Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa



Per sapere se la tua multa è stata notificata entro i termini, clicca qui per una consulenza immediata, anonima e gratuita!

Se hai ricevuto una contravvenzione per violazione del codice della strada, ma ritieni che la multa sia illegittima (per esempio, perchè la notifica del verbale non è arrivata entro i termini, o l'autovelox non era correttamente configurato), puoi ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la contravvenzione è stata elevata, per chiederne l'annullamento, entro 30 giorni dal momento in cui la multa ti è stata notificata o personalmente contestata. Entro il più lungo termine di 60 giorni puoi, in alternativa, inoltrare un ricorso al Prefetto. Se quest'ultimo organo rigetta il ricorso, sarai condannato al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso, contro l'ordinanza del Prefetto puoi opporti con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento, perchè non hai pagato una multa, ma tale multa non ti era mai stata notificata, puoi fare ricorso contro la cartella di pagamento stessa entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace competente. Entro lo stesso termine e dinanzi lo stesso Giudice puoi fare ricorso anche contro il preavviso di fermo amministrativo o l'avviso di messa in mora, inviati dal concessionario del servizio di riscossione, se precedentemente non ti era stata notificata la multa né la cartella esattoriale.

In questi casi, la legge ti permette di difenderti da solo. Recandoti presso gli uffici del Giudice di Pace, infatti, potrai compilare un modulo prestampato che metterà in moto un vero e proprio processo, caratterizzato da una o più udienze, ed infine da una sentenza.

La possibilità di presentare il ricorso contro la multa personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, è prevista dalla legge per evidenti ragioni di praticità. Molto spesso, infatti, il valore della multa è così basso da rendere assolutamente sconveniente il ricorso ad un avvocato di fiducia, il cui onorario, quasi certamente, risulterà superiore all'importo stesso della sanzione.

In questa pagina tratteremo brevemente del ricorso al Giudice di Pace.

Esso può essere presentato solo ed esclusivamente se non si è provveduto a pagare la contravvenzione. Nel caso tale pagamento sia avvenuto è come se si fosse ammesso di essere in torto e non si può più proporre alcun ricorso.

Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata.
Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, allora anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica.

I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto.

Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.

Al ricorso deve essere allegata la multa impugnata, nonchè tutti gli altri documenti che ritieni utili per sostenere le tue ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente.

All'atto della presentazione del ricorso, dovrai versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della multa che vuoi impugnare. Se tale valore è inferiore ad € 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di € 37. Se il valore della multa è compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di € 85. Se il valore della multa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 allora il contributo unificato sarà di € 206.
Se il valore del ricorso è superiore ad € 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di € 8,00.

Dopo aver presentato il ricorso, la causa verrà assegnata ad un Giudice, il quale, trascorso un pò di tempo, fisserà una udienza. La data di questa udienza sarà comununicata, a cura della cancelleria, a te ed al Comune.

ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 cpc e 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.

L'autorità che ha emesso la multa dovrà depositare entro 10 giorni prima dell'udienza tutti gli atti relativi alla contestazione (tuttavia, anche se questo termine non viene rispettato, il Comune non subisce particolari conseguenze negative).

Con la legge 120/2010 si è stabilito che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. Tale sospensione deve essere espressamente richiesta nel ricorso. Il questo caso il Giudice dovrà fissare l'udienza non oltre giorni 20 dalla presentazione del ricorso ed in quella udienza, nel contraddittorio tra le parti, deciderà se sospendere o meno l'efficacia dell'atto impugnato. Il presupposto perchè tale sospensione avvenga è che vi siano gravi e documentati motivi.

Non sei obbligato ad avvalerti dell'opera di un avvocato per stare in giudizio e, pertanto, puoi presentarti da solo all'udienza.

Ricorda che, qualora tu (o il tuo avvocato) non ti dovessi presentare all'udienza senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice confermerebbe automaticamente il verbale e tu avresti perso la causa. Questo, però, non accade in due casi: 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 2) Se comunque dalla documentazione da te allegata risulti la illegittimità della multa.

All'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure è possibile che il Giudice trattenga la causa per la decisione. In quest'ultimo caso, la causa si è conclusa e sarà emessa una sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la multa.


In questa pagina è presente un esempio di ricorso al Giudice di Pace.

Per sapere se la tua multa è stata notificata entro i termini, clicca qui per una consulenza immediata, anonima e gratuita!

Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui



Commenti

Da quanto ho capito, gli atti del concessionario sono stati notificati dopo la comunicazione del cambio di residenza (legga comunque qui per quanto riguarda la cartella di pagamento in particolare: http://www.studiolegalemongiovi.it/riscossione_mediante_ruolo/notifica_c...).

In questo caso potrebbe essere possibile agire in opposizione all'esecuzione senza limiti di tempo (http://www.studiolegalemongiovi.it/riscossione_mediante_ruolo/opposizion...). Si consulti comunque con un avvocato dal vivo.

