Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
Multa
Spett.le avvocato,
ricevo in data 17/05/2012 una normale busta (posta ordinaria)nella buca delle lettere, da equitalia, contenente un "Sollecito di pagamento" di una multa risalente al 28/06/2005 (sanz. amm.ve pecun. c.d.s. d.lvo 285/92 amm.ne com.le pagamento effettuato oltre i termini...
Mi scrivono un numero identificativo dell'atto che mi sarebbe stato notificato il 12/05/2009 (Tutto ciò non è mai accaduto).
In fondo alla lettera è riportato:
La informiamo che, in mancanza di tale pagamento, attiveremo tutte le procedure di recupero previste alla normativa vigente.
Ciò, in quanto siamo tenuti per legge a svolgere ogni azione utile alla riscossione delle somme iscritte a ruolo dagli enti creditori, senza poter in alcun modo valutare se tali somme siano effettivamente dovute.
Le chiedo se tutto ciò è regolare (notifica mai avvenuta, decadenza dei termini, sollecito di una richiesta mai pervenuta).
Grazie
Ecco come difendersi.
Le consiglio di verificare presso gli uffici Equitalia, la relata di notifica del 12/05/09. Se questa non dovesse essere regolare, può impugnare il sollecito di pagamento, presso il Giudice di Pace competente, come meglio spiegato qui.
richiesta informazione
Buongiorno, solo un chiarimento.
Una multa presa nel 2003, ricevuta cartella esattoriale nel 2005 poi più nulla.
Si può considerare in prescrizione o potrebbero ancora rivalersi con il fermo amministrativo o altre forme cautelative?
Se colui che ha fatto l'infrazione non è proprietario nè di auto nè di case, a cosa potrebbero attaccarsi?
Grazie cordiali saluti.
La multa è prescritta.
Se non le è arrivata alcuna notifica tra il 2005 ed oggi, la multa è prescritta.
Contro chi non possiede auto o case, si può esperire il pignoramento mobiliare ed il pignoramento presso terzi (stipendi, pensioni, conto corrente).
Multa non pagata..
Buongiorno,
in questi giorni mi sono accorta di non aver pagato una multa per infrazione codice della strada, risalente al 24/02/2006 notificata in data 30/06/2006 (timbro postale sulla busta). Da allora non ho più ricevuto alcun sollecito.
La multa può considerarsi prescritta? Se non lo fosse converrebbe aspettare il sollecito o muoversi in altro modo? L'entità della multa non è elevatissima ma non vorrei che l'ammontare con il tempo sia aumentato di parecchio.
Ringrazio per l'attenzione che vorrà dedicarmi.
Sara
La multa può considerarsi prescritta...
...se non ha ricevuto nessuna notifica dal 2006.
Le multe non pagate entro i termini, si raddoppiano.
due multe in 3 minuti stessa via di milano
Buongiorno avvocato
nel 2009 in cerca di parcheggio in via paolo sarpi milano, ho preso di multe in tre minuti passando nella stessa via. Al ricevimento delle multe, non sapendo della zona-telecamere (errore mio ovviamente) ne ho subito pagata una, per l'altra ho fatto ricorso, tramite un legale che mi diceva che la stessa multa in tre minuti non era corretta pagarla due volte.
Oggi a distanza di tre anni mi arriva cartella da Equitalia di circa 220 euro. Cosa posso fare? Devo pagarla o posso ancora contestare a ragion veduta?
grazie mille
Se il ricorso è stato rigettato.
Se il ricorso è stato rigettato, le tocca pagare. Deve parlarne con il suo avvocato.
Cartella equitalia per multa
Buongiorno!
vorrei cortesemente esporre il mio caso, chiedendo se ci sono i termini per un'eventuale azione di autotutela o ricorso.
Il 20.04.2012 ho ritirato una cartella esattoriale di Equitalia di cui avevo trovato l'avviso di giacenza nella buca delle lettere per una multa dell'AMT di Genova del 2005 (di cui io non conservo ricordi), notificata (sempre scritto nella cartella) nel 2008.
Ho chiesto all'AMT di ricevere documentazione che comprovi che io abbia effettivamentre ricevuto la notifica, ma dopo essere stato passato a vari uffici dove nessuno mi dava una risposta, due giorni fa mi hanno consigliato di mandare un fax all'ufficio sanzioni dell'AMT, cosa che ho immediatamente fatto.
Essendo io certo di non aver mai ricevuto notifiche, posso fare azione di autotutela o rivolgermi al Giudice di Pace?
Volevo inoltre chiedere: cos'é esattamente l'iscrizione a ruolo?
grazie e cordiali saluti
L'iscrizione a ruolo è il
L'iscrizione a ruolo è il materiale deposito del fascicolo presso la cancelleria del giudice.
Dovrebbe verificare presso gli uffici Equitalia (e non AMT) la relata di notifica della cartella di pagamento. Se quella notifica è regolare ed è avvenuta prima del 20/04/08, la multa non è prescritta. Altrimenti può rivolgersi al Giudice di Pace.
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