Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa



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Se hai ricevuto una contravvenzione per violazione del codice della strada, ma ritieni che la multa sia illegittima (per esempio, perchè la notifica del verbale non è arrivata entro i termini, o l'autovelox non era correttamente configurato), puoi ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la contravvenzione è stata elevata, per chiederne l'annullamento, entro 30 giorni dal momento in cui la multa ti è stata notificata o personalmente contestata. Entro il più lungo termine di 60 giorni puoi, in alternativa, inoltrare un ricorso al Prefetto. Se quest'ultimo organo rigetta il ricorso, sarai condannato al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso, contro l'ordinanza del Prefetto puoi opporti con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento, perchè non hai pagato una multa, ma tale multa non ti era mai stata notificata, puoi fare ricorso contro la cartella di pagamento stessa entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace competente. Entro lo stesso termine e dinanzi lo stesso Giudice puoi fare ricorso anche contro il preavviso di fermo amministrativo o l'avviso di messa in mora, inviati dal concessionario del servizio di riscossione, se precedentemente non ti era stata notificata la multa né la cartella esattoriale.

In questi casi, la legge ti permette di difenderti da solo. Recandoti presso gli uffici del Giudice di Pace, infatti, potrai compilare un modulo prestampato che metterà in moto un vero e proprio processo, caratterizzato da una o più udienze, ed infine da una sentenza.

La possibilità di presentare il ricorso contro la multa personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, è prevista dalla legge per evidenti ragioni di praticità. Molto spesso, infatti, il valore della multa è così basso da rendere assolutamente sconveniente il ricorso ad un avvocato di fiducia, il cui onorario, quasi certamente, risulterà superiore all'importo stesso della sanzione.

In questa pagina tratteremo brevemente del ricorso al Giudice di Pace.

Esso può essere presentato solo ed esclusivamente se non si è provveduto a pagare la contravvenzione. Nel caso tale pagamento sia avvenuto è come se si fosse ammesso di essere in torto e non si può più proporre alcun ricorso.

Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata.
Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, allora anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica.

I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto.

Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.

Al ricorso deve essere allegata la multa impugnata, nonchè tutti gli altri documenti che ritieni utili per sostenere le tue ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente.

All'atto della presentazione del ricorso, dovrai versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della multa che vuoi impugnare. Se tale valore è inferiore ad € 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di € 37. Se il valore della multa è compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di € 85. Se il valore della multa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 allora il contributo unificato sarà di € 206.
Se il valore del ricorso è superiore ad € 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di € 8,00.

Dopo aver presentato il ricorso, la causa verrà assegnata ad un Giudice, il quale, trascorso un pò di tempo, fisserà una udienza. La data di questa udienza sarà comununicata, a cura della cancelleria, a te ed al Comune.

ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 cpc e 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.

L'autorità che ha emesso la multa dovrà depositare entro 10 giorni prima dell'udienza tutti gli atti relativi alla contestazione (tuttavia, anche se questo termine non viene rispettato, il Comune non subisce particolari conseguenze negative).

Con la legge 120/2010 si è stabilito che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. Tale sospensione deve essere espressamente richiesta nel ricorso. Il questo caso il Giudice dovrà fissare l'udienza non oltre giorni 20 dalla presentazione del ricorso ed in quella udienza, nel contraddittorio tra le parti, deciderà se sospendere o meno l'efficacia dell'atto impugnato. Il presupposto perchè tale sospensione avvenga è che vi siano gravi e documentati motivi.

Non sei obbligato ad avvalerti dell'opera di un avvocato per stare in giudizio e, pertanto, puoi presentarti da solo all'udienza.

Ricorda che, qualora tu (o il tuo avvocato) non ti dovessi presentare all'udienza senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice confermerebbe automaticamente il verbale e tu avresti perso la causa. Questo, però, non accade in due casi: 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 2) Se comunque dalla documentazione da te allegata risulti la illegittimità della multa.

All'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure è possibile che il Giudice trattenga la causa per la decisione. In quest'ultimo caso, la causa si è conclusa e sarà emessa una sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la multa.


In questa pagina è presente un esempio di ricorso al Giudice di Pace.

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Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui



Commenti

Può chiedere il rimborso delle 37 €. Ma la concessione è a discrezione del giudice.

 Un giorno (anno fa) un ragazzo che conocevo perche lavoraba nel steso posto che il mio era per caso pasato per casa mia,

lo ho trovato ubriaco  nella sua machina ( credevo sua, andava a lavoro sempre con quella) lo ho portavo a casa guidando la

machina, nel percorso ci ferma la polizia stradale  me rendo conto nel momento che la machina non aveva il libreto ni la assicurazione (era scaduta), Sono state fatte due verbale, una per guidare senza documenti in regola y el altro per la mancanza di assicurazione. Il primo verbale lo ho paagata con ritardo perche sono stato stupido a credere che il ragazo pagava la multa en tanto le avevo fatto un favore de portarlo a casa (invece lo dovuto pagar io con ritardo) adesso dopo un anno de questo pagamento, me arriva una tavella de pagare di 2000 euro senza una notifica anteriore como stata la prima (non ho recivuto mai una notifica de questa. Cosa devo fare

 

Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato che possa seguirla dal vivo, visto l'ammontare della sanzione.

 Ho preso un verbale perchè il mio passegero era senza cintura,ma sul verbale stesso hanno messo l'indirizzo di dove risiedo errato, posso fare ricorso al giudice di pace? 

