Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa



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Se hai ricevuto una contravvenzione per violazione del codice della strada, ma ritieni che la multa sia illegittima (per esempio, perchè la notifica del verbale non è arrivata entro i termini, o l'autovelox non era correttamente configurato), puoi ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la contravvenzione è stata elevata, per chiederne l'annullamento, entro 30 giorni dal momento in cui la multa ti è stata notificata o personalmente contestata. Entro il più lungo termine di 60 giorni puoi, in alternativa, inoltrare un ricorso al Prefetto. Se quest'ultimo organo rigetta il ricorso, sarai condannato al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso, contro l'ordinanza del Prefetto puoi opporti con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento, perchè non hai pagato una multa, ma tale multa non ti era mai stata notificata, puoi fare ricorso contro la cartella di pagamento stessa entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace competente. Entro lo stesso termine e dinanzi lo stesso Giudice puoi fare ricorso anche contro il preavviso di fermo amministrativo o l'avviso di messa in mora, inviati dal concessionario del servizio di riscossione, se precedentemente non ti era stata notificata la multa né la cartella esattoriale.

In questi casi, la legge ti permette di difenderti da solo. Recandoti presso gli uffici del Giudice di Pace, infatti, potrai compilare un modulo prestampato che metterà in moto un vero e proprio processo, caratterizzato da una o più udienze, ed infine da una sentenza.

La possibilità di presentare il ricorso contro la multa personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, è prevista dalla legge per evidenti ragioni di praticità. Molto spesso, infatti, il valore della multa è così basso da rendere assolutamente sconveniente il ricorso ad un avvocato di fiducia, il cui onorario, quasi certamente, risulterà superiore all'importo stesso della sanzione.

In questa pagina tratteremo brevemente del ricorso al Giudice di Pace.

Esso può essere presentato solo ed esclusivamente se non si è provveduto a pagare la contravvenzione. Nel caso tale pagamento sia avvenuto è come se si fosse ammesso di essere in torto e non si può più proporre alcun ricorso.

Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata.
Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, allora anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica.

I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto.

Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.

Al ricorso deve essere allegata la multa impugnata, nonchè tutti gli altri documenti che ritieni utili per sostenere le tue ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente.

All'atto della presentazione del ricorso, dovrai versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della multa che vuoi impugnare. Se tale valore è inferiore ad € 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di € 37. Se il valore della multa è compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di € 85. Se il valore della multa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 allora il contributo unificato sarà di € 206.
Se il valore del ricorso è superiore ad € 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di € 8,00.

Dopo aver presentato il ricorso, la causa verrà assegnata ad un Giudice, il quale, trascorso un pò di tempo, fisserà una udienza. La data di questa udienza sarà comununicata, a cura della cancelleria, a te ed al Comune.

ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 cpc e 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.

L'autorità che ha emesso la multa dovrà depositare entro 10 giorni prima dell'udienza tutti gli atti relativi alla contestazione (tuttavia, anche se questo termine non viene rispettato, il Comune non subisce particolari conseguenze negative).

Con la legge 120/2010 si è stabilito che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. Tale sospensione deve essere espressamente richiesta nel ricorso. Il questo caso il Giudice dovrà fissare l'udienza non oltre giorni 20 dalla presentazione del ricorso ed in quella udienza, nel contraddittorio tra le parti, deciderà se sospendere o meno l'efficacia dell'atto impugnato. Il presupposto perchè tale sospensione avvenga è che vi siano gravi e documentati motivi.

Non sei obbligato ad avvalerti dell'opera di un avvocato per stare in giudizio e, pertanto, puoi presentarti da solo all'udienza.

Ricorda che, qualora tu (o il tuo avvocato) non ti dovessi presentare all'udienza senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice confermerebbe automaticamente il verbale e tu avresti perso la causa. Questo, però, non accade in due casi: 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 2) Se comunque dalla documentazione da te allegata risulti la illegittimità della multa.

All'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure è possibile che il Giudice trattenga la causa per la decisione. In quest'ultimo caso, la causa si è conclusa e sarà emessa una sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la multa.


In questa pagina è presente un esempio di ricorso al Giudice di Pace.

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Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui



Commenti

E' più probabile che perda.

Salve volevo chiedere un'informazione in riguardo ad un ricorso effettuato il 27/12/13 al giudice di pace di napoli per una multa.Dovrei ricevere una risposta indicandomi il numero di protocollo assegnatomi per controllare in cancelleria la data dell'udienza?Se si entro che termini?

