Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa



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Se hai ricevuto una contravvenzione per violazione del codice della strada, ma ritieni che la multa sia illegittima (per esempio, perchè la notifica del verbale non è arrivata entro i termini, o l'autovelox non era correttamente configurato), puoi ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la contravvenzione è stata elevata, per chiederne l'annullamento, entro 30 giorni dal momento in cui la multa ti è stata notificata o personalmente contestata. Entro il più lungo termine di 60 giorni puoi, in alternativa, inoltrare un ricorso al Prefetto. Se quest'ultimo organo rigetta il ricorso, sarai condannato al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso, contro l'ordinanza del Prefetto puoi opporti con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento, perchè non hai pagato una multa, ma tale multa non ti era mai stata notificata, puoi fare ricorso contro la cartella di pagamento stessa entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace competente. Entro lo stesso termine e dinanzi lo stesso Giudice puoi fare ricorso anche contro il preavviso di fermo amministrativo o l'avviso di messa in mora, inviati dal concessionario del servizio di riscossione, se precedentemente non ti era stata notificata la multa né la cartella esattoriale.

In questi casi, la legge ti permette di difenderti da solo. Recandoti presso gli uffici del Giudice di Pace, infatti, potrai compilare un modulo prestampato che metterà in moto un vero e proprio processo, caratterizzato da una o più udienze, ed infine da una sentenza.

La possibilità di presentare il ricorso contro la multa personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, è prevista dalla legge per evidenti ragioni di praticità. Molto spesso, infatti, il valore della multa è così basso da rendere assolutamente sconveniente il ricorso ad un avvocato di fiducia, il cui onorario, quasi certamente, risulterà superiore all'importo stesso della sanzione.

In questa pagina tratteremo brevemente del ricorso al Giudice di Pace.

Esso può essere presentato solo ed esclusivamente se non si è provveduto a pagare la contravvenzione. Nel caso tale pagamento sia avvenuto è come se si fosse ammesso di essere in torto e non si può più proporre alcun ricorso.

Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata.
Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, allora anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica.

I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto.

Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.

Al ricorso deve essere allegata la multa impugnata, nonchè tutti gli altri documenti che ritieni utili per sostenere le tue ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente.

All'atto della presentazione del ricorso, dovrai versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della multa che vuoi impugnare. Se tale valore è inferiore ad € 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di € 37. Se il valore della multa è compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di € 85. Se il valore della multa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 allora il contributo unificato sarà di € 206.
Se il valore del ricorso è superiore ad € 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di € 8,00.

Dopo aver presentato il ricorso, la causa verrà assegnata ad un Giudice, il quale, trascorso un pò di tempo, fisserà una udienza. La data di questa udienza sarà comununicata, a cura della cancelleria, a te ed al Comune.

ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 cpc e 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.

L'autorità che ha emesso la multa dovrà depositare entro 10 giorni prima dell'udienza tutti gli atti relativi alla contestazione (tuttavia, anche se questo termine non viene rispettato, il Comune non subisce particolari conseguenze negative).

Con la legge 120/2010 si è stabilito che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. Tale sospensione deve essere espressamente richiesta nel ricorso. Il questo caso il Giudice dovrà fissare l'udienza non oltre giorni 20 dalla presentazione del ricorso ed in quella udienza, nel contraddittorio tra le parti, deciderà se sospendere o meno l'efficacia dell'atto impugnato. Il presupposto perchè tale sospensione avvenga è che vi siano gravi e documentati motivi.

Non sei obbligato ad avvalerti dell'opera di un avvocato per stare in giudizio e, pertanto, puoi presentarti da solo all'udienza.

Ricorda che, qualora tu (o il tuo avvocato) non ti dovessi presentare all'udienza senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice confermerebbe automaticamente il verbale e tu avresti perso la causa. Questo, però, non accade in due casi: 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 2) Se comunque dalla documentazione da te allegata risulti la illegittimità della multa.

All'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure è possibile che il Giudice trattenga la causa per la decisione. In quest'ultimo caso, la causa si è conclusa e sarà emessa una sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la multa.


In questa pagina è presente un esempio di ricorso al Giudice di Pace.

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Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui



Commenti

Paghi senza attendere che arrivi dell'altro. Se l'importo indicato nel bollettino non è corretto, può utilizzare un bollettino vuoto da compilare.

 Buongiorno Avvocato

In data 20/9/2010 sono stato fermato in tangenziale da una pattuglia della Polizia dopo che ho sostato sulla corsia di emergenza per un malore personale (ci tengo a precisare che viaggiavo in qualità di passeggero). Al conducente è stato fatto l'alcool test ed è risultato positivo, successivamente è stato condannato in separato procedimento. 

in data 22/07/2013 ricevo presso il mio domicilio una cartella esattoriale di equitalia intestata a me, che mi invita a pagare una multa di 230€ per violazione dell'articolo del CDS che prevede l'obbligo di cintura di sicurezza.

il punto è che se sostavo sulla corsia di emergenza e la Polizia è sopravvenuta in un secondo momento, come hanno fatto a verificare se io in viaggio avevo allacciato la cintura? sotto un punto di vista formale, nella contravvenzione non vi è alcuna firma di prestata visione del verbale a me elevato.

come posso impugnare la cartella esattoriale visto che non posso far valere nei motivi i vizi del verbale?