Grazie cordiali saluti

 

 

 

Egregio Avv. Mongiovi,

a mia moglie è stata recapitata una sanzione di circa 180 Euro, con detrazione di 6 punti dalla patente per passaggio con il rosso ad un semaforo con rilevazione automatica, testimoniato da due fotografie.fatte a distanza di 1,8  e 3,1 dall'accensione del rosso e l'auto risulta muoversi con la velocità di 23 km/ora (velocità di una persona che si muove con calma in bicicletta) L'importo ed i punti non sono un problema, ma c'è il rischio di sospensione della patente qualora si riceva una nuova sanzione per lo stesso motivo entro due anni. Analizzando quanto è successo e quanto mia moglie si ricorda, ho potuto ricostruire che si era fermata dopo aver superato la linea d'arresto con la luce verde (o al massimo gialla appena accesa) a causa di un veicolo che bloccava la via in quanto doveva svoltare a sinistra e che non è stato rilevato dalle fotografie in quanto scattate quando già aveva liberato l'incrocio. Analizzando la capacità di accelerazione dell'auto, sono in grado di dimostrare che:

- l'auto si è fermata almeno un metro e mezzo dopo la linea di arresto prima dell'accensione della luce rossa

- nella prima fotografia l'auto era già in movimento e aveva percorso circa 3 metri negli 1,8 secondi

- nella seconda fotografia (dopo 3,1 secondi) stava liberando l'incrocio nel più breve tempo possibile, compatibilmente con quanto avvenuto.

Ho già richiesto una ricca documentazione sulle modalità di funzionamento del semaforo: devo capire perchè la prima fotografia viene fatta dopo 1,8 secondi e non all'accensione della luce rossa e come funziona il sistema.

Ho pensato al ricorso al GdP in quanto solo due fotografie in quelle condizioni ledono i diritti della difesa: è possibile sia quanto ho ricostruito sia che sia avvenuto un passaggio con il rosso alla velocità costante (peraltro poco credibile) di 23 km/ora: nel secondo caso l'auto si sarebbe trovata prima della linea di arresto al momento dell'accesione della luce rossa e la sanzione sarebbe giustificata.

Un GdP è in grado di capire questo problema?

Anticipatamente La ringrazio

Buongiorno,
gradirei la Vs. opinione sulla possibilità di ricordo al giudice di pace per la seguente multa notificatami.

Violazione: In direzione Nord-Sud oltrepassava l'incrocio nonostante il semaforo ne vietasse il passaggio (luce rossa).

Sanzione: 178€ comprensivi di spese di notificazione + decurtazione 6 punti

Note: Non era possibile intimare l'alt in quanto l'agente era impegnato nella regolazione manuale del semaforo.

NB: L'incrocio in questione prevedeva la presenza di vigili urbani in quanto tutto il traffico della zona era convogliato in quella strada a causa di deviazione per lavori in corso. Spesso i vigili erano in coppia a causa di 2 incroci successivi e vicinissimi.

Mi ricordo che in quel periodo (non ho la certezza del giorno) il vigile che non impegnato nella regolazione del semaforo spesso regolava l'incrocio in prima persona.
E' possibile fare ricorso sostenendo che i vigili erano in coppia e il passaggio con il rosso mi è stato autorizzato dal vigile al centro dell'incrocio?
Il semaforo non è dotato di telecamere o rilevatori.

Grazie per la collaborazione.

Difficilissimo se non ha una prova fortissima, come per esempio un video in cui si vede chiaramente il vigile autorizzarla al passaggio. Ed anche in questo caso non deve proporre ricorso, ma querela di falso. Sconsigliatissimo.

Ho capito... quindi è consigliabile pagare la multa.

Per quanto riguarda invece le sanzioni accessorie viene stabilito che ad un'ulteriore infrazione nel biennio è prevista la sospensione della patente.
Il biennio è da considerarsi a partire dall'infrazione o dalla sua notifica?

vorrei sapere se il fermo amministrativo dell'auto , si riferisce all'auto a  cui si riferisce la cartella esattoriale del bollo non pagato nel 2006.  questo dato che ho tre auto intestate a me. Grazie

Buongiorno. Ho scoperto casualmente di avere un fermo amministrativo sulla mia auto, applicato da un concessionario per la riscossione. Ho chiesto informazioni alla società che mi ha applicato il fermo e ho scoperto che mi sono stati notificati ben 4 atti (avviso di pagamento, avviso di messa in mora, preavviso di fermo e comunicazione di avvenuto fermo) al mio vecchio indirizzo di residenza. Mi hanno fornito copia delle raccomandate e le prime due sono state notificate per compiuta giacenze, mentre le altre sembrano addirittura non notificate (in una vi è l’indicazione del postino: portone chiuso). Comunque sui citofoni e sulla cassetta delle poste non vi era sicuramente indicazione del mio cognome. Il fermo sarebbe scaturito da una multa non pagata polizia municipale del 2011. Anche di questa multa non avevo conoscenza, ma in questo caso la residenza anagrafica in cui il postino ha notificato l’atto era corretta (per soli due giorni), in quanto non avevo ancora spostato la residenza, anche se già non abitavo più lì. La data dell’avvenuto fermo risale al giugno del 2013, ma io ne sono venuto a conoscenza solo ora. A chi faccio ricorso se sono passati i trenta giorni per rivolgersi al giudice di pace? Ho urgenza di poter riutilizzare la mia autovettura e la somma che mi richiedono non è alta, ma i modi di operare del concessionario, certamente aiutato da qualche sfaticato agente postale, sono stati troppo scorretti per risolvere la questione con il mero pagamento di quanto da loro preteso. Ringrazio a chi può aiutarmi e consigliarmi qualcosa.

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

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Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

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Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
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