Salve Avvocati illustri
In due parole, mi hanno fatto un verbale artt. 7 cds il giorno 22/02/2010, nel effettuare il pagamento il giorno 17/03/2010 per colpa della carta chimica poco leggibile ho omesso di aggiungere al costo del verbale 38 euro, i 6,90 euro per le spese diprocedimento che come ripeto non ho visto perchè molto sbiadita la scritta, i primi giorni di agosto 2013 mi vedo recapitare una cartella di equitalia spa dove mi richiedono 78,72 euro per il verbale completo come se non lo avessi pagato, ho inviato una notifica di rifiuto alla Polizia Municipale e mi hanno risposto che o pago o vado dal giudice di pace, in pratica mi scrivono che avendo omesso i 6,90 euro delle spese ha fatto si che l'obbligazione nei confronti del Comune non fosse completamente estinta e che il verbale è divenuto titolo esecutivo per una somma di 69,60 euro, calcolata secondo quanto disposto dall'Artt.389 del R di esecuzione del nuovo CdS, e che la somma da me versata è stata trattenuta in acconto sull'importo dovutoper la completa estinzione dell'obbligazione. Premetto che mi hanno subito notificato la cartella di equitalia spa, avrebbero dovuto avvisarmi prima di aprire il ruolo? Viste le date, cosa posso fare? Questi mi fregano i 38 euro piu' le spese e mi fanno pagare di nuovo la multa totale 78,62+38,00 euro. Grazie per la risposta.

Purtroppo, tutto quello che le hanno spiegato corrisponde a verità.
Infatti, pagare anche un centesimo in meno rispetto alla somma del verbale, comporta che il verbale diviene titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale.

Se è in grado di fornire una prova incontrovertibile del fatto che fosse impossibile non sbagliare nell'effettuare il pagamento a causa della carta sbiadita, può tentare ad agire in opposizione presso il Giudice di Pace e sostenere l'applicazione del principio di buona fede al suo caso particolare.

Potrebbe anche trovare un Giudice di Pace comprensivo, tuttavia, è MOLTO DIFFICILE e se decide di agire, molto probabilmente, perderà la causa. A ciò aggiunga che dovrà comunque versare la somma per il contributo unificato (37€) e seguire le udienze, senza ragionevole speranza di recuperare le spese anche nel caso, remoto, di vittoria.

Ma scusi se insisto, non avrebbero dovuto avvisarmi prima di avviare il ruolo con equitalia? E siccome le cartelle Equitalia recapitate per posta non sono valide, posso in qualche modo agire in questo senso? Sinceramente vedo una truffa bella e buona, si trattengono i 38 euro già pagati, mi rimandano la cifra intera da pagare e in piu devo pagare anche gli interessi sulla stessa! Ringrazio per la risposta.

No, non devono avvisarla prima di trasmettere il ruolo.
Secondo la cassazione, checchè se ne dica, le cartelle notificate via posta sono valide, almeno per il momento: http://www.studiolegalemongiovi.it/riscossione_mediante_ruolo/notifica_p...

Ma io non ho mai dato il consenso affinchè i miei dati personali vengano trasmessi a terzi!

Senta, io le ho dato il mio parere di avvocato, poi lei faccia quello che crede.

Non so cosa lei pensi che c'entrino i dati personali con le notifiche e/o le multe.

Se pensa che c'entrino qualcosa, proponga opposizione all'esecuzione.

In bocca al lupo.

Buonasera Avvocati,
in data 01/12/2008 mi è arrivata a casa un avviso di giacenza di una raccomandata che in data 03/12/2008 (c'è il timbro sulla busta) sono andata a ritirare alla posta.
La raccomandata era un avviso di deposito presso la Casa Comunale di un Verbale di violazione del codice della strada, da me immediatamente ritirato.
Ho pagato la multa in data 27/01/2009 (entro 60 giorni dal 03/12/2008 - data in cui ho ricevuto l'avviso di deposito presso la Casa Comunale del Verbale di violazone).
Ora mi arriva una cartella di Equitalia perchè secondo loro la multa è stata pagata oltre i 60 giorni.
Mi aiutate a capire se la multa è stata pagata nei termini oppure no.
Grazie in anticipo per il tempo che vorrete dedicarmi.
Francesca.

La notifica effettuata a norma del 140 si perfeziona quando riceve la raccomandata (quella che lei ha ritirato il giorno 3/12, lagga qui: http://www.studiolegalemongiovi.it/procedura_civile/la_notifica_degli_at...) ma solo se questo ritiro avviene entro 10 giorni da quando quella raccomandata è stata INVIATA, altrimenti la notifica si perfeziona allo scadere, appunto, del decimo giorno.

Quindi controlli quando è stata INVIATA la raccomandata che lei ha ritirato il 3/12. Se il 3/12 non erano ancora trascorsi 10 giorni dal momento di tale invio, allora la notifica si è perfezionata il 3/12. Se, invece, il 3/12 erano già passati dieci giorni, allora la notifica si è perfezionata appunto al decimo giorno ed è da quel momento che deve iniziare a contare i 60 giorni.

Se dopo avere fatto questi calcoli, il risultato è che il pagamento è stato effettuato in tempo, allora può proporre opposizione all'esecuzione presso il giudice di pace.

il 20/9 ho ricevuto un verbale in cui si contestava di non aver fornito le generalità del conducente relativamente all'accertamento della violazione del superamento dei limiti di velocità. Non avendo ricevuto nessun verbale per multe oltre i 10 km orari, mi sono recata al comando dei vigili, che mi hanno dato copia di un verbale del 26/01 di 168,00€, mai ritirato dall'ufficio postale. Ad oggi quindi la sanzione relativa all'eccesso di velocità è raddoppiata (354,50€) a cui si aggiungono 302€ per non aver fornito le generalità (ovviamente, non avendo ricevuto il verbale!!).
Vorrei quindi consegnare un ricorso al giudice di pace al fine di ottenere la cancellazione dei 302€ per non aver comunicato i dati del conducente e la rimissione dei termini della sanzione per eccesso di velocità. Ho qualche possibilità?
Grazie per la risposta

Pagine

Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.