Le verrà comunicato dalla cancelleria il decreto di fissazione d'udienza. Ma solo se è residente o ha eletto domicilio, in seno al ricorso, nello stesso comune dove é sito il giudice di pace. In caso contrario non riceverà nulla e dovrà essere lei a controllare periodicamente se l'udienza è stata fissata. Attenzione perché se l'udienza le sfugge rischia di perdere la causa.

buongiorno oggi 05/02/2014 ho ricevuto una multa sull'autobus a Bologna da un accertatore di titoli di viaggio. Salito sull'autobus ho timbrato il biglietto tra la fermata dove sono entrato e quella successiva, nella quale sono entrati i controllori. Ho spiegato che ho ricevuto una chiamata al telefono e dovendo rispondere non ho timbrato istantaneamente il biglietto. Il controllore non ha voluto sentire spiegazioni dicendomi che non potevo timbrargli il biglietto in faccia poiché mi aveva visto da terra mentre lo timbravo e mi ha fatto la multa di 65 euro. Ci sono gli estremi per fare ricorso? Mi converrebbe o comunque il costo del ricorso sarebbe superiore? Grazie.

Non vedo grossi margini per proporre ricorso, purtroppo.

Buonasera Avvocato,
ieri mi sono stati notificati 3 avvisi di accertamenti tributari per un importo Ici anno 2011 non pagato.
Gli avvisi sono 3 in quanto relativi a un appartamento di cui mia madre ne ha la proprietà al 50% e io e mio marito il restante 50%.
Premesso che l'ente accertatore è anche il mio datore di lavoro, il quesito è il seguente: è corretto far notificare sul posto di lavoro in orario di lavoro dal messo comunale che mi conosce personalmente senza aver preso in considerazione la possibilità di spedire il tutto con raccomandata con ricevuta di ritorno? Oltretutto l'avviso indirizzato a mia madre mi è stato consegnato personalmente dalla responsabile dell'ufficio tributi. Ed è corretto che, in questi casi, vengano anche addebitati € 7,00 x 3 vale a dire € 21,00 di spese di notifica?
Grazie per la sua attenzione.
Cordiali saluti
Elena

La notifica sul posto di lavoro è espressamente prevista dalla legge (artt. 137 e ss cpc), ma solo per il destinatario. Voglio dire, possono notificare l'avviso rivolto a lei dove lavora lei, ma l'avviso rivolto a sua madre, no. Quello devono notificarlo presso il domicilio fiscale di sua madre o presso il luogo di lavoro di sua madre. Le spese sono a suo carico.

buongiorno io ho prodotto ricorso avverso una cartella esattoriale decaduta poiche da quando equitalia ha istritto a ruolo esecutivo in data 10 agosto 2011 sono passati più di due anni dall avvenuta notifica in data 6 dicembre 2013 (finanziaria 2008)per sanzioni amministrative prese nel 2006 del comune di roma capitale.
ora mi e arrivata la ricevuta di ritorno datata 31 12 2013 ma ancora non ho notizie sulla data dell udienza..
esiste un termine massimo per rispondere per il giudice di pace??
io ho chiesto nel ricorso espressamente la sospensione del procedimento da parte di equitalia ma sono passati ormai 41 giorni da quando hanno ricevuto il ricorso...
ho eletto domicilio nel comune di roma non essendovi residente...

Teoricamente si ci sono termini precisi entro i quali il GdP dovrebbe fissare l'udienza, ma nella pratica vengono sforati.
Le comunicazioni sono inviate all'indirizzo dove ha eletto domicilio. Le consiglio, comunque, di controllare attraverso il numero di ruolo lo stato del procedimento sul sito https://gdp.giustizia.it/
E' possibile anche scaricare un'app per smartphone.

Buongiorno, cercherò di essere breve!
In gennaio ho contestato una multa, al giudice di Pace e anche direttamente sul sito del comune di Milano via internet.
Dopo pochi giorni il comune ha negato la mia richiesta ed io ho regolarmente pagato la multa.
Oggi mi è arrivata una raccomandata dal giudice di Pace per presentarmi in marzo all'udienza.
Cosa faccio? Come annullare l'udienza visto che ho già pagato?
Comunque è assurdo tutto ciò... vivo a Parma, dovrei spendere di viaggio per portare i documenti necessari prima dell'udienza e poi tornare all'udienza, più del valore stesso della multa! Un'altra assurdità è che debba comunicare il passaggio anticipatamente con un disabile in macchina nelle zone a traffico limitato...
Grazie.
paolesco@gmail.com

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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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