Il fermo amministrativo
Dopo la notifica della cartella di pagamento, se il debitore non procede al versamento di quanto richiestro entro il termine di 60 giorni, l'Agente per la Riscossione (Equitalia o Serit) può porre in essere un'azione esecutiva, al fine di recuperare coattivamente il credito.
Accanto all'azione esecutiva vera e propria, l'agente per la riscossione può porre in essere degli atti di altra natura, che, pur non essendo di per sè atti di esecuzione, costituiscono strumento per assicurarla o per spingere il debitore a pagare spontaneamente.
Uno di questi è il fermo amministravo sui beni mobili registrati del debitore.
Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autovetture, moto ecc.) è disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. 602/73 e consiste nel divieto di circolazione del mezzo su cui il fermo stesso insiste. Se tale divieto viene violato al trasgressore sarà comminata una sanzione che può essere di poco inferiore alle 3000 €.
Sotto il profilo più strettamente pratico, l'Agente chiederà l'iscrizione del provvedimento di fermo al Pubblico Registro Automobilistico.
In ogni caso, deve essere inviato al debitore un atto che prende il nome di "Preavviso di fermo amministrativo" e che consiste, come il nome stesso suggerisce, nell'avvertimento che se non si verserà quanto dovuto entro il termine di giorni 20, il fermo sarà iscritto e diverrà esecutivo.
Un unico fermo amministrativo può essere disposto per la riscossione di più crediti, contenuti in più cartelle di pagamento precedentemente notificate.
Secondo una direttiva di Equitalia, per debiti inferiori ad € 2000, il fermo è iscritto su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra € 2000 ed € 10000, il fermo può essere iscritto su un massimo di 10 veicoli di proprietà del debitore; infine, per debiti di valore superiore ad € 10000, il fermo può essere iscritto su tutti i veicoli del debitore.
Si avverte, comunque, che i criteri appena descritti sono contenuti in una direttiva interna ad Equitalia e non dalla legge. Questo significa che sono una sorta di "autolimitazione" interna dell'Agente per la riscossione. Conseguentemente, la violazione di tale autolimitazione (per esempio iscrizione di un fermo su 2 autovetture per un debito di 800 €) non sarebbe causa di nullità del fermo.
L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.
In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.
Come abbiamo già detto, l'effetto principale dell'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo è il divieto di circolare con lo stesso. Se tale divieto è violato, al trasgressore è comminata una sazione che può arrivare anche a poco meno di 3000 €.
Il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato, ma può comunque essere venduto. In questo ultimo caso, ovviamente, il vincolo costituito dal fermo "seguirà" il mezzo anche presso il nuovo proprietario, il quale non potrà circolare con il mezzo fin tanto che il fermo non sarà cancellato. Pertanto, chi venda un mezzo sottoposto a fermo, senza avvertire l'acquirente dell'esistenza di tale vincolo, potrebbe incorrere in responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente ignaro.
Per cancellare il fermo è necessario pagare quanto dovuto all'Agente per la riscossione.
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Commenti
Fermo amministrativo
Buonasera,mio marito che lavora per una ditta di spedizioni(corriere privato con partita iva)ha acquistato un nuovo furgone e deve dare indietro quello vecchio solo che abbiamo appena saputo che c'é una trascrizione di fermo amministrativo per € 124.05 da parte della SOGET. Volevo chiedere cosa devo fare per togliere subito questo fermo e poi, io sapevo che essendo l' unica cosa a lui intestata ed utilizzata esclusivamente per lavorare non poteva essere soggetta a fermo. Sono informata male? La ringrazio anticipatamente.
Non è infomata male, ma si
Non è infomata male, ma si tratta di una novità piuttosto recente (seconda metà del 2013) quindi è possibile che il fermo sia stato iscritto prima e comunque è onere del debitore dimostrare che il mezzo è strumentale. Le consiglio di recarsi presso gli sportelli dell'agente per la riscossione o dell'agenzia delle entrate ed esibire i documenti che dimostrino che il bene è strumentale all'attività lavorativa.