Grazie mille per l'attenzione, Le auguro una buona giornata

Avrebbe dovuto impugnare il verbale entro 60 giorni (termine allora vigente) dal momento in cui le è stata contestata la violazione. Adesso, non può fare più nulla.

Buongiorno,

ho ricevuto un verbale di contravvenzione (art.148-c.12) per aver superato

(a destra) un ciclomotore fermo sulla mezzeria della strada in quanto doveva

svoltare a sinistra (non è un incrocio, ma una "intersezione").

Ritiene che possa fare ricorso al Giudice di Pace ?

Inoltre, avendo ricevuto la notifica in quanto proprietario, devo comunque

comunicare i dati del conducente o è sufficiente il ricorso da parte del 

conducente stesso (che pero' non ha ricevuto alcuna notifica ?

Grazie per l'attenzione.

 

Può tentare il ricorso; ovviamente non c'è mai alcuna certezza di vittoria.

Comunichi i dati.

 Buongiorno, cerco di sintetizzare i fatti.

Il 06/07/2008 mi reco a Bologna (risiedo a Fiorano modenese 40Km di distanza) per accompagnare i iei figli e mio cognato in stazione centrale.

Per cercare uno dei parcheggi a pagamento nei pressi della stazione ho fatto un paiio di giri perchè non conoscevo la zona.

Questi due giri sono stato documentati dal sistema di controllo SIRIO delle ZTL (non mi ero accorto delle segnalazioni e non conosco il luogo) e in novembre dello stesso anno, 2008, ho ricevuto due  buste verdi con due contravvenzuioni per invasone di zona ZTL dallo stesso varco e a distanza di 9 minuti una daal'altra.

Al che io ho chiamamto i vigili di bologna per segnalare la situazione che se avevo invaso questa zona Tl (all'epoca completamente deserta) era giusto che pagassi, ma solo UNA multa.

Al che mi è stato risposto che se intendevo impugnare la sanzione dovevo farklo per entrambe e spiuegare poi al giudice di pace le mie ragioni.

Detto fatto. Preparato due righe e inviata raccomandata della quale ho in seguito ottenuto ricevuta di ritorno .

Dopo di questo il silenzio totale. Io mi sarei aspettato di esser informato in merito all'udienza, ma nulla.

Il 26/07/2013, la scorsa settimana, ricevo una raccomandata con ingiunzione di pagamento che riepilogava il fatto che il ricorso era stato respinto nell'ottobre 2009 e che io non avendo pagato fino ad ora avevo da pagare le due multe con lin totto + oneri vari + ritardi per un importo di 567 € e spiccioli.

Ora, io non ho ricevuto nessuna comunicazione e pertanto non sapevo che avesse avuto luogo un'udienza e che tantomeno fosse stato respinto il ricorso in questione.

da ciò non potevo quindi sapere che dovevo pagare e pertanto di essere in ritardo(mi sembra ovvio).

Mi chiedo è giusto l'iter seguito dalle autorità in questione?

ed io devo pagare e nello specifico devo pagare tutto qeullo di un ritardio del quale io non ero consapevole e comunicatomi con quasi quattro anni dai fatti? èperchè non lo hanno comunque comunicato prima con una raccoman data come hanno fatto ora?

Grazie per l'attenzione..

Cordialmente salutro.

Si sembra tutto corretto.
A norma del 319 cpc e del 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.

Dopo la sentenza, non deve essere comunicato nulla.

...ok, se è tutto corretto, come faccio io a sapere lo stato della situazione?..

Quale sarebbe il comportamento giusto da tenere.

E perchè però me lo hanno comunicato dopo 4 anni, non potevano farlo  magari dopo 1?

Grzie.

Si informi presso la cancelleria del giudice di pace per avere la conferma di ciò che è successo.

 A mio figlio dua anni fa  hanno rubato id odcumenti, abbiamo sporto regolare denuncia e rifatti tuttti. Ora gli è stata notificata una multa presa 3 giorni dopo il furto da una persona che ha esibito il suo documento ad un controllore dell'autobus sul quale evidentemente era salito senza biglietto.

Ci sentivamo abbastanza tranquilli pensando che la multa venisse cancellata d'ufficio, ma così non è stato abbiami dovuto presentare ricorso al Giudice di  Pace.

Sicuramente la multa verrà annullata, ma possiamo chiedere il recupero dei 37 Euro pagati per il contributo? Ci sentiamo proprio presi in giro , oltre al danno la beffa. O possiamo agire nei confronti del controllore  che evidentemente no ha "controllato" bene i documenti o della aziwnda trasporti di cui è dipendente per il rimoborso della somma ed eventualmente anche per i danni dovuti ai disagi (giorni di permesso per poter svolgere le pratiche)?

Grazie

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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