per stare in giudizio e, pertanto, puoi presentarti da solo all'udienza.

Ricorda che, qualora tu (o il tuo avvocato) non ti dovessi presentare all'udienza senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice confermerebbe automaticamente il verbale e tu avresti perso la causa. Questo, però, non accade in due casi: 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 2) Se comunque dalla documentazione da te allegata risulti la illegittimità della multa.

All'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure è possibile che il Giudice trattenga la causa per la decisione. In quest'ultimo caso, la causa si è conclusa e sarà emessa una sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la multa.


In questa pagina è presente un esempio di ricorso al Giudice di Pace.

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Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui



Commenti

Buongiorno avvocato,
ho fatto ricorso al giudice di pace per una multa presa ad un semaforo controllato da photoread e il giudice dopo molto tempo ha rigettato il ricorso e nel frattempo la multa e` triplicata (circa 300 euro).
Il ricorso che ho presentato contestava 3 punti:
1)La validita` di una infrazione rilevata da photoread che non era segnalato non aveva vigili urbani o polizia stradale e non era in alcun modo identificabile quindi non mi consentiva di giustificare immediatamente il motivo dell`infrazione.
2)Non ho mai ricevuto ne` la multa ne` la notifica nei tempi e le modalita` stabilite dal;la legge
3)l`importo della contavvenzione era troppo elevato anche a causa della non comunicazione e della mancata notifica della stessa.

Il giudice come le anticipavo dopo alcuni rinvii perche` il comune non si presentava all`udienza ha rigettato il mio ricorso rispondendo pero` SOLO al primo punto e comunicandomi che era regolare la rilevazione del photoread e che lo stesso photoread e` regolamentare (cosa che tralatro in molte sentenze trovate sul web e` completamente smentito in quanto e` riportato che il photoread puo` essere usato solo in alcuni casi e solo ed esclusivamente con la presenza di un agente).

Le chiedo se e` regolare la sentenza che a quanto pare tiene conto solo della mia contestazione sul photoread ma che non da` alcuna risposta sugli ulteriori 2 punti contestati.
Grazie in anticipo
Gianfranco

Da quello che racconta, il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi anche sugli altri motivi di ricorso. Le consiglio di rivolgersi ad un legale per valutare la possibilità dell'appello.

Buongiorno, sono Sergio e ringrazio fin d'ora della risposta.Al 30102008 mi è stata notificata con verbale multa autovelox, MAI RICEVUTA,accertata il 17092008 da parte di un comune calabrese Roseto Capo Spulico. In data 30032011 tramite società recupero crediti calabrese mi comunicano che devo pagare eur 970 x autovelox e pp.patente. Io ricorro dal GDP di Trebisacce che parzialmente accoglie il mio ricorso lasciandomi l’importo del verbale e annullando la sanzione dei pp.patente con sentenza datata 13072011. Non avendo saldato la sanzione confermata ora mi è stata notificata in data 13112013 cartella esattoriale di eur 600 ca.La mia richiesta è la seguente: posso di nuovo fare ricorso al GDP in quanto dal gg.30102008 data violazione al 13112013 data notifica cartella esattoriale sono passati i cinque anni; poi dopo due anni dall’iscrizione a ruolo vedi sentenza del GDP 13072011 non posso chiedere debito estinto per decadenza notifica 13112013 in quanto sono passati due anni..Ringrazio e porgo distinti ossequi. Sergio

No, la prescrizione si ferma durante i processi e riprende a correre dopo la sentenza che nel suo caso è del 2011. La data di esecutività del ruolo (dalla quale deve cominciare a contare i due anni) è indicata nella cartella e non coincide con la data di emissione della sentenza... sarà sicuramente successiva. Controlli bene.

Buongiorno,
ho ricevuto oggi 05/12/13 una cartella esattoriale per una infrazione del 15/06/2011 rilevata con IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE denominato K53300. La multa non è mai stata consegnata.
Sulla relazione di notifica scaricata dal Comune di Milano è barrata la casella "Causa irreperibilità del destinatario". Non ho mai ricevuto alcun avviso né raccomandata.
Posso fare ricorso e in base a quali articoli?
Grazie

Ricorso motivato su violazione Art. 140 cpc.
Verifichi comunque come ed a quale indirizzo è stata inviata la raccomandata.

Buona sera , chiedo un informazione inerente una multa in differita,descrivo:
sono stato fermato dalla polizia locale e non avevo documenti con me e giustamente venivo multato , provvedevo nella stessa giornata a pagare direttamente al comando la multa,dopo circa 30 giorni mi vedevo recapitare una nuova sanzione inerente al mancato rispetto del semaforo rosso dello stesso giorno e stessa ora, come e possibile fare una multa in differita ? se sono stato fermato e non mi veniva contestato nell' immediato l infrazione del passaggio del semaforo rosso, ma solo la mancanza di documenti ...stanno facendo un abuso d'ufficio ?..
Ringrazio se Lei potrebbe delucidarmi ,porgo:
distinti saluti

Se l'agente non ha contestato personalmente la violazione senza un giustificato motivo, non si tratta di un abuso d'ufficio, ma - più semplicemente - la sanzione è illegittima. Nel verbale in questo caso dovrebbe essere indicato il motivo per il quale la sanzione non è stata imemdiatamente contestata.

E' molto complicato che lei possa provare una tale irregolarità. Tuttavia potrebbe avere qualche remota possibilità confrontando il verbale di accertamento relativo alla mancanza del documento, con quello relativo al semaforo. Se effettivamente dai due verbali risulta la stessa ora, lo stesso agente accertatore e lo stesso identico luogo, può provare a fare ricorso, sostenendo che la violazione doveva essere immediatamente contestata.

Ripeto comunque che le probabilità di successo sono scarse.

Grazie della risposta, proverò a fare ricorso dal giudice di pace

Buongiorno, in data 31/01/2011 mi è stata notificata direttamente sull'autobus una contravvenzione per viaggiare sprovvista di regolare biglietto, a Bologna.
Il problema è che avevo smarrito momentaneamente l'abbonamento mensile (non nominale) ed era stato impossibile trovare un biglietto (singolo o di corse multiple) in 5 negozi autorizzati alla vendita, perchè dal giorno successivo 01/02/2011 l'ATC avrebbe messo in vendita i biglietti con la nuova tariffazione.
L'autobus che mi poteva far raggiungere il mio luogo di lavoro (n. 89 o 99) non aveva la possibilità di fare il biglietto a bordo.
Al controllore ho spiegato tutto al momento della contravvenzione, infatti è stato messo a verbale, ma la sua risposta è stata che avrei dovuto prendere un altro autobus dove fare il biglietto a bordo e poi riprendere il mio. Se lo avessi fatto, dopo il tempo perso nei 5 rivenditori avrei perso mezzora di lavoro.
In data 02/02/2011 ho presentato ricorso nelle modalità chiarite dall'ATC.
Non ho mai ricevuto una risposta fino al 27/12/2013 in cui mi è stata notificata la busta verde con la multa di circa 137 euro (ovviamente maggiorata per il procedimento di invio e di ingiunzione).
Posso far ricorso al giudice di pace o perderei comunque il contraddittorio?
Grazie per l'attenzione

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Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

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Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

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Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

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Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
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Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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