Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Cassazione Civile, sez. II, 24-09-2007, n. 19586 (ord.)



Cassazione Civile, sez. II, 24-09-2007, n. 19586 (ord.)

FATTO E DIRITTO

P.P. ricorre per cassazione avverso la sentenza 28.11.03 con la quale il GdP di Casamassima ne ha respinto l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione d'infrazione al C.d.S. n. (OMISSIS) redatto nei suoi confronti addì 8.2.03 dalla Polstrada di Taranto per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8.

L'intimata Prefettura - U.T.G. di Taranto non svolge attività difensiva.

Introdotto procedimento ex art. 375 c.p.c., su richiesta del Procuratore Generale, il Collegio, in Camera di consiglio, ha rinviato la trattazione alla pubblica udienza.

Osta all'esame del merito del ricorso l'inammissibilità della proposta impugnazione.

Risulta dalla sentenza del G.d.P. di Casamassima che il giudizio di merito si è svolto, correttamente, in contraddittorio con il Ministero dell'Interno, ritualmente citato come "Pubblica Amministrazione opposta" e, non costituitosi, ritualmente dichiarato contumace.

Se è vero, infatti, che, in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada, il mancato esercizio della facoltà di ricorrere al Prefetto avverso il verbale di accertamento non preclude all'interessato la possibilità di proporre direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria, non è, tuttavia, men vero che, in tal caso, impugnandosi non l'ordinanza-ingiunzione prefettizia ma l'originario verbale d'accertamento e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i Corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i Corpi statuali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la Polizia Municipale, il Comune in persona del Sindaco; per i Carabinieri, il Ministero della Difesa ed, in alternativa, il Ministero dell'Interno, al quale l'art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi Ministri; per la Polizia della strada, il medesimo Ministero dell'Interno, ecc. (e pluribus, Cass. 1.4.04 n. 6364, 4.4.01 n. 4928, 3.12.01 n. 15245, 15.11.01 n. 14319).

Nel caso in esame, pertanto, relativo a verbale redatto dalla Polstrada, è stato giustamente evocato in giudizio il Ministero dell'Interno, come testualmente dall'intestazione dell'impugnata sentenza.

L'impugnazione per Cassazione è stata, invece, proposta, con relativa notifica del ricorso, nei confronti della Prefettura - UTG di Taranto.

Detto Ufficio - anche a non considerare che la Prefettura, nei giudizi d'opposizione a verbale, non ha alcuna legittimazione passiva, tale posizione, come si è visto, pertinendo alle Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli agenti accertatori - nello specifico, neppure è stato parte del giudizio a quo, e tanto già basterebbe ad escludere qualsiasi sua legittimazione passiva nel giudizio d'impugnazione inteso alla cassazione della sentenza definitiva d'un giudizio di merito nel quale non è stato evocato, essendo legittimati all'impugnazione, così dal lato attivo come da quello passivo, i soli soggetti già partecipi del precedente grado o della precedente fase del giudizio.

Esso è, inoltre, privo d'autonoma soggettività e di capacità di resistere e stare in giudizio, in quanto semplice Ufficio periferico del Ministero dell'Interno, che è il solo soggetto legittimato passivo nel giudizio e deve in esso contraddire in persona del Ministro in carica, organo sovraordinato alla Prefettura ed unico competente ad esprimere la volontà dell'Amministrazione rispetto ai terzi (ciò salve le eccezioni rappresentate dai casi nei quali le articolazioni periferiche agiscano sulla base di un potere, non delegato ma funzionale, loro riconosciuto ex lege, come per gli stessi Prefetti che, in determinate materie in tema di sanzioni per violazioni al C.d.S., od in tema di sanzioni per violazioni alla normativa sugli assegni bancari, sono ex lege titolari d'autonomo potere, oltre che dispositivo, anche rappresentativo, ma solo in quanto abbiano essi stessi adottato ordinanze-ingiunzioni oggetto dell'opposizione e non ove trattisi di opposizioni a verbale).

Solo se vi fosse stata almeno la notifica del ricorso per Cassazione al Ministro competente, se pure "presso" la Prefettura di Taranto, da ritenere evocata nel presente giudizio di legittimità non in quanto tale ma in quanto ufficio periferico dell'Amministrazione, poteva aversi errore di identificazione della persona (Prefetto in luogo del Ministro) alla quale l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione è stato notificato, sanabile come irregolarità, L. 25 marzo 1958, n. 260, ex art. 4 (Cass. 26.10.04 n. 20775); così come nullità sanabile si sarebbe avuta ove la notificazione, nei confronti del Ministro competente, fosse stata almeno effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (Cass. 3.3.99 n. 1774, 28.9.90 n. 8858).

Ne consegue che la notificazione del ricorso in esame è giuridicamente inesistente, in quanto non solo eseguita nei confronti della detta articolazione periferica dell'Amministrazione, ma anche nella sede della stessa, luogo del tutto estraneo all'effettivo soggetto passivamente legittimato ed al soggetto destinatario ex lege della notifica stessa, laddove la si sarebbe dovuta eseguire nei confronti dell'istituzionale rappresentante dell'Amministrazione medesima - il Ministro in carica pro tempore - e presso l'Avvocatura Generale dello Stato (e pluribus, Cass. 30.1.06 n. 1973, 20.1.05 n. 1221, 27.8.03 n. 12538, 23.6.03 n. 9947).

Trattandosi di notificazione inesistente, neppure è possibile disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., norma applicabile nel solo caso di notificazioni nulle, onde il ricorso va necessariamente dichiarato inammissibile.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.



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