Esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.
Attenzione: con i decreti attuativi della legge delega del settembre 2015, è stato stabilito che la mediazione si applica a qualsiasi causa di valore inferiore a 20000 euro, a prescindere dal soggetto che ha emesso l'atto. Maggiori informazioni qui.
RICORSO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA
Del sottoscritto ______________, nato a __________ il ___________ (c.f.: ___________) residente in ___________ e domiciliato ai fini del presente atto in _________________ che si difende personalmente a norma dell'art. 12 D.Lgs 546/92 (1)
EQUITALIA SPA/SERIT SICILIA SPA, Agente per la riscossione per la provincia di __________ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in __________________
Previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs n. 546/92, di (INSERIRE QUI l'ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO: cartella di pagamneto, sollecito, intimazione, ruolo, ipoteca ecc. ecc.) n. __________________ emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di ________________________________, per i seguenti
Con l'atto impugnato, l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della complessiva somma di € _____________ per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno_______________.
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell'anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessanotificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.
Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.
Inoltre, come è noto, a norma dell'art. 1, comma secondo del D. Lgs. 546/92 la Commissione Tributaria applica, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Orbene, tra tali norme rientra certamente l'art. 96 che, nella sua attuale formulazione, recentissimamente novellata, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma citata appare essere certamente compatibile con il processo tributario e, pertanto, essa va applicata anche al caso di specie.
In effetti, con tale norma, il legislatore ha previsto uno strumento che permetta al Giudicante di disporre un risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa anche a prescindere dai presupposti stringenti della c.d, lite temeraria e ciò al fine di dare risposta migliore all'esigenza racchiusa nel principio in base al quale non può costituire un danno l'essersi rivolti ad un Giudice e l'avere ottenuto ragione.
Per quanto concerne il caso di specie, invero, la sola refusione delle spese vive non sarebbe sufficiente a ristorare il danno subito dal sottoscritto per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario. E ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto per i motivi esposti più sopra.
Infine, si rivolge istanza di sospensione del'atto impugnato. Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi più sopra spiegati. Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, il sottoscritto potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione (come, per esempio, un provvedimento di fermo amministrativo) che potrebbero creare un danno grave ed irreparabile.
Tanto premesso,
1) preliminarmente disporre la sospensione dell'atto impugnato;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l'atto impugnato.
Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad € 2.582,28 ed il contributo unificato dovuto equivale ad € 30,00
Data Firma
(1)Ci si può difendere senza avvocato se la causa è di valore inferiore ad € 2.582,28.
Il Valore è determinato dall'imposta richiesta nell'atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente le sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare delle stesse.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
- 336054 letture
Commenti
Il ricorso si presenta alla
Il ricorso si presenta alla commissione tributaria provinciale e si propone contro equitalia e regione.
Nel merito non posso pronunciarmi non conoscendo in particolare la legislazione delle Marche.
bollo auto ricorso
buongiorno avvocato, ho trovato molto utili le sue note, intanto tuttavia le vorrei chedere:
devo notificare ricorso bollo auto alla ctp napoli e a equitalia sud, mi è già capitato in passato, ma ora visto che è trscorso un pò di tempo, nn ricordo se devo spedire con marca da bollo di 14,62, cs mi risponde per favore, dovrei spedeire qs mattina stessa, grazie raffaella
Il bollo è stato ormai
Il bollo è stato ormai sostituito dal contributo unificato. Si compra nelle rivendite di valori e l'ammontare dipende dal valore della causa. Probabilmente per il suo caso deve acquistare il CU di 30€. Si consegna alla CTP all'atto del deposito del ricorso.
un parere sui bolli in prescrizione.
buongiorno avvocato.
avrei da esporle un problema per cui ho una certa urgenza in quanto ho pochissimi giorni a disposizione per risolverlo.
le spiego la situazione.poichè mi è arrivata una cartella da equitalia di salerno di 550 euro per dei bolli auto non pagati,ed essendo io disoccupato,ho chiesto una rateazione. Pochi giorni fa però, mi è arrivata una raccomandata in cui mi dicevano che la rateazione era sospesa poichè risultano a mio carico altri tre anni di omessi bolli auto e precisamente anni 2004'2005 e 2006.mi dicono anche che sono stati notificati nel2010 e 2011 ma io non ho mai ricevuto alcuna notifica altrimenti , essendo una notifica di equitalia, avrei provveduto immediatamente a risolvere la situazione. ora io vorrei chiederle cosa posso fare visto che i bolli del2004, 2005 e2006 sono andati in prescrizione. la prego di rispondermi nel più breve tempo possibile visto che mi hanno dato solo 10 giorni di tempo per aderire alla proposta di unificare il tutto e accordarmi la rateazione e sono già trascorsi 5 giorni. la ringrazio e le porgo i miei più cordiali saluti.
un contribuente preoccupato.
Deve chiedere di visionare le
Deve chiedere di visionare le relate di notifica del 2010 e 2011, per stabilire si tratta di nofiche regolari o meno. Se sono irregolari, i bolli può considerarli prescritti. In ogni caso, dipende dalla legislazione della sua regione.
bollo 2007
Egr.Avv ho ricevuto una cartella per il bollo 2007 nei primi di Genn 2013 essendo trascorsi 60 giorni x fare ricorso devo pagarla anche se penso sia in prescrizione? grz
Non avendo presentato ricorso
Non avendo presentato ricorso non le resta che pagare.
bollo 2007
Egregio avv il bollo auto del 2007 notificato ai primi del 2013 deve essere pagato anche se è in prescrizione? sn trascorsi i 60 giorni x il ricorso
Avendo lasciato spirare il
Avendo lasciato spirare il termine per il ricorso, non le resta che pagare.
bollo 2010
Egr. Avv.
Ho appena ricevuto una lettere dell'agenzia delle entrate per il pagamento del bollo di un motoveicolo per l'anno 2010 (reg. Sicilia), è già in prescrizione e quindi posso fare ricorso oppure devo pagarlo?
Grazie e cordiali saluti
Andrea
Pagine