La riscossione mediante ruolo
Cosa è la riscossione mediante ruolo? La riforma per imposte sui redditi, iva e Inps |
La “riscossione mediante ruolo” è un procedimento volto al recupero di somme di denaro che i cittadini devono agli enti pubblici. Tali somme possono essere dovute per debiti di natura tributaria (per esempio, IVA o Irpef) oppure di natura non tributaria (per esempio, una multa). Tale tipo di procedimento è stato originariamente previsto per la sola riscossione delle imposte sul reddito ed è regolato dal D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. Con il passare degli anni, tuttavia, il sistema è stato esteso alla riscossione di altre entrate anche di carattere non tributario. Ad oggi, può dirsi che il sistema della riscossione mediante ruolo costituisce il procedimento generale di riscossione. |
Tale estensione avviene attraverso rinvio al già citato D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, contenuto nelle varie leggi che regolano la riscossione dei singoli crediti. Per esempio, la disciplina sulla riscossione delle multe è contenuta nella legge 689/81, ed ivi è contenuto il rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette.
Ne deriva che per ogni singolo credito, la disciplina del sistema di riscossione si ricava dalla combinazione di norme specifiche dettate per quel singolo credito e le norme generali sulla riscossione mediante ruolo, contenute nel Dpr 602/73.
Il procedimento si attiva solo dopo che l'ente al quale devi la somma abbia accertato il debito, cioè dopo che l'ente avrà formalmente quantificato la somma dovuta, avrà motivato la pretesa e intimato il pagamento. Ciò avviene, tipicamente, con la notifica dell'“avviso di accertamento”.
Per esempio, nel caso di un debito di natura tributaria (per esempio, bollo auto) ti sarà inviato un atto, con il quale ti sarà spiegato che non hai pagato quanto dovuto in relazione a specifici periodi di imposta, verrà calcolato quanto devi e ti sarà intimato di versare la somma. Ecco questo è l'avviso di accertamento.
Solo dopo la notifica di tale atto, se persisterai nell'inadempienza, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo.
Nel caso di una multa, sarà il verbale redatto dai vigili a costituire l'accertamento. Solo dopo la notifica di esso (o la consegna, nel caso di contestazione immediata) sarà attivato il procedimento di riscossione, se persisterai nell'inadempienza.
La riscossione vera e propria è effettuata da un soggetto diverso dall'Ente Creditore (cioè l'ente al quale devi la somma di denaro). Si tratta dell'"Agente per la Riscossione".
E', in particolare, una società denominata "Equitalia Spa".
Per la sola regione Sicilia, invece, la riscossione è affidata a Serit Sicilia Spa.
Per esempio, se non hai pagato una multa elevata dai Vigili Urbani, sei debitore nei confronti del Comune. Il comune si rivolgerà a Equitalia Spa (oppure, in Sicilia, a Serit Sicilia Spa) per recuperare la somma. Se non hai pagato un tributo (per esempio l'irpef) sei debitore dell'Agenzia delle Entrate e questa si rivolgerà a Equitalia Spa (oppure, in Sicilia, a Serit Sicilia Spa) per recuperare la somma.
L'attività di riscossione è dettagliatamente disciplinata dalla legge.
Il procedimento inizia con la formazione del ruolo.
Il ruolo è un elenco nel quale l'ente creditore inserisce le generalità dei debitori ed il titolo del credito (cioè il motivo per il quale il debitore deve la somma: per esempio, una multa non pagata).
Esistono ruoli ordinari e ruoli straordinari. Nei secondi sono iscritte le somme per le quali vi è pericolo per la riscossione (un tale pericolo, per fare un esempio tipico, si riscontra nel caso di fallimento del debitore). L'iscrizione nei ruoli straordinari permette una più veloce riscossione. Infatti, le somme iscritte nei ruoli straordinari possono essere interamente riscosse anche in pendenza di ricorso. Al contrario, le somme iscritte nei ruoli ordinari, in pendenza di ricorso, possono essere riscosse solo parzialmente.
Una volta formato questo elenco, l'ente creditore lo trasmette al soggetto incaricato della riscossione (Equitalia Spa o Serit Sicilia Spa), che da qui in poi chiameremo l'agente per la riscossione.
Nel ruolo devono comunque essere indicati, a pena di nullità, il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo stesso (ordinario o straordinario), la data di esecutività ed il riferimento al precedente atto di accertamento. In mancanza di tale riferimento deve essere indicata la motivazione, anche sintetica, della pretesa.
L'agente per la riscossione, ricevuto il ruolo, notifica al debitore la c.d. Cartella di pagamento (o esattoriale).