Fermo amministrativo
Il fermo é stato trascritto il 09.04.2013. Quindi basta recarmi presso la Soget ma volevo sapere che documentazione bisogna presentare. Grazie mille.
Non c'è una regola su quale
Non c'è una regola su quale documentazione produrre... qualunque documento che sia idoneo a provare che il mezzo è strumentale all'attività. Per esempio potrebbe produrre i documenti del mezzo dai quali si evince che è un furgone e contratti e fatture dai quali si evinca che suo marito è un corriere privato che trasporta oggetti di dimensioni e quantità tali che gli è necessario avere un furgone con quelle caratteristiche. Le consiglio comunque di informarsi in loco su quali documenti in particolare loro richiedano.
Fermo amministrativo
La ringrazio tantissimo.
Costo avvocato
Buonasera,
avendo un fermo amministrativo per multe di ca 5.000 euro vorrei chiedere l'intervento di un Avvocato,
visto che molte multe sono vecchie .
Mi potrebbe dire gentilmente quanto mi può chiedere di spesa un avvocato sapendo ovviamente che possa essere
un importo soggettivo. Cioè se la somma supera la spesa penso che non sia fattibile , mi scusi ma non ho assoluta esperienza di spese legali.
Grazie
Saluti
Non è possibile dare una
Non è possibile dare una risposta, in quanto ognuno fa il prezzo che desidera.
Ritengo improbabile, comunque, che qualcuno le chieda un onorario superiore all'importo iscritto a ruolo, perchè sarebbe come invitarla a desistere dal conferire il mandato.
Le consiglio di chiedere qualche preventivo agli avvocati della sua zona.
Non abbia timore di guardare all'avvocato come qualsiasi altro prestatore di servizi. Non è condannato a servirsi del primo che incontra, o di quello presentato dall'amico di turno o dal parente.
Cerchi su internet gli avvocati della sua zona e si faccia fare dei preventivi. Scelga poi quello che fa per lei, tenendo in considerazione quanto le chiede, quanto preparato le sembra, quanto disponibile ad impegnarsi nella sua causa ecc. ecc.
Gentile Avvocato, con la
Gentile Avvocato,
con la presente, Le vorrei sottoporre una questione che da tempo mi tormenta.
Si tratta dell'articolo 180 comma 8 Codice della strada, laddove si dice che nel caso di mancata esibizione dei documenti presso gli uffici, ad esempio del tagliando assicurativo, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, applica la sanzione prevista, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivvo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Ora, mi chiedo, ma non trovo alcuna risposta, se ad esempio, sono stata contravvenzionata per mancata esibizione del tagliando assicurativo, in data 13 settembre 2013 e dovevo presentare i documenti entro 10 gg ovvero entro il 23 settembre, il termine per la notifica della sanzione di cui all'articolo 180 comma 8, decorre dal 23 settembre 2013 o dal momento in cui l'organo di polizia accerta che io non ho presentato il tagliando presso il loro ufficio? e i gg per la notificazione rimangono sempre 90?
Varaiazione iva
Buongiorno,avrei bisogno di un chiarimento. Il 2 luglio 2013 ho stipulato un contratto d'acquisto per un veicolo che doveva arrivare a Settembre ma poi è arrivato a fine dicembre e l'iva indicata era ancora al 21%. Adesso io devo ritirare il mezzo e me la chiedono al 22%. È giusto,o come indicato sul contratto devo pagarla al 22% ?Al momento della sottoscrizione del contratto ho anche dato un acconto di € 2.000,00. La ringrazio anticipatamente.
Hanno ragione loro. Il
Hanno ragione loro. Il contratto ai fini iva si intende concluso al momento della consegna del bene, anche se stipulato precedentemente.
Pertanto, se tra la data della stipula e quella di consegna, muta l'aliquota iva, il compratore deve pagare l'iva applicabile alla data di consegna.
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