Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa



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Se hai ricevuto una contravvenzione per violazione del codice della strada, ma ritieni che la multa sia illegittima (per esempio, perchè la notifica del verbale non è arrivata entro i termini, o l'autovelox non era correttamente configurato), puoi ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la contravvenzione è stata elevata, per chiederne l'annullamento, entro 30 giorni dal momento in cui la multa ti è stata notificata o personalmente contestata. Entro il più lungo termine di 60 giorni puoi, in alternativa, inoltrare un ricorso al Prefetto. Se quest'ultimo organo rigetta il ricorso, sarai condannato al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso, contro l'ordinanza del Prefetto puoi opporti con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento, perchè non hai pagato una multa, ma tale multa non ti era mai stata notificata, puoi fare ricorso contro la cartella di pagamento stessa entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace competente. Entro lo stesso termine e dinanzi lo stesso Giudice puoi fare ricorso anche contro il preavviso di fermo amministrativo o l'avviso di messa in mora, inviati dal concessionario del servizio di riscossione, se precedentemente non ti era stata notificata la multa né la cartella esattoriale.

In questi casi, la legge ti permette di difenderti da solo. Recandoti presso gli uffici del Giudice di Pace, infatti, potrai compilare un modulo prestampato che metterà in moto un vero e proprio processo, caratterizzato da una o più udienze, ed infine da una sentenza.

La possibilità di presentare il ricorso contro la multa personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, è prevista dalla legge per evidenti ragioni di praticità. Molto spesso, infatti, il valore della multa è così basso da rendere assolutamente sconveniente il ricorso ad un avvocato di fiducia, il cui onorario, quasi certamente, risulterà superiore all'importo stesso della sanzione.

In questa pagina tratteremo brevemente del ricorso al Giudice di Pace.

Esso può essere presentato solo ed esclusivamente se non si è provveduto a pagare la contravvenzione. Nel caso tale pagamento sia avvenuto è come se si fosse ammesso di essere in torto e non si può più proporre alcun ricorso.

Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata.
Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, allora anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica.

I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto.

Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.

Al ricorso deve essere allegata la multa impugnata, nonchè tutti gli altri documenti che ritieni utili per sostenere le tue ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente.

All'atto della presentazione del ricorso, dovrai versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della multa che vuoi impugnare. Se tale valore è inferiore ad € 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di € 37. Se il valore della multa è compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di € 85. Se il valore della multa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 allora il contributo unificato sarà di € 206.
Se il valore del ricorso è superiore ad € 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di € 8,00.

Dopo aver presentato il ricorso, la causa verrà assegnata ad un Giudice, il quale, trascorso un pò di tempo, fisserà una udienza. La data di questa udienza sarà comununicata, a cura della cancelleria, a te ed al Comune.

ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 cpc e 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.

L'autorità che ha emesso la multa dovrà depositare entro 10 giorni prima dell'udienza tutti gli atti relativi alla contestazione (tuttavia, anche se questo termine non viene rispettato, il Comune non subisce particolari conseguenze negative).

Con la legge 120/2010 si è stabilito che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. Tale sospensione deve essere espressamente richiesta nel ricorso. Il questo caso il Giudice dovrà fissare l'udienza non oltre giorni 20 dalla presentazione del ricorso ed in quella udienza, nel contraddittorio tra le parti, deciderà se sospendere o meno l'efficacia dell'atto impugnato. Il presupposto perchè tale sospensione avvenga è che vi siano gravi e documentati motivi.

Non sei obbligato ad avvalerti dell'opera di un avvocato per stare in giudizio e, pertanto, puoi presentarti da solo all'udienza.

Ricorda che, qualora tu (o il tuo avvocato) non ti dovessi presentare all'udienza senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice confermerebbe automaticamente il verbale e tu avresti perso la causa. Questo, però, non accade in due casi: 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 2) Se comunque dalla documentazione da te allegata risulti la illegittimità della multa.

All'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure è possibile che il Giudice trattenga la causa per la decisione. In quest'ultimo caso, la causa si è conclusa e sarà emessa una sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la multa.


In questa pagina è presente un esempio di ricorso al Giudice di Pace.

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Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui



Commenti

Può chiedere in udienza che sia dichiarata cessata la materia del contendere o semplicemente non presentarsi all'udienza. C'è la possibilità, seppur remota, che venga comunque condannato alle spese di giudizio.

Consiglio per il futuro di valutare molto attentamente l'opportunità di iniziare una causa prima di farlo e non dopo; tenendo in considerazione, ovviamente, anche la distanza dell'ufficio dalla propria abitazione.

Buon giorno Avvocato, gentilmente mi saprebbe dire se nel caso di ricorso al GDP. contro un ordinanza prefetizzia , ci sono da pagare le spese processuali sia nel caso di accoglimento che nel caso di rigetto? Grazie

Deve anticipare contributo unificato e, ove prevista, marca da bollo, secondo il valore della causa. Se perde il giudice può, sostanzialmente a sua discrezione, condannarla a pagare le spese processuali alla controparte. Se vince, sempre a sua discrezione, può condannare la controparte a pagarle a lei. Può anche semplicemente compensarle, in tutto o in parte, cioè nessuno paga niente a nessuno e chi ha anticipato, cioè lei, rimane con la perdita.

salve, poco meno di tre settimane fa ho preso una multa dall'arst (azienda sarda trasporti) perchè a detta del controllore il biglietto era stato obliterato più volte, questo invece è successo perchè nel pullman precedente dove ero salito l'obliteratrice non rilasciava bene l'inchiostro, con la conseguenza che ho dovuto riobliterare il biglietto nel pullman successivo (i pullman sono legati tra di loro da coincidenze). Ci sono secondo lei gli estremi per presentare ricorso?