La cartella di pagamento è, nella sua essenza, la parte del ruolo relativa al singolo debitore. Infatti, abbiamo detto che il ruolo è un elenco in cui sono indicati diversi debitori. Orbene, ad ognuno di essi l'agente della riscossione notificherà la “propria” parte del ruolo; questa è la cartella di pagamento. Oltre la parte di ruolo relativa al singolo debitore, in essa sono contenute molte altre informazioni: la data di trasmissione del ruolo, le istruzioni per il pagamento e quelle per il ricorso.
La cartella di pagamento è equiparata ad un precetto, ciò significa che ad essa può seguire l'esecuzione forzata. Inoltre, la notifica della cartella di pagamento, in quanto consistente in una formale richiesta di pagamento, interrompe i termini di prescrizione.
Le immagini che seguono rappresentano un modello di cartella esattoriale. Le abbiamo corredate di descrizioni circa gli elementi più importanti.
Attenzione: le immagini non rappresentano l'intera cartella esattoriale, ma solo le pagine nelle quali sono inserite le indicazioni più importanti.
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Una manovra finanziaria varata con il D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 ha apportato rilevanti modifiche al sistema.
Le novità si applicano ad IRPEF, IVA, IRAP e alle somme dovute, per qualsiasi titolo, all'INPS. Per informazioni dettagliate clicca qui
In particolare, per quanto concerne imposte sul reddito ed IVA, gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1 luglio 2011 e relativi a periodi di imposta ancora in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, costituiranno titolo esecutivo.
Questo significa che non sarà necessario notificare la cartella di pagamento.
Ed infatti, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si dovrà versare quanto richiesto o, in alternativa, proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
Scaduto questo termine, l'avviso di accertamento diverrà titolo esecutivo e la pratica verrà trasmessa all'agente della riscossione che procederà ad esecuzione forzata (con gli strumenti che gli sono assegnati dalle leggi: per esempio fermo amministrativo dell'automobile) senza notificare la cartella di pagamento.
Nel caso di presentazione del ricorso, la riscossione avverrà per la metà dell'importo dovuto.
Per quanto concerne le somme dovute, a qualsiasi tipo, all'INPS, a partire dal 1 gennaio 2011, la riscossione avviene con la notifica di un “avviso di addebito” (nella sostanza si tratta dell'equivalente dell'avviso di accertamento). Tale avviso costituisce titolo esecutivo ed il termine per il pagamento è di 60 giorni, trascorsi i quali, la pratica verrà trasmessa all'agente della riscossione che procederà ad esecuzione forzata, senza noticare la cartella di pagamento
L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.
In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.
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Commenti
Verifichi che effettivamente
Verifichi che effettivamente non le sia stata notificata la cartella di pagamento (per essere sicuri al 100% bisogna recarsi presso Equitalia e chiedere di visionare la relata di notifca). Se la cartella non è stata notificata o è stata notificata irregolarmente, la multa è prescritta e può proporre opposizione all'esecuzione.
cartella esattoriale
Buongiorno Avvocato, il suo sito l'ho appena scoperto e lo trovo meraviglioso credo che nei prossimi giorni lo guarderò più volte perchè è chiaroe comprensibile.
Detto questo vorrei chiederle un'informazione.
io ho ricevuto il 12 novembre 2007 (più di 5 anni) un provvedimento di Equitalia: un pignoramento presso terzi art 72 bis Dpr 602/73:
in questo provvedimento vi sono più cartelle esattoriali.
Io sto pagando 1/5 dello stipendio da allora e man mano vengono sgravate le cartelle.
ce ne sono due cartelle relative a contravvenzioni del codice della strada che non sono ancora state pagate e, tanto meno, iniziate a pagare.
Mi domando se queste sono cadute in prescrizione visto che per le contravvenzioni al codice della strada la prescrizione è di 5 anni.
Ora le cartelle esattoriali notificatemi per le due multe in questione sono una del 16/11/2005 e l'altra il 09/10/2006.
sicuramente sono passati più di 5 anni da queste.
però c'è la data del pignoramento presso terzi che è del 12-11-2007 dal quale comunque sono già passati più di 5 anni.
dopo questi atti non ho più ricevuto niente sto solo pagando le varie cartelle presenti nel pignoramento . Queste ultime due, considerato il debito residuo, comincerò a pagarle fra più di due anni.
La ringrazio fin d'ora se riuscirà a rispondermi visto le numerose richieste.
Se le cartelle di pagamento
Se le cartelle di pagamento di cui parla fanno parte di quelle che hanno costituito titolo per il pignoramento (cosa che non ha chiarito bene) non ha più nulla da fare.
Se sono, invece, cartelle distinte e separate potrebbero essere prescritte (per averne certezza dovrebbe controllare le relate di notifica di eventuali atti interruttivi). In questo caso può proporre opposizione all'esecuzione.
decreti leggi bollo auto e Proroghe
Gentle.dott.Mongiovi hanno accettato la sospensiva,tra un mese e' fissata l'udienza per la trattazione del merito bolli 2007/2008 not.15/07/2012leggendo le varie leggi di proroga i dubbi aumentano,la legge n.350art.2comma22del2003 fino al01/2007 la n.244art1comma167 le parole01gennaio 2007 sono sostituite da 01gennaio 2008 la legge n. 207 del 30/12/2008 fino gennaio 2010la legge n. 225 del29/12/2010 fino a marzo 2011 e infine fino a aprile 2012. Dopo che l'altro giorno ho letto degli scandali in piemonte e campania e degli arresti non mi meraviglio che ci facciano pagare tasse precritte. Distinti saluti
Purtroppo non possiamo che
Purtroppo non possiamo che prendere atto di quanto da lei sottolineato.
In ogni caso l'avverto che la norma che di volta in volta viene prorogata è quella che "salva" la disciplina eventualmente emessa dalle regioni. Tale disciplina, che ovviamente non posso conoscere per ogni singola regione, non necessariamente comporta che il bollo non sia ancora prescritto.
cartella inps dopo contenzioso
Gentile avvocato.
ho vinto in primo grado un procedimento di opposizione ad alcune cartelle per quanto riguarda contributi INPS. Ora in appello la sentenza è stata ribaltata e devo pagare. Devono rinotificarmi le cartelle o devo io attivarmi in qalche modo? Prima di arrivare ad un eventuale pignoramento equitalia dà avviso? Io comunque farò ricorso in cassazione, ma intanto devo pagare. Un'ultima domanda, per la rateizzazione devo chiederla a 60 agiorni dalla notifica o anche dopo?
Grazie e cordiali aaluti
La risposta dipende anche dal
La risposta dipende anche dal fatto che ci sia stata o meno la concessione della sospensiva.
Le consiglio di parlarne con il suo avvocato, che sicuramente visto che le cartelle su somme INPS sono di competenza del Giudice del Lavoro.
La ringrazio. Era stata in
La ringrazio. Era stata in effetti concessa la sopsensiva all'epoca. Cordiali saluti
Multa - Contrav.cod.strada
Buongiorno Avvocato
Nel mese di Maggio dell'anno 2009 ricevo una lettara da parte di Serit-Sicilia (per posta ordinaria) dove mi s'invita al pagamento dei tributi iscritti al ruolo (Relativamente a due multe una del 1999 e una del 2000. Tale lettera evidenzia anche che la notifica è avvenuta il giorno 8/03/2003.
In data (Oggi) 19/12/2012 trovo nella cassetta della posta una lettera da parte di (Ora) Riscossione-Sicilia, con data 03/12/2012. Con oggetto: Primo sollecito al pagamento dei tributi a ruolo, ex art. 7 DL 70/2011, convertito con la L. 106/2011. Risalente sempre alle multe sopra descritte.
Nella prima lettera (inviata per posta ordinaria) pare che siano trascorsi dalla data della notifica più di 6 anni.
E la seconda lettera (inviata per posta ordinaria) che valore ha? visto che è identica alla prima nei contenuti e nella forma?
Premetto che non ho mai ricevuto una cartella di pagamento visto che esiste una iscrizione al ruolo del 2003.
Entrambe le lettere invitano solamente al pagamento e senza un limite di scadenza. Ma dice: La invitiamo ad effettuare tempestivamente il pagamento di quanto richiesto, con una delle seguenti modalità: Bollettino RAV, o presso uno dei nostri sportelli etc..
Può aiutarmi per favore a comprendere meglio e come risolvere? La ringrazio sinceramente.
Distinti saluti.
sopsensiva e interessi di mora
Gentilie Avvocato. Nel 2009 ho vinto una causa con l'inps per alcuni contributi del 2007.Nel 2007 all'instaurarsi del procedimento, il giudice ha sospeso le cartelle. Nel 2012 la sentenza è stat ribaltata in appello. Ora Equitalia mi chiede il pagamento delle cartelle calcolando gli interessi moratori dal 2007. Ma essendo stato sopseso il tutto e avendo il giudice dato la sospensione e l'inps stesso ammesso il tutto, il calcolo degli interessi non dovrebbe decorrere dalla data della sentemza di appello?Grazie e auguri di un ssereno Natale
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