Teoricamente potrebbe anche, ma in pratica é molto difficile se non impossibile dimostrarlo. Quindi io fossi in lei non lo farei.

salve volevo sapere se e' normale ricevere un ingiunzione di pagamento dopo 5 anni di distanza da una presunta multa per eccesso di velocita. Multa mai notificata a me.
Il comune si giustifica dicendo di aver spedito più volte le varie raccomandate e di non avermi mai trovato nei miei indirizzi di residenza ( ho cambiato 4 residenze in 5 anni). Residenze sempre regolarmente dichiarate.
Volevo sapere se cnviene fare ricorso al giudice di pace, e che cosa succede in caso di esito negativo della causa.
Grazie

Se conviene o no, non si può dire senza conoscere gli atti, ma nella maggioranza dei casi non conviene, in quanto i costi del ricorso possono essere eccessivi rispetto al valore della multa.

In linea generale le posso dire che se i cambi di residenza sono stati regolarmente comunicati, è onere del comune tentare la notifica all'indirizzo aggiornato ed in caso di ricorso sarà il comune a dovere dimostrare di averlo fatto.

Se perde il ricorso può essere condannato ad una sanzione maggiore ed alle spese processuale, a totale discrezione del giudice.

Salve,
ho ricevuto una cartella per una multa di 156,83€ per violazione art 7 c1 c14 di un verbale del 09/10/2008 nel Comune di Roma (sono a conoscenza di questa data solamente perchè è stata menzionata in un rigo di dettaglio di pagamento della cartella). Non sono in possesso del verbale menzionato e non ho mai ricevuto a mio avviso una notifica a riguardo. Intorno al 15 febbraio ho ricevuto una lettera non raccomandata dove mi si diceva di recarmi in Comune per ritirare una cartella di pagamento, ma non ho controllato in quei giorni la cassetta delle lettere perchè ero in vacanza. il 18 febbraio è stata inviata al mio indirizzo la stessa lettera già menzionata precedentemente, ma questa volta tramite raccomandata A/R, ma nemmeno in quel caso nessuno era a casa e non è stata notificata. Il 6 marzo sono rientrata, ho controllato la cassetta delle lettere, mi sono recata subito in Posta e poi al Comune, dove mi è stata notificata la cartella di pagamento citata all'inizio del messaggio. A questo punto vorrei chiederVi: ci sono i presupposti per un ricorso con esito favorevole (verbale caduto in prescrizione passati i 5 anni)? Il ricorso posso presentarlo anche al Giudice di Pace di Bracciano (provincia di Roma) anche se l'infrazione è stata commessa nel Comune di Roma (io ho residenza nel Comune di Anguillara-prov di RM); chiedo questo perchè sopra nella pagina ho letto che "Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.". Vorrei aggiungere: nel 2010 ho cambiato residenza e l'ho regolarmente comunicata; sono rimasta nello stesso comune, ma mi sono trasferita da casa di mia madre alla casa dove attualmente abito, e come già detto in precedenza, non mi è mai stato notificato a mezzo di posta nussun verbale. Fino a quando ho tempo di presentare il ricorso? (i 30 giorni sono lavorativi e partono dal 6 marzo quando la cartella mi è stata notificata?) Grazie anticipatamente.

Per prima cosa deve capire quando è stato notificato il verbale e se è stato notificato correttamente ed entro i termini. Per fare ciò deve recarsi presso l'organo accertatore (vigili urbani, polizia ecc.) che ha elevato la contravvenzione e chiedere copia (o visione) della relata di notifica e di tutte le comunicazioni correlate. Legga qui per informazioni sulla notifica: http://www.studiolegalemongiovi.it/procedura_civile/la_notifica_degli_at...

Fatto questo deve contare 5 anni dal momento in cui si è perfezionata la notifica del verbale al momento in cui l'agente per la riscossione ha notificato la cartella di pagamento. Deve considerare la data in cui l'agente della riscossione ha INVIATO o consegnato la cartella al messo notificatore, e non quello in cui la cartella le è arrivata.

Se tra queste due date sono passati più di 5 anni, allora il credito è prescritto, sempre che nel frattempo ovviamente non abbia ricevuto altri atti interruttivi.

Ricordi che, nel caso in cui la multa sia stata contestata personalmente al momento della infrazione, il verbale NON viene notificato ed i 5 anni si contano dalla data della violazione.

Inoltre, le consiglio di verificare anche se non sia maturata la decadenza descritta qui: http://www.studiolegalemongiovi.it/multe/prescrizione-multe.html

Fatto questo, le consiglio di rivolgersi ad un legale dal vivo per capire quale strumento processuale è da utilizzare nel suo caso specifico (ricorso o citazione in opposizione all'esecuzione) perchè da questo dipende il luogo in cui il processo deve essere instaurato e non è cosa che si possa spiegare così in un commento. Rischierei semplicemente di confonderle le idee.

salve, ho ricevuto due cartelle esattoriali, in una mi si contesato un mancato pagamento di tassa automobilistica ed una contravvenzione al cds entrambi risalenti al 2008 (pertanto credo prescritti); la seconda riguardante altre due contravvenzioni al cds risalenti al 2009. premettendo che delle quattro singole contestazioni non ho mai ricevuto alcun avviso o notifica prima del 2014 con la ratifica delle due cartelle esattoriali e trattandosi di tributi dovuti a quattro enti diversi (comuni diversi da quello di residenza per le tre contravvenzioni), come posso richiedere in via telematica o fax gli atti inerenti le notifiche delle contestazioni senza andare di persona a centinaia di km di distanza da casa mia?posso comunque fare ricorso al giudice di pace di palermo essendomi state recapitate le cartelle esattoriali alla ia residenza da parte della'agenzia di riscossioni sicilia?grazie

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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